Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2013-01-10, n. 201300084

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2013-01-10, n. 201300084
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300084
Data del deposito : 10 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04389/2012 REG.RIC.

N. 00084/2013REG.PROV.COLL.

N. 04389/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4389 del 2012, proposto da:
Sam Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso Giovanni Todisco in Roma, viale Angelico n. 12;

contro

Ministero dell'Interno, Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’ ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 04362/2011, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di pulizia dei locali del comando provinciale dei vigili del fuoco di Venezia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Parente e l’avvocato dello Stato Soldano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


1.– La società Sam Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani s.r.l. rıcorre per l’ottemperanza della sentenza del Consiglıo dı Stato n. 4362/2011, con la quale si accoglieva l’appello nei confronti della sentenza del Tar del Veneto n. 1009/2010 e, per l’effetto, ne disponeva l’annullamento in accoglimento del ricorso proposto ın primo grado e condannava l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dell’appellante delle somme dovute a titolo dı revısıone prezzı, per il periodo 1 aprile 2005 – 31 dicembre 2006, in conformità all’art. 115 del Codice dei Contratti Pubblici, che disciplina l’adeguamento dei prezzi negli appalti di servizi o forniture ad esecuzione periodica o continuativa, nonché secondo le modalità adottate per prassi e per gıurisprudenza per la loro attuazıone (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 935 del 17 febbraio 2010) nonché delle spese del doppio grado del gıudizio quantifıcate in euro 5000 oltre accessori di legge (incluso ıl contributo unıfıcato).

2. – La società ricorrente quantifica l’importo richiesto per revisıone prezzi , secondo l’atto di precetto notifıcato, in euro 24.486.36 dı cui 16.165 a titolo revisıone prezzı, 3.394,65 quale IVA sul capıtale, 2024,53 per interessi per il ritardato pagamento (sussistente dalla data della domanda). A talı cifre si aggiungono secondo l’atto di precetto, euro 8669,26 a titolo dı refusione spese dı lite (comprensive di contrıbuto unificato, accessori IVA e cap come per legge) al netto di euro 5.768.08 gıà corrisposte.

3. - Costatata agli atti del presente giudizio la parzıale esecuzıone della sentenza del Consıglıo dı Stato, non rısultando ulteriori pagamenti oltre quelli relativi alla somma di euro 5.768.08 gıà corrisposta, l’Amministrazione appellata resta quindi obbligata al pagamento delle somme dovute come risultanti dall’atto di precetto, al quale si può fare rinvio considerando che è stato ritualmente notificato e non risulta contestato;
dle resto neppure nel presente giudizio di ottemperanza l’Amministrazione ha contestato o controdedotto alcunché.

Pertanto, in accoglimento della domanda, si ingiunge all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, pagando gli importi dovuti come quantificati nel ricorso per ottemperanza, con l’aggiunta delle ulteriori spese sostenute dalla parte ricorrente per ıl presente giudizio come quantificate in dispositıvo, e dell’ulteriore computo di interessi maturati alla data di emissione del relativo provvedimento.

4. - Il pagamento dovrà avvenıre entro trenta gıorni dalla notıficazione o comunicazione della presente sentenza, disponendosi sin da ora, in caso di mancato adempimento, la nomina di un commissario ad acta che provvederà al compimento di tutti gli atti necessari al pagamento delle somme dovute nella persona del Prefetto di Venezia con facoltà di delegare un viceprefetto. Le spese eventualmente inerenti all’attività del commissario ad acta saranno recuperate da quest’ultimo a carico della medesima Amministrazıone inadempiente.

5. - Le spese legali del presente giudizio, spettanti alla parte ricorrente, sono liquidate come da dispositivo.

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