Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-24, n. 202007369
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2020
N. 07369/2020REG.PROV.COLL.
N. 00499/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2020, proposto da
M N, G R, A T, rappresentati e difesi dagli avvocati P D C, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P D C in Roma, viale Liegi 35/B;
contro
Ministero Dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Pompeo Mannone, Stefano Carli, Eutizio Di Gennaro, Nazzareno Feliciani, Luigi Liolli, Paolo Parlani, Ernesto Pisaneschi, Stefano Tomaselli, Federazione Nazionale della Sicurezza Cisl, Dirstat, Dirstat - Vigili del Fuoco, Si.N.Dir.Vv.F. - Sindacato Nazionale dei Direttivi e dei Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Conf.S.A.L. Vigili del Fuoco, Uil Pubblica Amministrazione, Uil Pubblica Amministrazione – Vigili del Fuoco, Cgil Funzione Pubblica, Cgil Funzione Pubblica - Vigili del Fuoco, Co.Na.Po. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, Usb - Vv.F. - Unione Sindacale di Base Settore Vigili del Fuoco, non costituiti in giudizio;
I N, M Pni, rappresentati e difesi dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 445/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg.ri I N, M Pni, e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2020 il Cons. G V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco” e i sigg.ri M N, G R e A T hanno impugnato, dinanzi al TAR Lazio, il decreto n. 2017 del 28 maggio 2019, adottato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, in virtù del quale « a decorrere dal 1° gennaio 2018 il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio a tale data, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al Titolo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificati dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento ».
2. I medesimi si dolgono del fatto che con l’art. 8 del decreto legislativo 127/2018 è stato istituito (art. 13-bis d.lgs. 97/2017) e disciplinato (art. 13-ter d.lgs. 97/2017) il ruolo a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, in virtù del quale personale non direttivo è stato inquadrato nel ruolo direttivo speciale. Tale nuovo inquadramento - che consente, senza concorso, il passaggio nel Ruolo dei Direttivi al personale entrato nel Corpo Nazionale in possesso del diploma di scuola media superiore, generalmente periti industriali o geometri, ovvero di Laurea triennale in ingegneria o architettura conseguita solo successivamente all’accesso nel Ruolo dei non Direttivi – è stato avversato dai ricorrenti poiché ritenuto in violazione del principio che il ruolo dei Direttivi e dei Dirigenti debba essere accessibile necessariamente con concorso soltanto da personale munito di Laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento. I ricorrenti, in particolare, hanno chiesto al T.A.R. di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative sopra citare. Sul piano dell’interesse processuale hanno sostenuto che non desiderano subire equiparazioni con non laureati e comunque non vogliono che senza concorso l’Ordinamento riconosca al personale laureato (o meno) le stesse prerogative, funzioni e diritti del personale direttivo entrato per concorso, a meno che a quest’ultimo non sia riconosciuta una