Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-10-28, n. 201007641

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-10-28, n. 201007641
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201007641
Data del deposito : 28 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02858/2006 REG.RIC.

N. 07641/2010 REG.SEN.

N. 02858/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2006, proposto da B F, rappresentato e difeso dagli avv. G B e G B, con domicilio eletto presso l’ avv.to Aldo Fontanelli in Roma, via Emilio de' Cavalier, n.12;

contro

Prefettura di Caserta, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 00351/2005, resa tra le parti, concernente NEGATA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA PRIVATA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2010 il Consigliere Bruno Rosario Polito

Nessuno e' presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1). Il sig. B F, che nel 1994 aveva ricevuto diniego dal Prefetto di Caserta sulla sua domanda volta ad ottenere il rilascio di autorizzazione per l’ esercizio attività di vigilanza privata, trasporto e scorta valori nell’ ambito di detta Provincia, nel 1998 presentava all’Amministrazione nuova istanza per il medesimo oggetto.

Il Prefetto di Caserta con provvedimento n. 144/16/Pol. Amm.va del 26 luglio 1999 reiterava il diniego di rilascio della licenza.

Avverso detto provvedimento il signor B ricorreva al Tribunale amministrativo regionale per la Campania che, con sentenza della III^ Sezione n. 849 del 2002, accoglieva il ricorso.

Con provvedimento del 23 ottobre 2002 il Prefetto della Provincia di Caserta – a rinnovazione dell’ atto annullato dal Tribunale amministrativo regionale – negava ancora una volta il rilascio del titolo autorizzatorio.

Il sig. B proponeva un nuovo ricorso avanti al giudice territoriale che, con ordinanza del 27 febbraio 2003, disponeva la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai fini di un riesame dell’istanza, alla luce dei principi affermati nella propria precedente sentenza, nonché dei motivi di censura dedotti.

Il Prefetto di Caserta con provvedimento n. 1059/23 P. A. del 6.5.2003, rinnovava ancora il diniego.

Con motivi aggiunti notificati il 17 settembre 2003 il sig. B insorgeva avverso tale ultima determinazione assumendone l’ illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale adito respingeva il ricorso.

Avverso detta decisione il sig. B ha proposto appello ed ha contrastato le conclusioni del Tribunale amministrativo, insistendo nei motivi di elusione delle precedenti decisioni cautelari e di merito del giudice amministrativo;
di violazione degli artt. 11 e 134 del r.d. n. 773 del 1931;
41 della Costituzione, nonché di eccesso di potere per erroneità, difetto di motivazione e sviamento di potere.

L’ Amministrazione intima non si è costituita in giudizio.

2). Non va condiviso il primo motivo di appello con il quale si sostiene che il diniego di rilascio dell’ autorizzazione all’ esercizio di vigilanza privata, da ultimo opposto dal Prefetto della Provincia di Caserta con atto del 6 maggio 2003, si porrebbe in contrasto con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 849 del 2002, -con la quale era stato annullato precedente atto di diniego del 27 luglio 1999 - nonché con l’ ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo n. 1001 del 2003 che, in via propulsiva, aveva sollecitato in via cautelare un più approfondito e motivato riesame della vicenda.

Il Tribunale amministrativo regionale, invero, aveva annullato il provvedimento del 27 luglio 1999 sul riscontro di vizi afferenti alla fase istruttoria, ritenuta insufficiente, nonché al tessuto motivazionale dell’ atto, essenzialmente fondato sul dato numerico degli istituti di vigilanza operanti nel territorio provinciale, non sostenuto, tuttavia, da un’analisi riferita: ai parametri quantitativi e qualitativi dell’ andamento della domanda del servizio;
alle tendenze e sviluppo del mercato;
alla distribuzione sul territorio degli istituti esistenti in rapporto alla popolazione residente;
all’ andamento della criminalità.

Osserva il Collegio che, in presenza di un giudicato fondato solo su vizi formali del provvedimento impugnato, l’Amministrazione poteva procedere alla sua rinnovazione con riedizione della fase istruttoria del procedimento ed integrazione dei motivi ostativi alla sua favorevole conclusione.

La determinazione del Prefetto di Caserta da ultimo adottata in data 6 maggio 2003 - che esplica valenza assorbente e sostitutiva di ogni precedente provvedimenti di diniego - dà atto nelle premesse del riesame istruttorio dei presupposti del provvedere e reca ampia esternazione dei motivi ostativi al rilascio della licenza di pubblica sicurezza, secondo i parametri indicati dal Tribunale amministrativo (potenzialità di utenza secondo il tessuto economico locale;
andamento della criminalità;
numero degli istituti di vigilanza autorizzati e loro operatività sul territorio;
numero delle guardie giurate in raffronto agli appartenenti alle forze dell’ ordine in ambito provinciale, ecc.), così che, stante l’ emenda dei vizi di illegittimità che avevano indotto il Tribunale amministrativo alla pronunzia di annullamento, resta escluso ogni contenuto elusivo delle decisioni già intervenute sulla vicenda contenziosa.

2.1). Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’ atto di diniego impugnato nei profili dell’ insufficienza, inadeguatezza e non ragionevolezza della motivazione.

