Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-27, n. 201806711

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-27, n. 201806711
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806711
Data del deposito : 27 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2018

N. 06711/2018REG.PROV.COLL.

N. 04471/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4471 del 2018, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Torino n. 5, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato E R, dall’Avvocato G P e dall’Avvocato C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio E R in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

contro

Si.Na.F.O. - Sindacato Nazionale Farmacisti, Medici, Biologi, Chimici e Fisici Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato F E e dall’Avvocato Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanna Scollo e dall’Avvocato Nicola Monticelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Nicola Monticelli in Roma, via Savoia, n. 44;
L P, rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Laurenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Denza, n. 50/A;

per la riforma

della sentenza n. 313 del 13 marzo 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I, resa tra le parti, concernente l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del bando di gara, pubblicato sulla G.U.C.E. del 9 marzo 2017, relativo alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un servizio di gestione logistica del magazzino farmaceutico ed economale dell’Azienda Sanitaria Locale Torino n. 5.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Si.Na.F.O. - Sindacato Nazionale Farmacisti, Medici, Biologi, Chimici e Fisici Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, l’Azienda Sanitaria Locale Torino 5, l’Avvocato G P e l’Avvocato E R, per l’appellato Si.Na.F.O. l’Avvocato F E e l’Avvocato Andrea Manzi, per l’interveniente ad adiuvandum L P l’Avvocato Santarelli su delega dichiarata dell’Avvocato Nicola Laurenti e per la Regione Piemonte l’Avvocato Nicola Monticelli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Si.Na.F.O., odierno appellato, è un sindacato che “ rappresenta sindacalmente ” i dirigenti del suolo sanitario strutturati e non in Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ed in ogni altra struttura pubblica o privata accreditata ad operare per il Servizio medesimo.

1.1. Come si evince dallo stralcio dello Statuto prodotto come doc. 8 della parte ricorrente in primo grado, esso si propone, per quanto di interesse nel presente giudizio, di « valorizzare la professionalità dei dirigenti del ruolo sanitario », di « tutelare e difendere gli interessi generali e particolari degli iscritti sul piano morale, professionale, giuridico, culturale ed economico, e di rappresentarli nei rapporti con le istituzioni e la Pubblica Amministrazione di qualsiasi livello territoriale » e di « concorrere a promuovere l’organizzazione di studi, dibattiti e convegni su temi giuridici, tecnici, di formazione e di aggiornamento sindacale, per favorire la crescita complessiva della categoria rappresentata ».

1.2. Esso ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte il bando di gara riferito alla « procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un servizio di gestione logistica del magazzino farmaceutico ed economale dell’ASL TO 5 della Regione Piemonte », pubblicato su G.U.C.E. del 9 marzo 2017, affermando che esso comporterebbe l’esternalizzazione a terzi di molte funzioni – tra le quali, in particolare quelle di gestione del farmaco – di stretta pertinenza e spettanza normativa esclusiva dei farmacisti dirigenti del Servizio sanitario e, così, escludendo il controllo e la gestione del farmaco dalla disponibilità dei dirigenti farmacisti del Servizio sanitario nazionale e regionale, quali unici soggetti a ciò invece istituzionalmente deputati, mantenendo però in capo agli stessi dirigenti farmacisti la sola responsabilità dell’attività svolta da terzi (per di più) all’esterno dell’Azienda.

1.3. Più in dettaglio, secondo il ricorrente in prime cure, odierno appellato:

a) sarebbe l’appaltatore a decidere (o rectius a proporre, stante il previsto ‘accordo’ con l’Azienda) tutti i livelli di scorta dei farmaci;

b) verrebbero sottratte alla farmacia ospedaliera la gestione degli stupefacenti (per i quali l’appaltatore dovrà provvedere appositi spazi) e dei farmaci per sperimentazione (oltre ai radiofarmaci);

c) la farmacia ospedaliera non avrebbe più alcuna diretta esclusiva gestione di tutti i farmaci necessari a garantire, oltre che l’ordinaria attività dei reparti, la distribuzione diretta, le urgenze o le emergenze in reperibilità, né gli stupefacenti ed i radiofarmaci;

