Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-06-19, n. 201403118
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N. 03118/2014REG.PROV.COLL.
N. 01830/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2013, proposto da:
S A G, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
M G, Giuseppe Quaranta, Daniele Caprino, Luciano Pezzi, Mario Maugliani non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO –Sede di ROMA- SEZIONE II n. 07005/2012, resa tra le parti, concernente avanzamento al grado di generale di corpo d'armata per l'anno 2008.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Consigliere F T e uditi per le parti l’ Avvocato Clarizia e l'Avvocato dello Stato Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma – ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla odierna parte appellante Gervasio Sabino volto ad ottenere l’annullamento della deliberazione relativa all’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata per l’anno 2008 in esito al quale questi era stato giudicato idoneo ma non iscritto nel relativo quadro normale, in quanto collocatosi al 5° posto della graduatoria di merito, con il punteggio di 28,93/30.
L’odierno appellante era insorto prospettando svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere (violazione degli artt. 12, 19 e 21 del decreto legislativo 19 marzo 2011 n. 69;violazione dei principi e criteri relativi alla procedura di avanzamento degli ufficiali di cui al d.m. 2 novembre 1993 n. 571 nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, incoerenza, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.).
Ad avviso dell’odierno appellante, la inadeguatezza in senso assoluto del punteggio attribuitogli si appalesava con maggior evidenza ove confrontato con quello attribuito al controinteressato generale M G (in sede di motivi l’appellante aveva limitato al Generale G il confronto, espressamente rinunciando a quello con il Generale Caprino e con il Generale Pezzi – due dei tre generali promossi a Generali di Corpo d’Armata nell’anno 2008-).
Il T ha in via preliminare richiamato la giurisprudenza postulante la amplissima discrezionalità caratterizzante il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali.
Ha quindi escluso la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere in senso assoluto, facendo presente che quest’ultimo poteva sussistere quando nella documentazione caratteristica fosse risultato un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato.
Ciò non si riscontrava certamente quanto alla posizione dell’appellante: bastava a tal proposito per escludere la ricorrenza del vizio de quo richiamarsi alle valutazioni conseguite ed alle flessioni di giudizio riportate nelle schede valutative del predetto nel corso della carriera.
Quanto invece al profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, (sulla base di un raffronto fra i propri precedenti di carriera dell’ appellante e quelli posseduti, dal controinteressato generale M G, utilmente collocatosi nella graduatoria di cui è questione al primo posto, con punti 28,97/30), neppure, ad avviso del T, erano sussistenti.
Ciò in quanto il Generale G preso a parametro comparativo, pur arruolatosi nel Corpo due anni dopo l’appellante, risultava non aver mai riportato flessioni della qualifica finale, a differenza dello stesso appellante, e soprattutto risultava aver conseguito la qualifica apicale di “eccellente” con continuità dopo 5 anni dall’immissione in servizio, aver conseguito notazioni di “lode” con continuità già nel grado di Maggiore e comunque per un periodo equipollente all’originario ricorrente pur con minore anzianità di servizio, aver riportato in carriera un numero significativamente inferiore di flessioni di giudizio nelle singole voci. Questi aveva maturato, anche a fronte della ricordata minore anzianità, un maggior periodo di comando rispetto al ricorrente (374 mesi contro 345), anche a voler tacere dell’oggettivo e particolare rilievo degli incarichi da ultimo espletati dal controinteressato quale Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale e quindi come Comandante Regionale Sicilia.
La stessa tendenza di carriera, deponeva in favore del controinteressato promosso in seconda valutazione a Generale di Brigata (terzo in graduatoria), in prima valutazione a Generale di Divisione (secondo in graduatoria) e pervenuto alla valutazione impugnata in prima valutazione.
Il T ha anche disatteso la censura con cui l’appellante si era lamentato della sostanziale identità delle motivazioni contenute nelle schede di valutazione redatte dalla C.S.A., facendo presente che ciò era ascrivibile alla necessaria sinteticità che contraddistingueva le dette valutazioni.
