Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2010-06-08, n. 201002588

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2010-06-08, n. 201002588
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002588
Data del deposito : 8 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04014/2010 REG.RIC.

N. 02588/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 04014/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 4014 del 2010, proposto da:
Eni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. D A, A M L, con domicilio eletto presso D A in Roma, via G.Nicotera 29;

contro

Comune di Montecompatri, rappresentato e difeso dagli avv. N C, P M, con domicilio eletto presso C Chinappi in Roma, via Numidia, 1;

nei confronti di

Ditta Cesari Snc di C G &
C, rappresentato e difeso dagli avv. Arcangelo D' Avino, Alberto D'Auria, con domicilio eletto presso Alberto D' Auria in Roma, via Calcutta N. 45;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 01807/2010, della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 00140/2010, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montecompatri e di Ditta Cesari Snc di C G &
C;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il Cons. Gianpiero Paolo Cirillo e uditi per le parti gli avvocati Arlini, D'Avino e D'Auria;


Considerato che dall’appello non sono emersi elementi tali da indurre il collegio a discostarsi da quanto stabilito dal primo giudice;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi