Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-14, n. 202301534
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 01534/2023REG.PROV.COLL.
N. 07779/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7779 del 2020, proposto da
A A, A A, L A, S A, O B, M B, S B, S B, A C, P C, C C, G C, O C, R C, A C, F C, P D A, A D M, G D M, Dario D'Errico, F D G, G D G, A S D L, G D V, M E, F E, N E, A F, G F, P F, A F, R F, G G, C G, M G, G G, G G, G L G, P G, Francesco Giannini, Moritz Goller, Rosario Grasso, Vittorio Grasso, Mario Iodice, Alessandro Italiano, Francesco Lambiase, Arcangelo Lamola, Vittorio Lazzerini, Dario Lo Cascio, Claudio Luceri, Marcello Magliocca, Giovanni Mancino, Damiano Maria Martino, Antonio Marzullo, Renzo Mason Menin, Daniele Maurizi, Roberto Murazzo, Felice Nardone, Giovanni Pace, Gabriele Palumbo, Luca Pantoni, Francesco Parrinello, Dario Poggiani, Giovanni Ranieri, Fausto Ravioli, Harald Reinstadler, Cristiano Rossi, Andrea Ruggeri, Alessandro Sensi, Roberto Sisti, Alfredo Sofra, Carlo Spampinato, Domenico Spano', Massimiliano Stabile, Massimo Telloli, Antonio Tina, Rosario Triolo, Mario Tuccia, Giuseppe Turra, Angelo Alessandro Ventura, Francesco Verri, Massimo Vicini, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
nei confronti
Andrea Fabbietti, Roberto Bosa, Salvatore Di Maria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3265/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. M S B e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Albano e l'avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, i ricorrenti hanno impugnato il D.D. n. prot. 83218 del 30 gennaio 2019, inerente la promozione al grado di Maresciallo Maggiore del primo terzo dei Marescialli Capo appartenenti all’aliquota del 31 dicembre 2017, nella parte relativa alla decorrenza giuridica nel grado (dal 1° luglio 2017); hanno, altresì impugnato il D.D. n. prot. 0446846 del 2 agosto 2017, nella parte in cui, in deroga alle disposizioni sugli avanzamenti degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri, ha previsto la promozione al grado di Maresciallo Maggiore del secondo terzo con decorrenza 1° aprile 2017 (art. 3) e dell’ultimo terzo (art. 4) dei Marescialli Capo non promossi nel novero dei posti disponibili nella procedura “a scelta” dell’aliquota 31 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 2252, comma 1 e comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con la sentenza appellata il T.A.R. per il Lazio adito, assorbite le eccezioni di inammissibilità del ricorso cumulativo e di genericità dei motivi di gravame, sollevate dall’Amministrazione resistente, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica ad alcuno dei controinteressati, da identificarsi nei candidati menzionati del D.D. n. prot. 83218 del 30 gennaio 2019, mentre, nella parte in cui è stato impugnato il Decreto del Ministero della Difesa n. 0446846 del 2 agosto 2017 (previa notifica ad alcuni militari inseriti nella relativa graduatoria), l’impugnazione è stata proposta oltre il previsto temine decadenziale.
3. Con l’appello in epigrafe si chiede la riforma della decisione della quale si lamenta l’erroneità.
Ribadita l’incostituzionalità della normativa in esecuzione della quale sono stati adottati i decreti impugnati, in rito gli appellanti deducono che:
- il gravame introduttivo del giudizio di primo grado non era un ricorso cumulativo, “ poiché l’unico atto ad essere impugnato è il decreto di promozione del 30.01.2019 ”; il Decreto di promozione in deroga n. 004486 del 02 agosto 2017 non avrebbe potuto essere oggetto di impugnativa, poiché nell’agosto 2017 i ricorrenti non avevano ancora i requisiti soggettivi per procedere, ovvero l’idoneità per l’avanzamento al grado superiore, stabilito con valutazione della Co.V.A. solamente nel quadro di avanzamento dell’anno successivo;
- il ricorso era stato correttamente notificato ai controinteressati in senso puramente “sostanziale”, dal momento che nella fattispecie non vi erano controinteressati “formali” perché, trattandosi di un atto inscindibile a portata generale, un eventuale accoglimento delle ragioni dei soli ricorrenti avrebbe giovato anche a tutti gli altri Marescialli promossi in prima valutazione (ma non ricorrenti) e che, pertanto, non avrebbero subito alcun effetto pregiudizievole da una sentenza favorevole;
- la decisione