Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-14, n. 202408204
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2024
N. 08204/2024REG.PROV.COLL.
N. 00951/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2024, proposto da
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
C.N.A. Campania Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Abiosi e Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex leg e in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Associazione Artigiani della Provincia di Napoli – Casartigiani, Confartigianato Imprese Napoli, Federterziario Provinciale di Napoli, A.I.C.A.S.T. – Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, n. 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 665/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della C.N.A. Campania Nord e dell’Associazione Artigiani della Provincia di Napoli – Casartigiani e di Confartigianato Imprese Napoli e di Federterziario Provinciale di Napoli e di A.I.C.A.S.T. – Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Antonio Messina, Paolo Giugliano in sostituzione dell'avv. Abiosi e Aristide Police.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2023 C.N.A. Campania Nord ha chiesto al Tar per la Campania l’annullamento:
a) del provvedimento prot. 0162693/U del 3.7. 2023, notificato in pari data, con cui la Camera di Commercio di Napoli ha escluso la ricorrente dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli per il quinquennio 2023/2028 nel Settore “Turismo”;
b) del provvedimento prot. 0162694/U del 3.7. 2023, notificato in pari data, con cui la Camera di Commercio di Napoli ha escluso la ricorrente dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli per il quinquennio 2023/2028 nel Settore “Artigianato”;
c) del provvedimento prot. 0162695/U del 3.7. 2023, notificato in pari data, con cui la Camera di Commercio di Napoli ha escluso la ricorrente dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli per il quinquennio 2023/2028 nel Settore “Commercio”;
d) del provvedimento prot. 0162697/U del 3.7. 2023, notificato in pari data, con cui la Camera di Commercio di Napoli ha escluso la ricorrente dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli per il quinquennio 2023/2028 nel Settore “Industria”;
e) ove e per quanto lesivo, del verbale n. 16 del 9 giugno 2023, non noto, con riserva di motivi aggiunti;
nonché: di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, anche se non conosciuto.
1.1 Con ricorso per motivi aggiunti è stato chiesto l’annullamento:
f) del Disciplinare, allegato all’avviso pubblico, nella parte in cui, all’articolo 9, lettera d) riproduce il comma 6, art. 2, del d.m. 156/2011;
g) del Vademecum, laddove anch’esso riproduce (alla pagina 2) i commi 2 e 6 dell’articolo 2, d.m. 156/2011;
h) in via di estremo subordine e solo in caso di reiezione di tutti i motivi di censura graduati in via prioritaria, del d.m. 156/2011, articolo 2, commi 2 e 6, solo se ritenuti univocamente interpretabili nel senso di introdurre un ordine limitativo dei livelli territoriali delle associazioni che possono concorrere alla procedura di ricomposizione del consiglio camerale, senza che possa ex sé disporsene d’ufficio la mera disapplicazione per incompatibilità con la normativa primaria;
nonché: di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, anche se non conosciuto.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- con Determina del Presidente della Camera di Commercio di Napoli n. 4 del 20 marzo 2023, è stata avviata la procedura di rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2023 – 2028 (ai sensi dell’art. 12 legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e decreti MISE 4 agosto 2011 n. 155 e n. 156);
- C.N.A. Campania Nord ha partecipato alla procedura;
- la Camera di Commercio, con gli atti impugnati, ha escluso la ricorrente dalla procedura con riferimento a tutti i settori per i quali aveva presentato la propria candidatura (Turismo, Artigianato, Commercio e Industria);
- l’esclusione è stata comminata sull’assunto che C.N.A. avesse una dimensione sia nazionale e sia regionale e che pertanto, pur dichiarando solo i dati di rappresentatività inerenti l’ambito provinciale di Napoli, non avrebbe potuto direttamente partecipare alla procedura poiché i commi 2 e 6, dell’articolo 2, del d.m. 156/2011 andavano interpretati nel senso di poter consentire la partecipazione dell’organizzazione imprenditoriale di livello regionale “solo e soltanto in mancanza del livello nazionale” (si vedano i provvedimenti di esclusione).
3. A sostegno del ricorso principale venivano formulati i seguenti motivi:
I. Violazione degli articoli 2 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, commi 1 e 2 l. 580/1993; dell’articolo 2, commi 2 e 6 del d.m. 156/2011. Violazione del parere del Ministero dello sviluppo economico n. 49851/2015 e n. 354943 dell’11.11.2021. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, abnormità e sproporzionalità. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di rappresentatività delle imprese.
Si sosteneva che:
- la procedura per il rinnovo del Consiglio delle Camere di Commercio è retto prioritariamente dalla legge n. 580/1993, il cui art. 12 dispone che i componenti sono designati in rapporto proporzionale all’effettiva rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, senza distinguere tra i livelli territoriali (nazionale, regionale, provinciale), né individuando un ordine di partecipazione;
- i commi 2 e 6 del d.m. n. 156/2011 non si discostano da questa regola, tant’è che il Ministero ha chiarito con propri pareri l’equipollenza tra le organizzazioni che partecipano alla procedura, indipendentemente dal livello della propria organizzazione territoriale, discrezionalmente prescelto;
- il d.m. non può obliterare la legge primaria di riferimento e va interpretato conformemente ad essa;
- il dato rilevante è costituito dalla territorialità dei dati per il calcolo della rappresentatività, anziché dalla dimensione territoriale dell’organizzazione partecipante.
II. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, abnormità e sproporzionalità. Difetto di istruttoria.
Si sosteneva che:
- nella Regione Campania è solo il livello regionale di C.N.A. ad avere associati valutabili per la rappresentatività, essendo composto da imprese associate (mentre compongono la Confederazione nazionale unicamente le Associazioni), facendone discendere che, in mancanza di un livello nazionale che associ le imprese sul territorio, non può essere che il livello regionale ad essere legittimato a partecipare;
- C.N.A. è strutturata anche a livello provinciale, avendo quindi in ogni caso titolo a partecipare.
III. Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione dell’articolo 5, d.m. 156/2011 e dell’articolo 9 del disciplinare. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, abnormità e sproporzionalità. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di rappresentatività delle imprese.
Si lamentava (in subordine) che il responsabile del procedimento non aveva invitato a regolarizzare la sua posizione, come previsto dall’art. 5, comma 1., del d.m. citato, nonché dal disciplinare della procedura (art. 9, co. 4).
3.1 I motivi aggiunti di ricorso erano i seguenti:
I. Illegittimità derivata.
II. Violazione degli articoli 2 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, commi 1 e 2 l. 580/1993; dell’articolo 2, commi 2 e 6 del d.m. 156/2011. Violazione dell’articolo 4, l. 580/1993 e dei pareri, anche in forza di esso, adottati dal Ministero dello sviluppo economico n. 49851/2015, n. 354943/2021 e 024042724/2023. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, abnormità e sproporzionalità. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di rappresentatività delle imprese.
4. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'A.I.C.A.S.T. - Associazione provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo. Sono intervenute ad opponendum ASSIMPRESE – Area metropolitana di Napoli, l'Associazione Artigiani della provincia di Napoli-