Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-12, n. 202401401

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-12, n. 202401401
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401401
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 01401/2024REG.PROV.COLL.

N. 09774/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9774 del 2023, proposto da G e Vpe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G L L, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lagonegro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D T, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 668 del 2023, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lagonegro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2024 il Cons. E T e uditi per le parti gli avvocati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, la G e Vpe S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 668 del 2023 del Tar Basilicata, con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lagonegro e dalla Regione Basilicata sull’istanza del 20 aprile 2023, concernente la richiesta di rettifica della Tavola n. 6 di azzonamento e viabilità del P.R.G. in scala 1:1000, introdotta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 452 del 28 maggio 1996.

2. Tale richiesta di rettifica è stata presentata dalla società odierna appellante dopo che, in data 27 ottobre 2022, con istanza prot. n. 19431, la medesima aveva chiesto il certificato di destinazione urbanistica con riferimento all’area catastalmente identificata alla particella 1424, foglio 58, della quale era divenuta proprietaria.

3. Il responsabile dell’UTC, riscontrando l’istanza del 27 ottobre 2022, certificava, in data 4 novembre 2022, che il terreno in questione era qualificato in parte come “ VP -verde pubblico attrezzato per circa 427 mq ” e in parte “ inedificabile per vincolo di assoluto rispetto monumentale, artistico e paesistico per 1.932 mq ”.

4. A fronte di tale riscontro, la G e Vpe S.r.l. proponeva una prima istanza di rettifica, del 18 novembre 2022, nella quale sosteneva che, secondo il P.R.G. approvato con D.P.G.R. n° 144 del 12 febbraio 1975, il vincolo di assoluto rispetto monumentale, archeologico e paesistico era stato imposto esclusivamente sull'area localizzata nell’ansa stradale a valle dell'ospedale, mentre non risultava previsto in relazione alla diversa area ove si trova il terreno dell’appellante, sito nell'ansa a monte del predetto ospedale, avente, a suo dire, destinazione a "zona F-privati". Sotto diverso profilo, osservava che, per la minore consistenza di 427 mq della particella 1424, nel certificato rilasciato dal Comune era stata indicata la destinazione “ VP -verde pubblico attrezzato ”, senza, però, precisare che si trattava di un vincolo preordinato all'espropriazione, come tale soggetto al termine di decadenza quinquennale.

5. In riscontro a tale istanza di rettifica, il Responsabile dell'UTC, con nota del 4 gennaio 2023, da un lato, riconosceva la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio in relazione ai 427 mq della particella 1424, in considerazione del decorso di cinque anni dall’apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 380/2001, ma, dall’altro, rilevava che, con riferimento al vincolo di assoluto rispetto monumentale, archeologico e paesistico, non ricorrevano i presupposti per la rettifica del certificato di destinazione urbanistica poiché la Tavola n. 6 del Piano di azzonamento e viabilità prevedeva il vincolo di rispetto assoluto. Nella citata nota del 4 gennaio 2023 si legge, infatti, che: “ Come già chiarito in occasione della visita presso questo Ufficio, da parte dei consulenti tecnici di codesta società, il Piano Regolatore Generale è stato oggetto di rettifica, approvata dalla Regione Basilicata con D.P.G.R. n°452 del 28.05.1996. La tavola n°6 - Ovest “Piano di azzonamento e viabilità” - Scala 1:1.000, allegata al suddetto decreto, riporta la situazione urbanistica indicata nel certificato rilasciato, in merito al vincolo di rispetto assoluto. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la rettifica del certificato così come rilasciato ”.

6. La società contestava quanto affermato dall’amministrazione comunale depositando una nuova nota in data 10 gennaio 2023, nella quale sosteneva che il D.P.G.R. del 1996 non aveva variato il P.R.G. approvato nel 1975, ma aveva modificato soltanto l'elenco degli elaborati che lo componevano, limitandosi a sostituire la Tavola n. 6 in scala 1:2000 con una diversa tavola in scala 1:1000. Osservava, sul punto, che il predetto D.P.G.R. aveva statuito che “ rimane valido quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 144 del 12.2.1975 ”.

7. Con ulteriore nota del 23 febbraio 2023, l'UTC riscontrava anche tale nuova istanza della G e Vpe S.r.l. del 10 gennaio 2023, confermando ancora una volta la correttezza del certificato di destinazione urbanistica sulla base della Tavola n. 6 in scala 1:1000 in quanto sostitutiva della precedente in scala 1:2000, precisando, inoltre, quanto segue: “ Si riconferma che il certificato di destinazione urbanistica, oggetto di richiesta, è stato redatto sulla base degli elaborati e documenti in possesso di questo Ufficio e formati da organo sovraordinato (Regione Basilicata), mai impugnati o revocati e, pertanto, vigenti;
tra questi è compresa la Tav. 6 scala 1:1.000, che sostituisce la precedente in scala 1:2.000. Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla Regione Basilicata, in qualità di Ente che ha emanato i provvedimenti
”.

8. A fronte di tale ulteriore riscontro, l’odierna appellante formulava la già citata istanza del 20 aprile 2023, indirizzata alla Regione Basilicata e al Comune di Lagonegro, chiedendo la rettifica della Tavola n. 6 di azzonamento e viabilità in scala 1:1000, nella parte riferibile all’area di proprietà della G e Vpe S.r.l., al fine di renderla “ conforme a quella prevista dal PRG vigente, cosi come approvato all'esito del compiuto iter procedimentale del 1975, sostituendo alla simbologia associata al vincolo assoluto, errata e illegittima, quella legittima associata alla zona omogenea F-privati, riportata nella tavola 6 di azzonamento e viabilità in scala 1:2000, in conformità con il provvedimento di approvazione del PRG di cui al

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