Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-05-16, n. 201901481

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-05-16, n. 201901481
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901481
Data del deposito : 16 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="67d0bd63-d480-5ea6-9283-1f96dddce853" href="/decisions/itcsz51fwjjty080ho">N. 03378/2013</a> AFFARE

Numero 01481/2019 e data 16/05/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 marzo 2019




NUMERO AFFARE

03378/2013

OGGETTO:

Ministero della salute, Dipartimento della programmazione.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Casa di Cura San Raffaele Cassino, gestita dalla. San Raffaele s.p.a, dalla Casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa, gestita dalla. San Raffaele s.p.a, contro la Regione Lazio, per l’annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta , n. 107 del 21.11.2011 recante rettifiche al decreto n. 41 del 18 giugno 2009 e al decreto n. 56 del 28 luglio 2009 e rimodulazione casistiche/abbattimenti tariffari per prestazioni di lungo degenza medica;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione n. 24723 del 27 settembre 2013, con cui il Ministero della salute, Dipartimento della programmazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione II nell’Adunanza del 7 ottobre 2015;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

1.) La società San Raffaele s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante Carlo Trivelli, quale titolare delle strutture "Casa di cura San Raffaele Cassino" e "Casa di cura San Raffale Rocca di Papa", ha chiesto l'annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta , n. 107 del 21 novembre 2011 recante rettifiche al decreto n. 41 del 18 giugno 2009 e al decreto n. 56 del 28 luglio 2009 e rimodulazione casistiche/abbattimenti tariffari per prestazioni di lungo degenza medica.

2.) La società ricorrente opera in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale per prestazioni di ricovero di lungodegenza medica e si duole della riduzione della tariffa per tali prestazioni disposta con i citati decreti n. 41 del 18.6.2009 e n. 56 del 28.7.2009 del Presidente della Regione Lazio;
in particolare contesta i menzionati decreti nella parte in cui viene stabilita, per le degenze superiori a 60 giorni, la tariffa di euro 95,62/die (in luogo della precedente tariffa di euro 137,89, con un abbattimento quindi del 30%) e l'ulteriore riduzione al 50% decorsi ulteriori 30 giorni di degenza;
rappresenta, altresì, che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza n. 2178/2010, ha sospeso l'efficacia del citato decreto n. 56, ma che la Regione Lazio, senza dare esecuzione alla predetta ordinanza, ha elevato l'abbattimento della tariffa dopo il 60° giorno dal 30% al 40% e non ha previsto alcuna remunerazione per i pazienti provenienti direttamente da domicilio.

3.) La società San Raffaele s.p.a. deduce eccesso di potere, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento e violazione della citata ordinanza del T.A.R. Lazio n. 2178/2010.

4.) Il Ministero della salute sostiene che il ricorso straordinario in esame sarebbe inammissibile, poiché, come si evincerebbe dallo stesso gravame, la ricorrente si duole delle disposizioni contenute nel decreto presidenziale n. 107/2011, ma in realtà contesta e tende ad ottenere l'annullamento delle analoghe disposizioni approvate con i precedenti decreti n. 41 e n. 56, avverso i quali non ha mai prodotto alcuna impugnativa.

Nel merito ritiene il ricorso infondato.

5.) Con parere interlocutorio reso nell’Adunanza del 7 ottobre 2015 la Sezione II ha chiesto al Ministero di trasmettere alla ricorrente la relazione istruttoria e le controdeduzioni della Regione Lazio, in ossequio al principio del contraddittorio e stante l’eccezione di inammissibilità.

6.) Con nota del 1° agosto 2016 il Ministero ha trasmesso una memoria di replica della ricorrente, con cui la stessa insiste sul merito della questione, nulla eccependo per ciò che concerne l’eccezione di inammissibilità.

7.) La Sezione ritiene l’eccezione di inammissibilità del Ministero fondata.

La società ricorrente si duole delle disposizioni contenute nel decreto presidenziale n. 107/2011, ma in realtà contesta e tende ad ottenere l'annullamento delle analoghe disposizioni approvate con i precedenti decreti n. 41 e n. 56, avverso i quali non ha mai prodotto alcuna impugnativa.

In condivisione con quanto espresso dall’Amministrazione la Sezione osserva che, a prescindere dalla questione circa l'applicabilità nei confronti della San Raffaele s.p.a. della disposizione di cui al capo i) del precedente decreto n. 56/2009, oggetto di sospensione da parte del T.A.R. Lazio con l'ordinanza n.2178 del 20 maggio 2010, resta comunque fermo il disposto di cui al precedente decreto 18 giugno 2009 n.41, che già stabilisce l'abbattimento del 40% della tariffa dopo il 60° giorno per i ricoveri avvenuti entro 30 giorni dalla dimissione dell'evento acuto e il 70% della tariffa per gli altri casi di ricovero.

7.1) In ogni caso il ricorso risulta anche infondato nel merito.

Infatti, come correttamente prospettato dal Ministero e riferito dall'Amministrazione regionale, l'abbattimento delle tariffe relative alle prestazioni di lungodegenza medica per i pazienti valutati dimissibili dopo il 60° giorno di ricovero (abbattimento peraltro già previsto dalla DGR n. 143/2006 e dalle successive DdGR n. 436/2007 e n. 206/2008) trova giustificazione, da un lato, nella decrescenza dei costi marginali e, dall'altro lato, nella necessità di evitare comportamento opportunistici da parte delle strutture private, dal momento che il paziente dopo 60 giorni di degenza è da ritenersi stabilizzato;
il predetto abbattimento è inoltre coerente con l'impegno assunto da tutte le Regioni in occasione dell'intesa Stato-Regioni sancita in data 23 marzo 2005 in attuazione dell'art.1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.311: infatti l'art.4, comma 1, lettera d) di tale intesa prevede che nella definizione delle tariffe per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza debba essere previsto un valore soglia di durata della degenza (in fase di prima applicazione determinata proprio in 60 giorni), oltre il quale applicare una significativa riduzione della tariffa giornaliera pari ad almeno il 30%.

Rispetto a tali disposizioni generali la possibilità in passato prevista dalle DdGR nn.143/2006 e 206/2008 (richiamate dalla ricorrente) di continuare a corrispondere alle strutture di lungodegenza la tariffa piena in relazione a quei pazienti che dopo il 60° giorno di ricovero necessitano di altro tipo di assistenza (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare) era riferita solo a casi espressamente definiti come "eccezionali" al fine di "compensare le difficoltà organizzative che la struttura potrebbe incontrare per effetto del mancato turn over dei pazienti connesso alle loro condizioni cliniche".

Tuttavia tale disposizione eccezionale non è più prevista dai decreti n. 41 e n. 59 del 2009 e dal successivo decreto n. 107/2011, dal momento che lo scopo di tali più recenti provvedimenti regionali è quello di evitare che le strutture di lungodegenza trattengano pazienti la cui condizione clinica individui come appropriata la (meno onerosa) continuità assistenziale in RSA.

8.) Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso risulta inammissibile.

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