Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-18, n. 202402604

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-18, n. 202402604
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402604
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 02604/2024REG.PROV.COLL.

N. 00734/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 734 del 2020, proposto da
società agricola G A d G A, G e P s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G R, in Roma, via Cosseria 5;



contro

Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato ex art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;
Regione Emilia-Romagna, INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., non costituiti in giudizio;



per la riforma

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - sede di Bologna (sezione prima) n. 786/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato ex art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza straordinaria art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 6 marzo 2024 il consigliere F F, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti e le conclusioni ivi formulate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La società agricola appellante indicata in epigrafe agisce nel presente giudizio per ottenere il contributo per gli interventi di ricostruzione post-sisma sui propri immobili ad uso agricolo facenti parte della azienda a prevalente carattere zootecnico di sua proprietà, sita nel Comune di Medolla, danneggiati dal sisma che ha colpito l’Emilia-Romagna nei giorni 20 e 29 maggio 2012.

2. A questo scopo, ed in vista di un riassetto complessivo delle due principali unità produttive, ubicate in via Campana e via Bosco, rispettivamente impiegate per l’allevamento dei bovini e vitelli da latte la prima e la seconda dei bovini da carne, la società agricola aveva presentato nel 2015 due domande di contributo per un insieme complessivo di tredici interventi al commissario delegato per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ex art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 ( Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 ; convertito dalla legge; 1 agosto 2012, n. 122), secondo la disciplina emergenziale di cui all’ordinanza commissariale del 12 ottobre 2012, n. 57 ( Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ).

3. Le domande venivano accolte solo in parte, con riferimento ad alcuni degli immobili facenti parte delle due unità produttive dell’azienda agricola (con decreti in data 13 aprile 15 giugno 2017, nn. 1069 e 1708). Per la parte sfavorevole, ai sensi dell’art. 13- bis dell’ordinanza commissariale ora richiamata venivano ripresentate due nuove domande, respinte con i provvedimenti impugnati nel presente giudizio, e cioè i decreti del 2 agosto 2017, n. 2186, e del 5 settembre 2017, n. 2424.

4. I ricorsi nella presente sede giurisdizionale amministrativa, riuniti per connessione, contro gli atti in questione sono stati respinti dall’adito Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna - sede di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe.

5. Questa ha statuito, con riguardo ai singoli immobili oggetto delle domande di contributi, che:

- per la stalla dei vitelli (immobile facente parte dell’unità produttiva di via Campana, censito a catasto al foglio 27, mappale 102, subalterno 2), accertato in sede istruttoria un « danno lieve alle murature di tamponamento perimetrali », non poteva ritenersi integrata la necessaria prova « del superamento di quei livelli di danno necessari per poter accedere al contributo »;

- per la stalla/fienile in muratura (relativo alla medesima unità produttiva, censito al foglio 27, mappale 102 subalterno 2) non era stata dimostrata la sua funzionalità « rispetto all’attività agricola della ricorrente »; non era pertanto configurabile la necessaria coerenza tra la domanda di contributo e la funzione della provvidenza, consistente nel « far ripartire le aziende che hanno subito danni per effetto del sisma » e non già nel « ristorarle di tutti i danni subiti »;

- analogamente, per gli altri immobili per cui il contributo era stato negato: basso comodo (anch’esso ubicato in via Campana, censito al foglio 27, mappale 100) e depositi facenti parte dell’unità produttiva di via Bosco, e cioè i depositi “ex abitazione” e “ex basso comodo”, rispettivamente censiti al foglio 26, mappale 88, subalterno 4 il primo e subalterno 3 il secondo.

6. Per la riforma della pronuncia di primo grado la società agricola ricorrente ha proposto il presente appello, in resistenza del quale si è costituito il commissario delegato, con comparsa di forma.



DIRITTO

1. L’esposizione dei motivi d’appello è preceduto da una premessa intesa a criticare l’impostazione a base della decisione di rigetto del ricorso in primo grado, fondata per un verso sulla

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