d) verrebbe configurato un nuovo rapporto diretto tra il magazzino dell’appaltatore ed il “centro utilizzatore” al quale i farmaci di nuovo acquisto sono inoltrati dall’appaltatore dopo che questo ha verificato la conformità della fornitura: ciò significa che se il “centro utilizzatore” è un reparto o un ambulatorio, i farmaci non passano neppure dalla farmacia ospedaliera, i cui farmacisti non possono effettuare sui farmaci il controllo fisico al quale essi sono preposti;

e) l’appaltatore sarebbe chiamato ad occuparsi di tutte le verifiche e dei controlli “a campione” relativi al “materiale ordinario”, mentre nella evasione delle richieste di materiale urgente e delle emergenze (la cui responsabilità resta però in capo al “centro richiedente”) è previsto addirittura un addebito di spesa straordinario in capo “al centro utilizzatore”, di talché tutto “il materiale” richiesto in regime di reperibilità e non presente nel magazzino di farmacia comporterà un costo aggiuntivo a carico dell’Azienda;

f) il capitolato non consentirebbe di individuare chi siano gli “operatori ASL” che emettono gli ordini, chi debba verificare o validare le richieste di rifornimento dei farmaci, chi siano i “farmacisti” che – ausiliati dal personale del magazzino – debbano occuparsi della evasione delle richieste, chi siano i “referenti dell’ASL” che dovranno valutare le “emergenze”;

g) il capitolato prevedrebbe che l’appaltatore si avvalga di personale, dallo stesso assunto, che abbia la qualifica di farmacista, il quale è chiamato a svolgere funzioni che parrebbero sovrapponibili alle funzioni attribuite per legge al farmacista dirigente e che pertanto, fermo restando che le competenze di quest’ultimo non possono essere devolute all’appaltatore, finiscono per far lievitare inutilmente il costo del servizio;

h) dal punto di vista strettamente economico non vi sarebbe alcuna prova che l’esternalizzazione del servizio, oggetto di causa, possa indurre risparmi di spesa in capo alla ASL;

i) il capitolato prevedrebbe percentuali di tolleranza di eventuali errori/inadempienze verificatesi in occasione della consegna dei farmaci, ciò non giova alla efficienza del servizio;

l) il disciplinare di gara valorizzerebbe, ai fini della attribuzione del punteggio tecnico, modalità di implementazione del servizio che premiano forme di distribuzione automatica dei farmaci ai “centri utilizzatori” e che in tal modo precludono ai farmacisti ospedalieri l’esercizio di un controllo dovuto ad essi assegnato dalla legislazione vigente.

1.4. Sulla base di queste premesse, come si è detto, il Si.Na.F.O. ha impugnato gli atti di gara deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 12 e 22 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nonché dei principî e delle disposizioni di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 122 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 347 del 2001, come convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché dei principî e delle disposizioni di cui al D.M. Sanità 6.07.1999, la violazione dell’art. 117 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 24.04.2006, n. 219 ed al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l’eccesso di potere per contraddittorietà, per la carenza assoluta di presupposti, per il travisamento dei fatti, lo sviamento dalla causa tipica ed illogicità manifesta, la violazione dei principi e delle statuizioni di cui alla sentenza del TAR Piemonte, Sezione II, n. 131 del 29 gennaio 2016, in quanto gli atti di gara in sostanza realizzano una esternalizzazione del servizio svolto dalla farmacia ospedaliera, ciò che non è consentito dal corredo normativo richiamato, che attribuisce ai farmacisti ospedalieri tutta una serie di attività di controllo che l’implementazione del servizio descritto negli atti di gara qui gravati renderebbe quantomeno estremamente difficoltoso, se non impossibile, almeno in parte;

II) la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 23, 29, 31, 32, 37, 216, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, l’eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e lo sviamento dalla causa tipica, la illogicità e l’ingiustizia manifeste, in quanto la gara per cui è causa sarebbe stata indetta in mancanza di atti di programmazione, non è stata data pubblicazione della determina a contrarre, il progetto non conterebbe le informazioni di cui all’art. 23, comma 15, del d. lgs. n. 50 del 2016 e non è stata valorizzata l’estensione del servizio alle ulteriori AA.SS.LL. alle quali il servizio sia esteso in futuro, confermando tali violazioni, palesemente, la volontà, da parte dell’Azienda, di dare attuazione concreta alle Linee guida regionali approvate con D.G. n. 750/2013, già dichiarate illegittime dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con sentenza n. n. 131 del 29 gennaio 2016.

