Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202301689
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Testo completo
Pubblicato il 17/02/2023
N. 01689/2023REG.PROV.COLL.
N. 08721/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8721 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza-Comando Interregionale Italia Meridionale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore e del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione sesta) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente la perdita di grado per rimozione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Meridionale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il Cons. C A e udito per l’appellante l’Avv. G T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS-chiede la riforma della sentenza del TAR Campania, sezione sesta, n. -OMISSIS-che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione.
1.1 L’appellante, ex Maresciallo della Guardia di Finanza, veniva condannato con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 30 maggio 2011 alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416, 81 cpv, 110 e 615 bis c.p. (associazione per delinquere e concorso in interferenze illecite nella vita privata) poiché avrebbe partecipato, insieme ad altri colleghi operanti presso gli uffici di -OMISSIS- ad un sodalizio criminale finalizzato a svolgere attività di investigazioni private abusive, anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature di ripresa visiva e sonora in dotazione agli uffici inquirenti di loro appartenenza.
1.2 La sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte di Appello di -OMISSIS-, che riduceva la pena ad anni 3 di reclusione, e poi dalla Corte di Cassazione che respingeva il ricorso dell’interessato.
1.3 Definitasi la vicenda penale, veniva avviato il procedimento disciplinare, all’esito del quale, in data 13 giugno 2014, il Comando Interregionale dell’Italia del Meridione della Guardia di Finanza irrogava al militare la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
1.4 Avverso la sanzione l’interessato proponeva ricorso gerarchico al Comandante Generale che lo respingeva con determina del 9 ottobre 2014.
2. Il provvedimento veniva impugnato dal sig. -OMISSIS-al TAR Campania che, con sentenza n. -OMISSIS- lo respingeva con compensazione delle spese di lite.
3. Il ricorrente chiede la riforma della sentenza di primo grado sulla scorta di tre motivi di appello con cui deduce: I) Erro r sul fatto - Error in iudicando - Irragionevolezza e carenza della motivazione – Omessa pronuncia – Illogicità con riguardo al primo motivo di ricorso; II) Error sul fatto - Error in iudicando - Irragionevolezza e carenza della motivazione – Omessa pronuncia – Illogicità con riguardo al secondo motivo di ricorso; III) Error sul fatto - Error in iudicando - Irragionevolezza e carenza della motivazione – Omessa pronuncia – Illogicità con riguardo al terzo motivo di ricorso.
4. In data 13 novembre 2020 si è costituita l’amministrazione appellata, chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
6. All’udienza del 14 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
8. Con il primo motivo l’appellante impugna il capo della sentenza di primo grado che ha respinto il primo motivo di ricorso relativo al vizio di incompetenza del provvedimento impugnato, in quanto adottato dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza e non dal Comandante Generale del Corpo come, invece, previsto dall’art. 2149 d.lgs 66/2010. Espone che l’art. 1375 del citato decreto prevede una facoltà di delega della potestà sanzionatoria esclusivamente in capo al Ministro, mentre nessuna norma contempla un’analoga facoltà di delega per i Comandanti Generali e che, per tale ragione, alcun valore può avere la Determinazione n. 98635 del 26 marzo 2008 con la quale il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha provveduto a delegare alcune specifiche funzioni a dirigenti ad esso subordinati, in quanto antecedente all’entra in vigore del codice dell’ordinamento militare. Lamenta che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il potere di delega trovi fondamento negli artt. 16 e 17 d.lgs 165/2001 poiché le disposizioni conferiscono ai dirigenti la facoltà di delegare ai loro sottoposti le attività di “ gestione e organizzazione del personale ” e non l’adozione dei provvedimenti disciplinari.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 L’art. 2149 comma 2 d.lgs 66/2010 sancisce che la potestà sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione e al Comandante generale nei confronti del restante personale.
8.3 L’art. 2135 del medesimo decreto precisa che per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del