Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-03, n. 201601730

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-03, n. 201601730
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601730
Data del deposito : 3 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07081/2015 REG.RIC.

N. 01730/2016REG.PROV.COLL.

N. 07081/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7081 del 2015, proposto dai signori A C, P S C, V D, R M, E B M, G S, F S, rappresentati e difesi dagli avvocati C C, F S, S F e F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, Via Antonio Stoppani n. 1;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro in carica, non costituito, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Praxi Spa Organizzazione e Consulenza in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Pernazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Nizza, 53;

nei confronti di

Daniela Costanza Bitonti, non costituita;

per l'ottemperanza

del parere del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II n. 01931/2015, reso tra le parti, con istanza di chiarimenti sulle modalità di sua esecuzione relativamente alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità iii area funzionale, f1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e della società Praxi Spa;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2016 il Consigliere C S e uditi per le parti gli avvocati Ciervo (su delega di Pernazza), Stallone e l'avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 26329 pubblicato il 24 febbraio 2015, bandiva una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 892 unità, per la terza area funzionale, fascia retributiva F 1, per il profilo professionale di funzionario.

Il concorso, articolato su base regionale con ripartizione dei posti messi a bando tra le regioni, prevedeva 4 fasi: una prova oggettiva attitudinale, una prova oggettiva tecnico-professionale, un tirocinio teorico-pratico e un colloquio orale.

I signori C A, C P S, D V, M R, Marra Elvira Bianca, S G e Scungio Francesca, partecipavano alla selezione relativa ai 42 posti messi a concorso per gli uffici della Regione Toscana.

In data 12 giugno 2015, all'esito della prima prova selettiva, veniva pubblicato l'elenco degli idonei ammessi alla seconda prova, dal quale risultavano esclusi i suindicati concorrenti, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione.

I predetti, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnavano gli esiti della prima prova, chiedendo, altresì, in via cautelare l'ammissione con riserva alla seconda prova tecnico-professionale, fissata per il giorno 2 luglio 2015.

La seconda sezione consultiva di questo Consiglio di Stato, con parere n. 1931 reso in data 1 luglio 2015, ha accolto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti con la conseguente ammissione degli stessi "alle prove successive della selezione pubblica in argomento, fino alla decisione di merito", invitando l'Agenzia delle Entrate a provvedere "con la massima sollecitudine possibile agli adempimenti …".

Tale decisione è stata trasmessa tramite pec ai difensori dei ricorrenti alle ore 19.58 del giorno 1 luglio 2015, che hanno provveduto a notificare il predetto provvedimento all'Agenzia delle Entrate, sempre tramite pec, alle ore 22.00 dello stesso giorno.

I signori C A, C P S, D V, M R e S G che non si sono presentati alla data prestabilita del 2 luglio 2015 e non hanno sostenuto la seconda prova prevista dal bando, per non avervi asseritamente fatto in tempo, hanno proposto ricorso ex art. 112, comma 5 del cod. proc. amm., chiedendo chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del parere del Consiglio di Stato n. 1931/2015 ed in particolare circa l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di riconvocare tutti i candidati ammessi con riserva in virtù del citato parere, o in subordine almeno i ricorrenti che, pur avendo ottenuto il provvedimento di ammissione con riserva alla seconda prova tecnico professionale, hanno dichiarato di non avervi potuto partecipare in tempo, poiché la prova si è svolta la mattina successiva all'emissione del parere n. 1931/2015.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile per la mancata notifica ai controinteressati e per carenza di interesse in relazione alle posizioni dei ricorrenti che hanno partecipato alla seconda prova tecnico-professionale prevista dal bando e comunque di rigettarlo nel merito perché infondato.

Si è costituita, altresì, la società Praxi s.p.a. che ha chiesto che venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, perché estranea alla vicenda.

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene, in disparte ogni eccezione di rito, che il presente ricorso sia da dichiarare inammissibile, avendo gli interessati ottenuto la tutela cautelare richiesta e avendo l’Agenzia delle Entrate dato esatta esecuzione a quanto disposto dalla seconda Sezione consultiva di questo Consiglio di Stato con il parere n. 1931/2015, consentendo l’accesso e la partecipazione alla seconda prova di esame di tutti i ricorrenti.

La natura del presente giudizio, promosso ex art. 112 punto 5 c.p.a., giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

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