1.5. L’Azienda Sanitaria Locale Torino n. 5 (di qui in avanti, per brevità, l’Azienda) si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo al Si.Na.F.O. per la ragione che nello statuto del Sindacato non si menziona l’esercizio di iniziative di natura giudiziale tra i poteri che esso può esercitare a tutela dei propri associati e, inoltre, per la ragione che le associazioni di settore sono comunque legittimate a difendere in sede giurisdizionale solo gli interessi della categoria unitariamente considerata, senza facoltà di occuparsi di questioni concernenti singoli iscritti o di intraprendere iniziative capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee o addirittura contrapposte.

1.6. Nel caso in esame, infatti, l’inammissibilità del ricorso deriverebbe dal fatto che la tutela richiesta dalla Si.Na.F.O. è in concreto riferibile solo al gruppo di farmacisti ospedalieri dipendenti dell’Azienda e, al di là dei principî affermati dal ricorrente, l’iniziativa giurisprudenziale riguarderebbe l’aggiudicazione di un servizio che interesserà solo un ristretto numero dei farmacisti ospedalieri e inoltre, rispetto alla posizione dei Farmacisti dipendenti dell’Azienda, il Si.Na.F.O. sarebbe carente di ogni potere di rappresentanza istituzionale o di fatto, dal momento che nel ricorso non si precisa l’adesione dei predetti Farmacisti tra gli iscritti al Si.Na.F.O. e che gli stessi hanno comunque attivamente partecipato alla stesura degli atti di gara, condividendone il contenuto e la finalità.

1.7. Nel merito l’Azienda resistente in prime cure ha contestato l’avversa interpretazione del contenuto degli atti di gara, negando che l’implementazione del servizio, così come disciplinato dal capitolato d’appalto, sottragga ai farmacisti ospedalieri l’esercizio di competenze loro assegnate dal legislatore, e ribadendo inoltre che l’Azienda non ha né intende esternalizzare, a mezzo del contratto del cui affidamento si tratta, nessuna delle suddette funzioni assegnate alla farmacia ospedaliera, la quale sarebbe solo dislocata all’esterno dell’edificio ospedaliero e non sarebbe soppressa.

1.8. All’appaltatore verrebbero in sostanza demandate solo operazioni a carattere manuale, come il controllo e la registrazione dei farmaci all’arrivo ed in uscita, all’allocazione negli stessi negli scaffali, all’attività di prelievo o ancora al trasposto e consegna dei pacchi ai reparti e si tratterebbe, quindi, di consentire all’appaltatore soltanto la mappatura dei flussi logistici, fisici ed informatici dei farmaci, mantenendo in capo alle farmacie ospedaliere l’esercizio delle funzioni di governo effettive dei singoli processi, dotando il personale farmacista di strumenti operativi e informatici adeguati.

1.9. Quanto alla previsione secondo cui l’appaltatore garantisca la presenza di personale con qualifica di farmacista, essa sarebbe imposta dall’art 101, lettera b), del d. lgs. n. 219 del 2016 e sarebbe funzionale a nominare il “ responsabile tecnico di magazzino ” avente la necessaria qualifica per interfacciarsi con i farmacisti dell’Azienda, la quale garantisce che all’interno della struttura vengano rispettati tutti i requisiti e le procedure necessarie per la buona conservazione dei prodotti in deposito, mentre sugli ulteriori motivi di ricorso l’Azienda ha replicato che essi, in sostanza, implicano una sindacato sulla discrezionalità della stazione appaltante e sono, perciò, inammissibili.

2 In esito alla udienza in camera di consiglio del 3 maggio 2017, celebratasi avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, il Collegio di prime cure ha accolto la domanda cautelare con l’ordinanza n. 193 del 3 maggio 2017 e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati.

