Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-22, n. 202211245
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 11245/2022REG.PROV.COLL.
N. 10056/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10056 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E B, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto prot. n. -OMISSIS- del Prefetto di L’Aquila che ha confermato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 10 novembre 2022, il Consigliere Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 5 ottobre 2015, il Prefetto della Provincia di L’Aquila ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti nei confronti del signor -OMISSIS-, venendo meno il necessario affidamento del non abuso delle armi richiesto dalla normativa in materia.
Il provvedimento ha tratto fondamento dalla segnalazione fatta pervenire dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato da cui è emerso che il signor -OMISSIS-, unitamente ad altri, nella notte del 25 maggio 2015, aveva ripetutamente percorso una strada brecciata al confine di un bosco, illuminando la campagna circostante con un faro, alla evidente ricerca di selvaggina, detenendo nell’autovettura un’arma, non completamente riposta nella custodia, la quale, al momento del controllo veniva scaricata “presumibilmente in maniera frettolosa tanto che i proiettili venivano rinvenuti tra i piedi del passeggero anteriore”.
A seguito della predetta segnalazione, l’interessato è stato deferito all’Autorità giudiziaria poiché, in concorso con altri, effettuava una battuta di caccia notturna al di fuori dell’orario consentito (artt. 18 e 30 legge 157 del 1992 e art. 110 c.p.) e portava, in luogo pubblico, un’arma prontamente utilizzabile (artt. 669 e 110 c.p. e artt. 10, 12 e 14 legge 497 del 1974).
Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale Penale di L’Aquila ha assolto il signor -OMISSIS- ritenendo non sussistenti i fatti contestatigli.
L’interessato, pertanto, con istanza del 17 aprile 2019, ha chiesto alla Prefettura di L’Aquila di revocare il menzionato divieto di detenere armi del 5 ottobre 2015.
Tale circostanza ha condotto l’Amministrazione a riesaminare la situazione che aveva portato al precedente provvedimento.
All’esito dell’istruttoria svolta – tenuto conto dei pareri espressi dal Gruppo Carabinieri Forestale di L’Aquila (nota del -OMISSIS-) e dalla Questura locale (nota del -OMISSIS-) – la Prefettura ha confermato il decreto emesso nei confronti del signor -OMISSIS-.
2. Avverso tale provvedimento, l’interessato ha proposto ricorso in sede giurisdizionale deducendo la violazione dell’art. 39 r.d. 773 del 1931, dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e illegittimità manifesta.
3. Con sentenza n.