Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-25, n. 202501633

CS
Rigetto
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25 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-25, n. 202501633
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501633
Data del deposito : 25 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2025

N. 01633/2025REG.PROV.COLL.

N. 06623/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6623 del 2023, proposto da
Valori s.c.a.r.l. consorzio stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



contro

ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Di Lascio ed Antonio Marino, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 264/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Valerio Perotti e dato atto delle istanze di passaggio in decisione della causa senza discussione presentate dagli avvocati Francesco Zaccone, Francesco Mollica, Mariano Maggi, Angelo Di Lascio ed Antonio Marino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Basilicata, la società Valori s.c.a.r.l. impugnava il silenzio serbato da ANAS s.p.a. sull’istanza, presentata in data 20 maggio 2022, volta al riconoscimento della compensazione dei prezzi ex art. 1- septies del d.l. n. 73 del 2021 per i lavori svolti, nel secondo semestre 2021, nell’ambito dell’Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area compartimentale Basilicata - Centro Manutentorio A, sottoscritto il 12 novembre 2019.

Con successiva determinazione del 3 gennaio 2023, impugnata con motivi aggiunti depositati in data 9 gennaio 2023, ANAS s.p.a. provvedeva ex professo sull’istanza, rigettandola per le seguenti motivazioni:

[…] Considerato che: - a seguito dell’istruttoria, è emerso che, nella fattispecie in questione, l’accordo quadro è stato stipulato in data 12.11.2019 ma lo stesso non è in grado di attribuire il diritto alla compensazione, atteso che l’art. 1-septies D.L. 73 cit. stabilisce che “la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, al 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni” e l’accordo quadro in questione non comportava affatto lavorazioni e l’impiego di materiali soggetti a variazioni in aumento dei relativi prezzi (cfr., sul punto, l’Art. 2: “L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo

Quadro fintantoché l’ANAS non darà luogo ai Contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all’ANAS S.p.A., ma unicamente l’obbligo di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’Accordo Quadro stesso”);

- l’unico contratto che sarebbe stato in grado di attribuire il diritto alla compensazione non poteva che essere quindi che il contratto applicativo;

- d’altro canto, scopo della compensazione è quello di consentire alle imprese di recuperare (in parte) gli extra costi effettivamente subiti nei periodi di eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

- il contratto applicativo è stato stipulato in data 08.11.2021 e l’effettiva consegna dei lavori è avvenuta con Verbale di consegna del 23.09.2021, quindi in data successiva rispetto a quella di entrata in vigore della L. 106 cit. di conversione del D.L. 73 cit. ossia in data successiva al 25.07.2021;

- in ogni caso, codesto Spett.le Appaltatore, ha dichiarato, successivamente al D.L. 73 cit., alla L. n. 106 cit., benché prima dell’emanazione del D.M. di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al secondo semestre 2021, nel contratto applicativo (Art. 4), che: “Con la firma del presente Contratto l’Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 del Codice civile”, con ciò confermando la sua offerta ed accettando le condizioni di mercato afferenti al periodo considerato […] ”.

Ad avviso della ricorrente, le ragioni a fondamento del diniego sarebbero state illegittime, sul

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