2.1. Con l’ordinanza istruttoria n. 966 del 9 agosto 2017, successivamente, il Collegio di prime cure ha anche disposto l’acquisizione di elementi di informazione mandando al dirigente della farmacia della Azienda sanitaria appaltante:

a) di riferire in ordine a tutte le funzioni assegnate ai farmacisti ospedalieri, indicando la normativa di riferimento;

b) di specificare se, in base agli atti di gara oggetto del presente giudizio, l’esecuzione dell’appalto possa limitare o compromettere il libero e corretto esercizio, da parte dei farmacisti ospedalieri, delle funzioni loro attribuite dalla legge, indicando in che modo tali funzioni siano in concreto salvaguardate da specifiche previsioni – se vi sono – del bando e/o del disciplinare di gara.

2.2. La richiesta informativa è stata depositata in giudizio l’8 settembre 2017 a cura della stazione appaltante, che ha contestualmente depositato altri documenti.

2.3. Infine, con la sentenza n. 313 del 13 marzo 2018, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, all’esito del giudizio, ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti di gara impugnati e ha compensato le spese del giudizio.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Azienda e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure dal SI.Na.F.O.

3.1. Si sono costituiti il SI.Na.F.O., per chiedere la reiezione dell’appello, e sono altresì intervenuti ad adiuvandum la Regione Piemonte e la dott.ssa L P, quale direttrice della Farmacia Ospedaliera dell’Azienda.

3.2. Nella camera di consiglio del 26 giugno 2018, fissata per l’esame della domanda sospensiva, il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa con sollecitudine nel merito, ne ha rinviato la trattazione, sull’accordo dei difensori delle parti, ad una pubblica udienza da fissarsi in tempi brevi.

3.3. Infine, nella pubblica udienza del 15 novembre 2018, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello dell’Azienda è fondato e deve essere accolto.

5. Deve essere scrutinata in limine litis l’ammissibilità dell’intervento spiegato nel presente grado di appello da L P, quale direttrice della farmacia ospedaliera dell’Azienda, ammissibilità contestata dall’appellato Si.Na.F.O.

5.1. Tale intervento è inammissibile perché ella non ha, per tale sua qualità, alcun titolo a sindacare la legittimità o meno degli atti di gara, in questa sede impugnati.

5.2. L’aver ella sottoscritto, con tutto il personale farmacista, un accordo nel quale, a fronte dell’esternalizzazione del servizio di logistica del magazzino unico, viene riservata al personale della farmacia ospedaliera la funzione di “ farmacista di magazzino ” non le conferisce una posizione giuridica differenziata e qualificata in ordine al sindacato di legittimità, costituente il proprium del presente giudizio, rispetto ad atti che in nessun modo, nemmeno indiretto, si riverberano sulla sua sfera giuridica, anche considerando le sue competenze dirigenziali e la valorizzazione delle positiva realizzazione degli obiettivi del suo mandato per il quinquennio 2015-2020, in quanto mai tra gli obiettivi di tale mandato potrebbe e dovrebbe rientrare la contestata esternalizzazione del servizio, laddove essa dovesse appunto risultare, all’esito del giudizio, illegittima.

5.3. Ma la legittimità di tale esternalizzazione è, appunto, un esito processuale che in nessun modo può dipendere dalla posizione sostanziale o dalla fattiva partecipazione, sul piano dell’impegno professionale profuso e in via di mero fatto , della stessa L P rispetto alla realizzazione di tale obiettivo, che deve essere valutato a priori , indipendentemente dall’apporto degli organi o dei dipendenti dell’amministrazione chiamati ad attuarla, solo nella sua oggettiva conformità all’ordinamento giuridico e ai parametri di un corretto agire amministrativo.

5.4. Si vuol dire, in altri termini, che la realizzazione degli obiettivi del mandato conferito alla dirigente non può conferirle una legittimazione ad agire rispetto mantenimento di uno o più di tali obiettivi, laddove proprio la legittimità di tali obiettivi sia contestata in giudizio.

5.5. Né l’interesse dell’interveniente può identificarsi nella volontà di affermare e valorizzare ancor di più la professionalità del personale farmacista operante nell’ambito dell’Azienda, avendo ella rappresentato di agire a tutela della propria posizione dirigenziale e non già nell’interesse collettivo della categoria.

5.6. L’interesse dell’interveniente, sotto tale profilo, assume dunque un rilievo di mero fatto, che non le conferisce una posizione qualificata e differenziata, sul piano della legitimatio ad causam , nel presente giudizio, nemmeno volendo qualificare, a tutto concedere, l’intervento dell’odierna appellante come adesivo dipendente da quello dell’Azienda.

5.7. Si deve infatti ricordare, al riguardo, che l’intervento adesivo dipendente nel giudizio amministrativo richiede, quale requisito positivo, che l’interventore sia in grado di ricevere un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale (v., ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5597), ciò che nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, L P non potrebbe mai ritrarre dall’accoglimento dell’appello qui in esame.

5.8. Ne segue l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato da L P nel presente grado di appello.

6. Analogamente deve essere dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum pure spiegato dalla Regione Piemonte avanti a questo Consiglio, in quanto la posizione della Regione, in riferimento allo specifico oggetto del presente giudizio, viene prospettata nell’atto di intervento, a ben guardare, come riflessa rispetto alle indicazioni contenute, sul piano conformativo, dalla sentenza n. 131 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, passata in giudicato, ma non diretta , sicché detto intervento non tutela una posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto alla legittimità degli atti in questa sede impugnati, nemmeno laddove lo si volesse qualificare, per ipotesi, come adesivo dipendente da quello dell’Azienda.

6.1. Ma la Regione non ha chiarito in quale modo l’accoglimento dell’appello proposto dall’Azienda potrebbe apportare un vantaggio anche indiretto alla sua posizione rispetto agli atti, che furono impugnati nel giudizio definito dalla sentenza n. 131 del 2016, né rispetto ad eventuali futuri atti da adottarsi secondo gli effetti conformativi di detta sentenza.

6.2. Di qui l’inammissibilità, per il difetto di sufficiente specificazione anche di tale eventuale remoto, indiretto, interesse persino nell’ipotetica forma di intervento adesivo dipendente, anche dell’intervento spiegato nella presente sede dalla Regione Piemonte.

7. L’appello dell’Azienda, tutto ciò premesso in limine litis , deve essere accolto in tutti e tre i suoi motivi.

8. È fondata anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposto in prime cure dal Si.Na.F.O., per difetto di legitimatio ad causam sul piano dell’interesse collettivo da esso fatto valere nel presente giudizio.

8.1. Come ben ricorda anche la sentenza qui impugnata (v., in particolare, § 9.3.), infatti, nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente in prime cure ha dedotto gli atti di gara oggetto di gravame, oltre a non rispondere a criterî di efficacia ed efficienza della azione amministrativa ed oltre ad essere inficiati da alcuni vizî di natura formale, sarebbero soprattutto illegittimi in quanto di fatto assegnano all’appaltatore esterno diverse incombenze corrispondenti all’esercizio di funzioni che la legge assegna ai farmacisti incardinati nelle farmacie ospedaliere, funzioni che in concreto rispondono al compito di garantire la corretta conservazione dei farmaci depositati nella farmacia ospedaliera;
il “corretto” (per qualità e quantità) approvvigionamento di farmaci, la “appropriatezza” dell’utilizzo dei farmaci da parte dei “centri utilizzatori”.

8.2. Secondo il Si.Na.F.O., odierno appellato, il fatto che queste funzioni possano essere esercitate dall’appaltatore non solo è di per sé illegittimo, in quanto si tratta dell’esercizio di funzioni che il legislatore assegna in via specifica ai farmacisti della farmacia ospedaliera, ma penalizza questi ultimi, perché costoro, mentre rimangono per legge assegnatari delle funzioni in oggetto e, dunque, responsabili, di fatto perderebbero il controllo diretto e materiale del magazzino farmaceutico, rischiando così di non avvedersi di situazioni che devono essere corrette e, per tale via, di incorrere in responsabilità.

