Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-18, n. 202501364

TAR Ancona
Ordinanza cautelare
27 maggio 2011
CS
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
CS
Ordinanza presidenziale
26 maggio 2023
CS
Parere definitivo
4 gennaio 2019
TAR Ancona
Sentenza
1 dicembre 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-18, n. 202501364
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501364
Data del deposito : 18 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2025

N. 01364/2025REG.PROV.COLL.

N. 01854/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2018, proposto da ME PS, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Petrarota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Asl Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 898/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellante l'avvocato Costantino Guerriero, in sostituzione dell'avvocato Vito Petrarota;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2010, con la quale il Commissario ad acta ha deliberato, per conto dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, di immettere in servizio la ricorrente con la qualifica di dirigente psicologo con decorrenza 1° gennaio 2011.

L’indicata sentenza è stata impugnata dalla ricorrente in primo grado con ricorso in appello.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025 il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione.

2. Può prescindersi dall’esame dei profili in rito che vengono in considerazione del presente giudizio (relativi sia alla notificazione del ricorso in appello alle parti intimate, sia alla individuazione dei termini d’impugnazione in relazione al fatto che il T.A.R. ha deciso con rito ordinario un ricorso proposto contro un provvedimento del Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza), in ragione dell’infondatezza, nel merito, del gravame.

3. Come ricorda il primo giudice, con la sentenza n. 1015/2009 il T.A.R. della Puglia accoglieva il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione dell'A.S.L. di Bari n. 1941 del 9 dicembre 2008, nella parte in cui escludeva la ricorrente dal programma di stabilizzazione del personale dirigenziale ex art. 3, comma 40, della legge regionale Puglia n. 40 del 2007, e per il conseguente accertamento del suo diritto ad essere ammessa al programma di stabilizzazione del personale precario della dirigenza del ruolo sanitario quale dirigente psicologo attivato con avviso di selezione dell'A.S.L. di Bari prot. n. 151467/1 (tale sentenza era confermata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 8995 del 29 dicembre 2009).

Con successiva sentenza dello stesso T.A.R. n. 3520/2010 veniva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, e nominato il Commissario ad acta : il quale, con successivo provvedimento n. 2

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