Il provvedimento del Prefetto di Caserta del 6 maggio 2003 trae fondamento da una pluralità di motivi che possono così riassumersi:

- il tessuto imprenditoriale della Provincia di Caserta, connotato dalla prevalente presenza di imprese di ridotte dimensioni ed artigianali non offre una potenziale domanda per la fruizione di servizi di vigilanza e scorta valori, la cui offerta verrebbe incrementata con l’ ingresso nel mercato di un ulteriore istituto a ciò autorizzato;

- l’ accresciuto controllo sul territorio degli organi di polizia ha inciso sull’ andamento dei reati contro il patrimonio, che non hanno fatto registrare negli ultimi anni variazioni tali da dover richiedere il supporto di ulteriore vigilanza affidata a soggetti privati;

- il numero attuale delle guardie giurate (1.250 unità) in raffronto a quello degli appartenenti agli organi di polizia (2.300 unità) si configura equo e proporzionato, mentre un incremento delle guardie giurate potrebbe introdurre un senso di sfiducia verso gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell’ ordine e della sicurezza pubblica;

- in tutto il territorio della provincia operano già quattro istituti che offrono servizi di vigilanza nelle diverse tipologie del controllo del patrimonio, del trasporto e scorta valori, della vigilanza mediante tele allarme che, in relazione al numero delle imprese commerciali insediate nella zona, alla contingenza economica in atto, all’ andamento dei reati contro i patrimonio ed all’ importanza ed assetto organizzativo esistente, rendono non corrispondente all’ interesse pubblico il rilascio di nuove autorizzazioni, che potrebbero introdurre fenomeni concorrenziali incidenti su livelli ottimali del servizio in danno alla stessa sicurezza dei beni dei cittadini.

E’ agevole rilevare che il Prefetto è pervenuto alla statuizione negativa previo esame di tutti i parametri che assumono rilievo ai fini del rilascio della licenza prevista dall’ art. 136 del t.u. n. 773 del 1931, afferenti – oltre che all’ idoneità tecnica ed economica del richiedente - al contesto economico nel cui ambito deve svolgersi l’ attività di vigilanza, al numero degli istituti privati a ciò già autorizzati, all’ andamento della criminalità in relazione ai beni che si intendono proteggere, al bilanciato rapporto per lo svolgimento dei compiti di vigilanza fra le forze dell’ ordine ed i privati autorizzati.

La motivazione posta a sostegno del provvedimento gravato, espressione della sfera di discrezionalità di cui il Prefetto dispone in sede di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza, si configura, nel suo contenuto complessivo, congrua ed adeguata e si sottrae ad ogni censura di sviamento di potere, in presenza di una prassi amministrativa osservata in casi analoghi che, come posto in rilievo nella parte motiva dell’ atto impugnato, aveva visto il rigetto di 27 analoghe istanze di autorizzazione.

Dal dato normativo dell’art. 136, secondo comma, del t.u. n. 773 del 1931 emerge che parametro necessitato di un pronunzia reiettiva del Prefetto è la considerazione del numero o dell’ importanza degli istituti già esistenti . In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza della Sezione, il rilascio del titolo autorizzatorio deve intervenire in un contesto che - stante la presenza di altri operatori privati nel settore – non deve ricevere nocumento per l’ingresso di un ulteriore soggetto a ciò abilitato quanto agli interessi di rilievo pubblicistico inerenti all’ ordinato e proficuo svolgimento dell’ attività di vigilanza in concorso ed aggiunta ai compiti degli organi istituzionali a ciò preposti (cfr. ex multis questa Sezione n. 1556 del 17 marzo 2010;
n. 1431 dell’ 11 marzo 2010;
n. 2118 dell’ 8 maggio 2008).

La valutazione di segno negativo effettuata dal prefetto non si configura irragionevole, stante la capillare presenza sul territorio di agenzie di vigilanza privata e la non favorevole contingenza economica, che rende difficoltoso per le imprese di piccole dimensioni il ricorso al servizio offerto. Essa trova, inoltre, sostengo nell’ opportunità di prevenire che detto servizio, per un accentuato rapporto di concorrenza fra i diversi operatori, possa scadere al di sotto di livelli minimi di efficacia e tempestività, a detrimento dei delicati interessi coinvolti inerenti alla sicurezza dei beni e del patrimonio. Né appare illogica la valutazione di merito del Prefetto di non determinare un incremento delle guardie giurate rispetto al numero degli agenti delle forze dell’ ordine preposti nella provincia ai medesimi compiti di vigilanza e prevenzione dei reati, a garanzia dell’ ordinato svolgersi dei compiti istituzionali sul territorio e dello stesso rapporto del personale di polizia con la popolazione residente.

Non emerge, inoltre, nella Provincia di Caserta una situazione di monopolio o oligopolio dei soggetti che svolgono attività di vigilanza, stante la pluralità di imprese autorizzate nel numero di quattro, con diversificazione in regime concorrenziale dei servizi offerti.

Né la presenza nelle altre province della Campania di un maggior numero di istituti vigilanza, rispetto a quelli operanti nella Provincia di Caserta, consente di ascrivere alla determinazione del Prefetto impugnata un’irragionevole limitazione all’offerta del servizio in regime di concorrenza.

Al dato solo numerico degli operatori del settore si contrappone la consistenza qualitativa delle imprese autorizzate nella provincia di Caserta. Di detta consistenza è indice il numero delle guardie giurate, che il Prefetto ha debitamente preso in considerazione ed ha ritenuto non suscettibile di ulteriore incremento, in un ragionevole bilanciamento con il dato quantitativo degli addetti ai medesimi compiti appartenenti alle forze dell’ ordine.

La flessione dei fenomeni di micro e macro criminalità - cui è fatto richiamo nel decreto del Prefetto - trova, infine, riscontro nei dati ufficiali relativi al 2002 forniti dall’Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, ciò indipendentemente dall’allarme sociale che detti fenomeni ingenerano, cui fa richiamo l’appellante, e dalle sollecitazioni in sede parlamentare per più incisivi interventi repressivi da parte delle forze dell’ordine, che in questa sede giurisdizionale sono di per sé non conclusive.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituita l’ Amministrazione intimata.

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