Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-28, n. 202210417

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-28, n. 202210417
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210417
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 10417/2022REG.PROV.COLL.

N. 01052/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, 32;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria- sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente Annullamento del decreto del Questore ex art. 100 Tulps e risarcimento del danno.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza -OMISSIS- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria- Sezione Staccata di Reggio Calabria respingeva il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS- contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria, inteso ad ottenere l’annullamento del decreto -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Reggio Calabria in data -OMISSIS- e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento.

La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.

1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Questore di Reggio Calabria ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), la sospensione, per quindici giorni, delle attività di somministrazione di bevande alcoliche e di somministrazione al pubblico delle merci di cui alla tabella n. 7 (autorizzate, rispettivamente, con provvedimenti -OMISSIS-, entrambi rilasciati dal Comune -OMISSIS- in data -OMISSIS- al sig. -OMISSIS-, nella qualità di socio accomandatario e rappresentante legale della -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- e conseguente chiusura dell’esercizio denominato “-OMISSIS-”, di titolarità di parte ricorrente.

Tale provvedimento è stato adottato “al fine di evitare che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio possa causare il protrarsi delle descritte condizioni nocive per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini”, su proposta della Compagnia dei Carabinieri -OMISSIS- (cfr. nota prot. n. 72/289 dell’8 luglio 2016, all. n. 3 del fascicolo dell’Avvocatura dello Stato) la quale, nel corso di ripetuti controlli effettuati nel quadriennio 2012/2016, ha rilevato quanto segue.

- Il locale è frequentato assiduamente da soggetti controindicati con precedenti penali vari, alcuni dei quali considerati affiliati, esponenti e capi della consorteria mafiosa “-OMISSIS-” operante nel territorio -OMISSIS-, nonché ritrovo abituale dei medesimi.

- Tali soggetti sono nominativamente indicati nella predetta nota e risultano avere a proprio carico, fra l’altro, pregiudizi di polizia e/o penali per reati quali: ricettazione, porto abusivo e detenzione illegale di armi, danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose, inosservanza di misure di prevenzione, associazione di tipo mafioso, estorsione, furto aggravato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, omicidio doloso, violenza personale in danno i minori, possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, lanci di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo, divieto di accesso a manifestazioni sportive e favoreggiamento.

- Lo stesso titolare dell’esercizio commerciale ha legami familiari con la cosca -OMISSIS-;
è solito frequentare soggetti controindicati, alcuni dei quali considerati elementi di spicco del panorama criminale -OMISSIS-;
risulta soggetto di dubbia condotta morale ed ha precedenti penali nonché di polizia.

Con un unico articolato motivo di ricorso, parte ricorrente insorge avverso il predetto atto deducendone l’illegittimità per “Violazione dell’art. 100 R.D. n. 773 del 1931 – violazione dell’art. 41 Cost. - eccesso di potere per insufficienza di motivazione – errore e carenza dei presupposti – difetto d’istruttoria”.

Sostiene che il provvedimento gravato sia privo di effettiva motivazione e che ciò disveli una insufficiente e carente istruttoria in punto di esclusiva e prevalente presenza di soggetti controindicati, non raffrontata con l’elevato numero di avventori e clienti.

Il provvedimento non indicherebbe la verificazione di eventi tali da costituire allarme per l’ordine pubblico né individuerebbe identità e numero degli avventori controindicati.

Conclude per l’accoglimento della spiegata domanda di annullamento dell’atto gravato.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo l’infondatezza del gravame ed invocandone la reiezione.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data -OMISSIS- e depositato -OMISSIS-, parte ricorrente ha proposto domanda di risarcimento del danno derivante dall’asserita illegittima chiusura del bar per quindici giorni, quantificato, sulla base di perizia di parte, in euro -OMISSIS-.

Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.... ”.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando in primo luogo che il provvedimento impugnato era stato adottato in relazione alla seconda ipotesi prevista dall’articolo 100 del TULPS (la frequentazione abituale del locale da parte di persone pregiudicate o pericolose), in relazione alla quale la valutazione del pericolo era già a monte stata effettuata dal legislatore, onde non era necessaria alcuna indicazione di eventi tali da costituire allarme per l’ordine pubblico.

