Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-02-25, n. 202101634
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Testo completo
Pubblicato il 25/02/2021
N. 01634/2021REG.PROV.COLL.
N. 05343/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5343 del 2012, proposto dai
signori AU TE, TE TE, LI LU TE, LE NC, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Langiulli e AU TE, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Raguso in Roma, via Muzio Clementi 9;
contro
Comune di Galatone non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 2188/2011, resa tra le parti, concernente il provvedimento del Comune di Galatone di diniego del permesso di costruire richiesto il 10 marzo 2010
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Cecilia Altavista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori AU TE, LI LU TE, LE NC, il 10 marzo 2010, presentavano al Comune di Galatone una domanda di permesso di costruire per sei abitazioni in area priva di strumento urbanistico esecutivo, zona C di espansione in base al PRG.
Il Comune, con nota del 5 ottobre 2010, comunicava il diniego, basato sull’art. 55 delle NTA del PRG, per cui in detta zona residenziale di espansione è richiesta la “ progettazione urbanistica unitaria e preventiva, estesa a tutto il comparto ”, salva la possibilità dell’intervento lottizzatorio di iniziativa privata, in alternativa a quella d’ufficio.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, formulando i seguenti motivi:
-violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/1990 ;
- violazione dei principi di economicità, di efficacia e di imparzialità dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della L. 241/1990, sulla base della collocazione del lotto in area già edificata, sostanzialmente intercluso, e servito da opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il giudice di primo grado, a seguito di accertamenti istruttori richiesti al Comune, ha respinto il ricorso, in relazione alla situazione dell’area priva di adeguate opere di urbanizzazione e alla disciplina posta dall’art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; ha poi escluso la rilevanza della violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla previsione dell’art. 21 octies della stessa legge.
Con l’atto di appello sono state formalmente riproposte le censure del ricorso di primo grado, ovvero violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/1990, violazione dei principi di economicità, di efficacia e di imparzialità dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della L. 241/1990; nel corpo dell’appello però sono state contestate solo le argomentazioni del giudice di primo grado circa la natura del lotto e gli accertamenti istruttori svolti in primo grado, sostenendo la natura interclusa del lotto nonché la completa urbanizzazione dell’area.
Il Comune di Galatone non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 3080 del 1 agosto 2012 è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza impugnata, per la mancanza del danno grave ed irreparabile.
Nella memoria in vista dell’udienza pubblica del 14 luglio 2020 la difesa appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive, in particolare relativamente alla natura del lotto intercluso o comunque interamente urbanizzato.
Con ordinanza n. 4714 del 23 luglio 2020 sono richiesti incombenti istruttori alla Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio- Sezione urbanistica in particolare, il deposito di “ una dettagliata relazione da cui risultino, anche a seguito di sopralluogo, l’effettivo stato del fondo per cui è stato richiesto il permesso di costruire ovvero se risulti effettivamente intercluso, quali siano le opere di urbanizzazione esistenti sull’area; la normativa urbanistica vigente al momento del diniego e sopravvenuta”.
La Regione Puglia – Servizio urbanistica ha adempiuto all’incombente istruttorio depositando una relazione completa con allegate fotografie relative allo stato dei luoghi e alle opere di urbanizzazione, il verbale di sopralluogo del 13 ottobre 2020 effettuato in presenza delle parti (tecnico del Comune e parte privata con tecnico di parte).
La difesa appellante ha presentato osservazioni tecniche e, nella memoria, ha contestato gli accertamenti effettuati dalla Regione, la individuazione del funzionario regionale incaricato degli accertamenti, la presenza in sede di sopralluogo anche del tecnico comunale, non essendo l’Amministrazione comunale costituita in giudizio; ha poi insistito nelle proprie argomentazioni, ribadendo la natura interclusa del lotto, unico rimasto inedificato nell’area circostante e servito da opere di urbanizzazione primaria e, nella area adiacente, anche secondaria.
All’udienza pubblica telematica del 19 gennaio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare ritiene il Collegio di dover esaminare le questioni, che la difesa