Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2014-12-15, n. 201406143
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N. 06143/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03830/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3830 del 2010, proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT) e dal Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
Acerplastica srl, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. R S F, con domicilio eletto presso l’avv. Claudia D Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 142;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -SEZIONE V, n. 2022/2009, resa tra le parti, concernente bonifica sito di interesse nazionale "Litorale Domizio Flegrea e Agro Aversano";
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di Acerplastica con la riproposizione delle censure assorbite in primo grado;
Visti gli articoli 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del 25 novembre 2014 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati P. Palmieri e Satta Flores;
premesso e considerato che:
1. il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania –Napoli ha accolto, giudicando fondata la prima censura dedotta, relativa alla incompetenza relativa del MATT, rientrando l’intervento in questione nella sfera di attribuzioni del Commissario di governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania in base all’OPCM n. 3100/2000 e ordinanze ulteriori, il ricorso –imperniato su sette motivi- proposto nel 2008 dalla società Acerplastica avverso il DDG