Il mezzo è stato, quindi, integralmente disatteso.
Avverso tale decisione l’ originario ricorrente rimasto integralmente soccombente ha proposto un articolato appello, chiedendo la riforma della gravata decisione in quanto l’azione amministrativa era viziata da violazione di legge (artt. 12,19,21, 27 del d.Lgs n. 69/2001 e dei criteri di cui al dM 29.11.2007 n. 266) ed eccesso di potere.
Ha ripercorso le principali tappe della carriera dell’Ufficiale appellante ed ha evidenziato che il T aveva respinto la censura di “eccesso di potere in senso assoluto” unicamente valorizzando minime flessioni di rendimento conseguite nelle voci interne in epoca antecedente all’anno 1999: all’epoca dette “voci interne” non venivano notificate e, quindi, non potevano essere contestate.
L’approccio del T era stato superficiale ed aveva omesso di considerare i risultati di valore assoluto conseguiti dall’appellante che era stato sempre promosso in prima valutazione (ed anche negli anni in cui erano state ravvisate le dette “flessioni”, che non avevano natura autonoma rispetto alla valutazione caratteristica di un determinato periodo).
Era del tutto incongrua la valutazione che aveva collocato l’appellante soltanto al quinto posto della procedura di avanzamento a Generale di Corpo d’Armata (e, quindi, in posizione non utile).
Ancor più errata, però, (censura n. 1.3.) appariva la reiezione della doglianza di “eccesso di potere in senso relativo”.
La procedura di avanzamento per cui è causa era stata attinta da un giudicato annullatorio (sentenza della Sezione n. 1363/2011 su impugnazione proposta dal sesto classificato, G Q, nei confronti dei Generali G e Pezzi).
Anche in detta occasione il T (sentenza n. 6805/2009 poi riformata) aveva respinto il mezzo, fondato su censure analoghe a quelle avanzate dall’odierno appellante.
La gravata decisione aveva affermato la superiorità del Gen. G sull’odierno appellante sulla scorta della circostanza per cui il primo aveva conseguito la qualifica di eccellente con continuità dopo 5 anni dall’immissione in servizio: senonché, la giurisprudenza aveva chiarito che non bisognava por mente alla data del primo conseguimento della qualifica apicale, ma al rapporto tra tale data e l’anzianità del militare.
Ne discendeva, valutando correttamente il parametro, la netta superiorità dell’appellante rispetto al gen. G in quanto l’appellante aveva mantenuto l’eccellenza per 412 mesi, mentre il controinteressato soltanto per 371 mesi.
La gravata decisione aveva affermato la superiorità del Gen. G sull’odierno appellante sulla scorta della circostanza per cui il secondo, in epoche lontane, aveva subito flessioni di rendimento: come colto dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1363/2011, invece, le dette risalenti flessioni non potevano essere apprezzate con carattere di decisività.
Il profilo dell’appellante era superiore a quello del controinteressato (classificatosi al primo posto della procedura), come dimostrato dall’aver questi conseguito “note aggiuntive” e ben 26 ricompense morali in più rispetto a quelle attribuite al Generale G nel corso della sua carriera e, pertanto, l’appello doveva essere accolto.
L’appellata amministrazione ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello;e l’appellante con una successiva memoria di replica ha insistito nelle proprie difese.
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2014 la causa è stata posta in decisione dal Collegio
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va accolto nei termini di cui alla motivazione che segue, con conseguente annullamento della gravata sentenza, accoglimento del mezzo impugnato ed annullamento, nei limiti della motivazione, dei provvedimenti gravati.
1.1. Una notazione preliminare alla disamina delle censure appare non fuor di luogo: trattasi di una procedura di avanzamento - nell’ambito della quale, come di consueto accade, allorchè si controverta della promozione a gradi sì elevati della scala gerarchica, sono stati valutati i curricula di candidati di eccelso valore – che si è conclusa con il posizionamento dei candidati a distanza ristrettissima tra loro.
E’ sufficiente notare, in proposito, che tra il primo classificato (il controinteressato Gen. G) ed il sesto ( il G Q vincitore di un contenzioso giudiziario definito con la sentenza della Sezione n. 1363/2011) intercorrevano soltanto 5 centesimi di punto, mentre tra il primo classificato e l’odierno appellante intercorrevano appena 4 centesimi di punto.
Il dato numerico surriportato appare indicativo di due emergenze processuali di rilievo: la prima di esse è dimostrativa del gravoso compito demandato alla Commissione di Avanzamento nel graduare carriere impeccabili e certamente luminose e, soprattutto, nel discernere tra i possibili elementi di contrario segno rinvenibili nei curricula a quale di essi dare prevalenza.
La seconda, riposa nel convincimento per cui vi sarebbe già da dubitare se in simile fattispecie si possa razionalmente predicare la sussistenza di indici di “eccesso di potere assoluto” nei termini ipotizzati da parte appellante.
2. Premesse le dette considerazioni e passando ad esaminare le critiche appellatorie, va immediatamente sgombrato il campo da un argomento critico (la possibile fondatezza della censura di “eccesso di potere assoluto”), che appare certamente infondato, per concentrarsi sugli argomenti di maggior spessore critico contenuti nell’appello.
2.1. La detta doglianza di “eccesso di potere assoluto” non sussiste certamente in quanto lo stesso, per pacifica giurisprudenza, presupporrebbe la individuazione di una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione ed in quelli successivi di aggiornamento professionale), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento.
I profili sintomatici di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, nr. 8927;id., 31 marzo 2009, nr. 1901;id., 26 febbraio 2008, nr. 678).
Il percorso professionale dell’odierno appellante – pur connotato da estrema brillantezza e da costante crescita di rendimento, come del resto quello degli altri ufficiali scrutinati nella procedura per cui è causa – non presenta quelle caratteristiche di assoluta, costante e incondizionata eccellenza dal che discende l’insussistenza di quella rara ipotesi di assoluta preminenza che potrebbe consentire l’ipotizzabilità dell’eccesso di potere in senso assoluto.
Il dato sintetico cui occorre porre mente locale per escludere la ravvisabilità di tale forma di vizio è facilmente evincibile sol che si consideri che l’appellante ottenne la qualifica di eccellente solo dopo cinque anni (scheda valutativa 9.2.1974 / 31.10.1974), pur tuttavia riportando giudizi non apicali in varie voci interne e conseguì la notazione di elogio/apprezzamento solo dopo dieci anni dalla data di immissione in servizio e la notazione di “lode” con continuità solamente a partire dal 1° novembre 1996, dopo oltre 27 anni dall’immissione in servizio.
Egli riportò comunque in carriera 38 flessioni di giudizio per voci interne: l’eccesso di potere in senso assoluto non sussiste, come peraltro rettamente colto dal primo giudice.
3. Passando alla disamina delle critiche mosse dall’appellante alla gravata decisione nella parte in cui la stessa ha escluso la fondatezza delle doglianze di eccesso di potere relativo (consistente, come è noto, in un’incoerente o disuniforme applicazione dei parametri valutativi, per accertare la quale il giudice – escluso che possa procedere a comparazione dei profili curriculari degli scrutinandi, attività questa che neanche la Commissione è chiamata a compiere – deve verificare, alla stregua delle risultanze della documentazione caratteristica, la logicità e ragionevolezza dei criteri applicati dall’Amministrazione e della loro concreta attuazione con riferimento al soggetto che ne lamenta il mancato rispetto - cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 luglio 2008, nr. 3562;id., 18 dicembre 2006, nr. 7604) rileva il Collegio quanto segue.
3.1. Va premesso che tutte le parti processuali concordano nella ricostruzione del dato normativo e degli orientamenti della consolidata giurisprudenza sul punto.
Ciò esonera il Collegio da una – ripetitiva- disamina delle stesse, e consente di rilevare che neppure l’appellante muove critiche al decisum di primo grado, quanto ai criteri ed agli orientamenti giurisprudenziali che il T ha enunciato e dichiarato di voler seguire (il Collegio, peraltro, concorda con l’esattezza della ricostruzione dogmatica resa nelle premesse della decisione gravata).
3.1.1. Non poche critiche, invece, vengono mosse dall’ appellante alla “traduzione” concreta che dei principi teorici enunciati in premessa ha invece reso il primo giudice.
3.2. Si rammenta in proposito che i capisaldi della statuizione reiettiva riposano (come in parte posto in luce nella parte “in fatto” della presente decisione) oltre che nella valutazione dei precedenti di carriera dell’appellante, quale è stata esposta allorché si è disattesa dal Collegio la censura di eccesso di potere assoluto, nel seguente convincimento.
Il T, invero, ha posto in luce che il controinteressato primo graduato, nei cui confronti erano state articolate le censure: pur arruolatosi nel Corpo due anni dopo l’appellante ed avente la stessa età anagrafica, non aveva mai riportato flessioni della qualifica finale (a differenza dell’appellante);aveva conseguito la qualifica apicale di “eccellente” con continuità dopo 5 anni dall’immissione in servizio;aveva conseguito notazioni di “lode” con continuità già nel grado di maggiore (e comunque per un periodo equipollente all’appellante pur con minore anzianità di servizio);aveva riportato in carriera un numero significativamente inferiore di flessioni di giudizio nelle singole voci anche a fronte della ricordata minore anzianità;vantava un maggior periodo di comando rispetto all’appellante (374 mesi contro 345);era stato Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale e Comandante Regionale Sicilia, (incarichi, questi. entrambi contrassegnati da assoluto rilievo e massima rilevanza importanza);
era stato promosso in seconda valutazione a Generale di Brigata (terzo in graduatoria), in prima valutazione a Generale di Divisione (secondo in graduatoria) e pervenuto alla valutazione impugnata in prima valutazione.
3.2. L’appellante sostiene in proposito che il T avrebbe errato nell’avere enfatizzato il dato del primo conseguimento della qualifica apicale, obliando il ben più significativo dato del mantenimento dell’eccellenza in rapporto tra la data di conseguimento e l’anzianità totale (ed in ciò l’appellante sovrastava il controinteressato avendola mantenuta per 412 mesi, a differenza del Gen. G, che l’aveva mantenuta per 371 mesi).
Ha in proposito richiamato la detta sentenza n. 1363/2011 laddove era già stato stigmatizzato il richiamo a flessioni di rendimento remote;ha fatto presente che egli vantava più note aggiuntive e 26 ricompense morali in più;anche i titoli dell’appellante erano maggiormente pregnanti: egli aveva retto comandi ex art. 27 del dLgs n. 69/2001 (comando isolato operativo) per 251 mesi (il controinteressato per 192 mesi)
Il controinteressato appellato, poi, quanto al profilo “capacità comando”, aveva riportato mende (nel torno di tempo 1990-1996, nel grado di tenente colonnello).
Anche quanto ai titoli conseguiti, quelli dell’appellante erano maggiormente numerosi e significativi.
3.3. Ritiene in proposito di evidenziare il Collegio le seguenti emergenze processuali (ciò anche tenuto conto delle articolate considerazioni espresse dalla difesa erariale nella propria diffusa memoria).
Va esclusa in primo luogo l’automatica trasponibilità delle valutazioni rese in sede giurisdizionale dalla Sezione nella sentenza richiamata dalla difesa dell’appellante e recante n. 1363/2011, anche in relazione alla circostanza che in detta procedura i controinteressati Ufficiali “destinatari” della comparazione volta a dimostrare la sussistenza dell’eccesso di potere in senso relativo erano più d’uno (G P e Gen. G), mentre – come riferito nella parte in fatto - l’odierno appellante ha veicolato il proprio raffronto unicamente nei confronti del primo graduato Gen. G.
Ciò premesso, però, possono certamente utilizzarsi – in quanto condivise dal Collegio – alcune considerazioni contenute nella detta decisione, poiché esse ben si attagliano alla fattispecie per cui è causa.
3.3.1. Ed a tale proposito va rammentato innanzitutto che il T, valutando sinotticamente il percorso di carriera dell’appellante e del controinteressato Gen. G ha “utilizzato” in chiave reiettiva un argomento del tutto neutro e privo in concreto di significazione alcuna.
Nella sentenza gravata, infatti, si pone in luce che il “generale G “attenzionato” dal ricorrente risulta – pur arruolatosi nel Corpo due anni dopo il ricorrente – non aver mai riportato flessioni della qualifica finale, a differenza dello stesso ricorrente, e soprattutto risulta aver conseguito la qualifica apicale di “eccellente” con continuità dopo 5 anni dall’immissione in servizio.
Fermando l’attenzione su tale ultima affermazione, è agevole riscontrarne la non significatività, in quanto, come lealmente ammesso dalla difesa erariale sia nella memoria di appello che in quella depositata in primo grado (pag 18), anche l’appellante ebbe a conseguire la qualifica apicale di “eccellente” con continuità dopo 5 anni dall’immissione in servizio.
Sotto tale profilo, quindi, v’è una assoluta equivalenza.
Il T ha poi valorizzato la circostanza che il controinteressato ’non ha mai riportato flessioni della qualifica finale, ha conseguito notazioni di “lode” con continuità già nel grado di maggiore e comunque per un periodo equipollente all’originario ricorrente pur con minore anzianità di servizio, ed ha riportato in carriera un numero significativamente inferiore di flessioni di giudizio nelle singole voci.
Senonché, quanto a tale ultimo profilo, il Collegio condivide quanto affermato nella decisione richiamata n. 1363/2011 (al punto 5.2) in ordine alla non assoluta significatività del dato numerico assoluto delle flessioni di rendimento riportate da ciascun ufficiale, con riguardo ai giudizi per le voci interne delle schede valutative.
Per altro verso, il T ha “equiparato” il dato relativo al conseguimento della valutazione di eccellenza, obliando che, invece, con riferimento alle espressioni aggiuntive che accompagnano detta qualifica, la posizione del controinteressato appellato era certamente recessiva rispetto a quella dell’appellante (vedasi specchietto a pag. 25 dell’appello, e rimasto incontestato, laddove lo scarto tra i due Generali valutati è a tutto favore dell’appellante 69/49, 412/371).
Con riguardo alle risultanze della documentazione caratteristica appare dunque censurabile lo stesso approccio valutativo poi confermato dal T, e non sembra emergano elementi (quantomeno) nell’affermare la minusvalenza della posizione dell’odierno appellante. E ciò, pur avendo il controinteressato conseguito un maggior numero complessivo di giudizi apicali ed avendo conseguito la “apicalità totale” (che non fu invece mai conseguita dall’appellante).
Quanto agli incarichi ricoperti, il T ha valorizzato nella posizione del controinteressato la circostanza che questi avesse maturato, a fronte della minore anzianità, un maggior periodo di comando rispetto all’odierno appellante (374 mesi contro 345), e l’oggettivo e particolare rilievo degli incarichi da ultimo espletati dal controinteressato quale Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale e quindi come Comandante Regionale della Sicilia.
3.3.2. Tuttavia, anche in riferimento a tale argomento la difesa dell’appellante ha buon giuoco nel valorizzare un dato (incontestato da parte della difesa erariale) che la ricostruzione del T non ha tenuto in considerazione, discendente dalla previsione normativa di cui al comma 3 dell’art. 27 del d.Lgs n. 69/2001 (“Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di carattere operativo, addestrativo e di impiego del personale”).
La difesa dell’appellante ha infatti posto in luce che, ferma restando la possibilità di espletare incarichi considerati equipollenti e produttivi del medesimo effetto (id est: rilievo ai fine dell’avanzamento), non poteva non considerarsi che, avuto riguardo al dato ancorato alla espressa previsione di legge, l’appellante aveva retto comandi del “tipo” ivi descritto per 251 mesi, mentre al controinteressato erano stati riconosciuti soltanto 192 mesi (ovviamente, “bloccando” il dato al periodo utile per la comparazione: id est l’anno 2007).
Il Collegio ben conosce – e condivide – il risalto che la giurisprudenza amministrativa attribuisce all’incarico ricoperto dal Gen. G di Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale (quarto gradino della scala gerarchica) e non vuole certo sminuire la valenza dell’incarico da questi espletato in Sicilia: soltanto vuole porre in luce che, anche considerando tali emergenze processuali, non pare possa emergere un profilo del controinteressato superiore a quello dell’appellante, il che lascia inspiegato il (seppur contenuto) divario di punteggio.
3.4. Tale carenza motivazionale si accentua vieppiù, ove si prendano in considerazione, seppur sinteticamente gli altri parametri valutativi (taluni dei quali neppure esplorati dal T, per il vero).
3.4.1. Quanto al profilo “onorificenze e ricompense morali”, il primo giudice ha rammentato che le onorificenze vantate dall’odierno appellante con riferimento al periodo in cui ha rivestito il grado di Generale prima di Brigata e quindi di Divisione, si riducevano ad una sola ricompensa di ordine morale.
Senonché è rimasto incontestato, anche dalla difesa erariale, che, se quanto a queste ultime v’è una lieve prevalenza dell’appellante (pag. 42 dell’appello, specchietto riepilogativo), con riferimento al profilo “riconoscimenti morali” la forbice si allarga a beneficio dell’appellante, che ne riporta un maggior numero (47 contro 21) distribuiti durante tutto l’arco della carriera (e con prevalenza nettissima per quanto riguarda il periodo iniziale).
3.4.2. Con riferimento ai titoli di studio posseduti, l’equivalenza appare pressoché totale (nessuno dei due Ufficiali ha mai conseguito, negli studi universitari, la massima votazione di 110/110 e lode) mentre in riferimento al dato “tendenza di carriera” (laddove, è bene ricordarlo, neppure è sollevato alcun profilo di “scavalcamento” non avendo i due Ufficiali presi a raffronto partecipato ad identiche procedure di avanzamento in passato), v’è una prevalenza del controinteressato quanto all’ ultima valutazione (quella per generale di Divisione, laddove il G è stato promosso in prima valutazione, riportando la lusinghiera classificazione al secondo posto, laddove l’appellante è stato promosso in seconda valutazione) mentre per i periodi pregressi emerge una sostanziale equipollenza, con “prevalenza” (sotto il profilo squisitamente “storico”, lo si ripete, non rilevando nel caso di specie problematiche di “scavalcamento”, facendo richiamo ai punteggi riportati ed alla circostanza che nell’avanzamento al grado di Colonnello il Gen. G fu promosso in prima valutazione, ma in un ruolo aggiuntivo: si vedano sul punto le considerazioni specifiche contenute nella citata decisione n. 01363/2011) per l’appellante (sul punto, nuovamente, si veda la costante giurisprudenza laddove viene espressa la necessità che il detto dato sia valutato alla stregua di una “considerazione globale della progressione in carriera degli ufficiali interessati alla procedura”).
4. Alla stregua dei superiori dati, anche tenuto conto della latissima discrezionalità che assiste le commissioni di avanzamento in subiecta materia, la prevalenza accordata al controinteressato non risulta assistita da motivazione persuasiva: non appare chiaro, in particolare, il supporto giustificatore del giudizio di prevalenza accordato al controinteressato, posto che i dati oggetto di valutazione, semmai indicherebbero una preminenza (lieve quanto può essere comunque uno “scarto” contenuto in pochi centesimi di punto) dell’appellante per molteplici degli “indicatori” da tenere presente nella valutazione e sopra sinteticamente richiamati.
5. L’appello va quindi, nei termini e nel limiti di cui alla motivazione che precede, accolto e per l’effetto, in riforma della gravata decisione, va accolto il mezzo di primo grado con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
6. La complessità delle questioni esaminate e la natura della controversia legittima l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.