Ha, altresì, evidenziato che la motivazione non poteva dirsi carente per non avere dimostrato il carattere prevalente o esclusivo della frequentazione da parte dei soggetti controindicati, in quanto tale requisito non era richiesto dalla norma;
precisando, altresì, che la specifica indicazione di tali soggetti e dei pregiudizi in capo ai medesimi non era necessaria, sia per ragioni di riservatezza sia perché tali dati erano riportati nell’informativa dei carabinieri posta a base del provvedimento e, quindi, le esigenze di difesa del privato erano garantite dall’ostensione della stessa in giudizio.

Ha, infine, ritenuto infondata la domanda risarcitoria proposta in ragione della affermata legittimità dell’atto questorile.

Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale la -OMISSIS- ha proposto appello, deducendo l’erroneità della stessa e chiedendone l’integrale riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

Ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) Violazione dell’articolo 100 del R.D. n. 773 del 1931 – violazione dell’articolo 41 della Costituzione- eccesso di potere per insufficienza della motivazione- errore e carenza dei presupposti – difetto di istruttoria;
2) Violazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione- eccesso di potere per carente e insufficiente motivazione- Diritto al risarcimento del danno o all’indennizzo;
censurando, in particolare, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria.

A seguito dell’ordinanza presidenziale istruttoria -OMISSIS-, la società appellante, con nota -OMISSIS-, ha manifestato il perdurante interesse alla definizione del giudizio nel merito ed ha reso chiarimenti.

Entrambe le parti hanno, infine, depositato memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 24-11-2022.

DIRITTO

L’appello non è meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo la -OMISSIS- lamenta: Violazione dell’articolo 100 del R.D. n. 773 del 1931 – violazione dell’articolo 41 della Costituzione- eccesso di potere per insufficienza della motivazione- errore e carenza dei presupposti – difetto di istruttoria.

Dopo aver riportato l’ordito motivazionale della sentenza di primo grado, essa ne deduce l’erroneità per aver ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura della sospensione della licenza, prevista dall’articolo 100 del TULPS.

Sotto un primo profilo, evidenzia che, al fine della qualificazione dell’esercizio in termini di “ abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose ”, non possono assumere rilievo le frequentazioni solo episodiche o isolate da parte di soggetti controindicati.

Nella vicenda in esame, dalla informativa/proposta dei Carabinieri -OMISSIS-, nell’arco temporale 2012-2016, risulta che, su di un totale di 29 soggetti asseritamente controindicati rilevati nel locale, per 17 di essi è stata accertata la presenza appena una volta, per 4 solo due volte, per altri 4 tre volte, per 1 cinque volte e per l’ultimo sette volte.

Di conseguenza, non vi sarebbe il requisito dell’abitualità del ritrovo, il quale, inoltre, dovrebbe essere verificato anche in relazione al complessivo numero degli avventori del locale, dovendo essere la frequentazione dell’esercizio da parte di soggetti controindicati di natura esclusiva o comunque prevalente.

Risultando dimostrato, attraverso le perizie tecniche prodotte in primo grado, che esso è uno dei maggiori bar/pasticceria -OMISSIS-, frequentato annualmente da migliaia di avventori (in quanto anche ricevitoria), a maggior ragione tale circostanza comproverebbe che le frequentazioni rilevate dai Carabinieri siano meramente isolate o occasionali.

Sotto altro profilo, l’appellante deduce che non sussiste nella specie neppure il presupposto della presenza di “ persone pregiudicate o pericolose ”, dovendo queste essere individuate in maniera giuridicamente corretta.

Evidenzia, in proposito, che i soggetti “ pregiudicati ” sono quelli che hanno subito condanne penali, mentre sono da ritenersi “ pericolosi ” solamente quelli sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza vigenti nell’attualità e non anche coloro nei cui confronti dette misure risultino cessate o revocate.

Nella vicenda oggetto di contenzioso, con riferimento al periodo 2012-2016, l’informativa dei carabinieri erroneamente indica i soggetti in essa contemplati come controindicati, trattandosi solo di persone che sono segnalate nelle banche dati, senza alcuna specificazione in ordine ad avvenute condanne penali e a procedimenti penali cui sarebbero sottoposti, ovvero di persone che vengono qualificati come “ già sorvegliato speciale di P.S. ”.

Il motivo di appello è in parte infondato e in parte inammissibile.

Giova in proposito premettere che l’articolo 100 del TULPS, nella formulazione vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in primo grado (-OMISSIS-), dispone che “ 1. Oltre ai casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

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