8.3. Considerato il ricorso da questa prospettiva, secondo il primo giudice, non si potrebbe negare l’interesse del Si.Na.F.O. « a contrastare la gara per cui è causa prima di tutto nell’interesse degli stessi Farmacisti che attualmente compongono il personale della Farmacia Ospedaliera della ASL T05: è ben possibile, infatti, che costoro non si siano resi conto delle insidie che, nella prospettazione di parte ricorrente, si nasconderebbero nelle pieghe del Capitolato, e rispetto ad una simile ipotesi non si può disconoscere l’interesse del Sindacato ricorrente ad intervenire a tutela dei di loro interessi », mentre « l’obiezione secondo la quale non vi sarebbe prova che essi siano iscritti al Si.Na.Fo. si supera a fronte della constatazione che la ASL TO5, che pure ha dedotto l’eccezione e che sostiene che v’è totale condivisione sull’iniziativa da parte dei propri Farmacisti ospedalieri, non ha prodotto alcun documento a dimostrazione dell’assunto (come ad esempio: una dichiarazione di tali Farmacisti attestante che nessuno di essi è iscritti al Si.Na.Fo.) » (§ 8 della sentenza impugnata)

8.4. Sotto altro profilo, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, occorrerebbe considerare che, innegabilmente, la gara per cui è causa è concretamente idonea a svolgere un ruolo di “precedente pilota”.

8.5. L’Azienda si è infatti determinata ad adottare il modello di gestione della farmacia ospedaliera che nel presente giudizio è posto in discussione sostanzialmente « per la ragione che l’organico della Farmacia Ospedaliera sarebbe ormai sottodimensionato rispetto alla necessità di gestire un budget per acquisto di farmaci che supera i 26 milioni di euro e di assicurare poi la corretta conservazione e gestione di un tale patrimonio di prodotti farmaceutici, molti dei quali estremamente pericolosi, degradabili se non conservati in modo corretto, o - come i farmaci stupefacenti – esposti ad alto rischio di furto: da qui l’esigenza di alleggerire il lavoro dei Farmacisti interni sfrondandolo di tutte quelle mansioni che si traducono in operazioni a carattere meramente materiale, ivi compresa la registrazione su sistema informatico dei farmaci in entrata ed in uscita ».

8.6. Tali esigenze sarebbero però ravvisabili, secondo la sentenza impugnata, nella attività di qualsiasi farmacia ospedaliera, giacché oramai tutte hanno la responsabilità di gestire budget di spesa milionari.

8.7. Sarebbe quindi del tutto prevedibile che il modello di gestione di cui si discute possa essere in futuro oggetto di interesse da parte di altre AA.SS.LL., che verosimilmente potrebbero anche replicare in toto il contenuto del capitolato tecnico e del contratto di affidamento del servizio, reiterandone in tal modo anche gli aspetti che – nella prospettiva di parte ricorrente – compromettono la professionalità dei farmacisti ospedalieri.

8.8. Il ricorso del Si.Na.F.O. sarebbe dunque « all’evidenza teso a contrastare la diffusione di quella che – nella sua prospettazione – costituisce una bad practice della quale si deve evitare il radicamento nella prassi » e « considerato da questa prospettiva non si può disconoscere l’interesse e la legittimazione del Si.Na.Fo. ad agire a tutela dei Farmacisti che ad esso aderiscono: seppure non vi sia certezza circa il fatto che in avvenire altre AA.SS.LL. possano adottare il medesimo modello di gestione della Farmacia Ospedaliera, non si può affermare che l’interesse azionato dal Si.Na.Fo. sia privo di attualità e concretezza, poiché nella specie si tratta appunto di prevenire una lesione alla professionalità dei farmacisti ospedalieri, e quindi si deve ammettere una anticipazione della soglia di tutela;
d’altro canto neppure si può disconoscere la meritevolezza dell’interesse azionato dal Sindacato ricorrente, che non è circoscritto alla sola sfera giuridica dei farmacisti ospedalieri, ma che indirettamente tutela anche l’ efficienza ed efficacia della azione amministrativa, ovviamente nel settore di che trattasi
» (§ 9.5.1. della sentenza impugnata).

9. I rilievi del primo giudice non sono condivisibili, dovendosi accogliere le censure formulate dall’Azienda, anzitutto, nel primo motivo di appello (pp.

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