Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 2018-10-27, n. 201805269

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 2018-10-27, n. 201805269
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805269
Data del deposito : 27 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 27/10/2018

N. 08463/2018 REG.RIC.

N. 05269/2018 REG.PROV.CAU.

N. 08463/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8463 del 2018, proposto da
Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;

contro

Novara Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti di Serie A, Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio s.p.a., Virtus Entella s.r.l., Catania Calcio s.p.a., Robur Siena s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
Fc Pro Vercelli 1892 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino, 72;
F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama, 58;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 06359/2018, resa tra le parti, concernente annullamento – previa sospensione dell'efficacia – della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-Sezione Disciplinare del 1 ottobre 2018, nonché delle delibere assunte dal Commissario straordinario della F.I.G.C., pubblicate sul C.U. n. 47 del 13 agosto 2018, sul C.U. n. 48 del 13 agosto 2018 e sul C.U. n. 49 del 13 agosto 2018.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, comma 2 e 98, comma 2, Cod. proc. amm.;

Considerata, preliminarmente, la legittimazione a ricorrere della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata in relazione allo specifico oggetto della vertenza;

Rilevato che, prima facie , non appare sussistere un sufficiente fumus boni iuris in merito all’effettivo superamento – da parte del Commissario Straordinario della F.I.G.C. nell’adozione degli atti impugnati – dei limiti della delega conferitagli, proprio in ragione dell’ampiezza del relativo oggetto, concernente “ tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari ”;

Ritenuto che, allo stato, le considerazioni di cui alla decisione del Tribunale Federale Nazionale 1° ottobre 2018, n. 22, circa la qualificazione della posizione delle società non “ripescate” (tra cui la qui interessata Novara Calcio s.p.a.) in relazione al da loro auspicato “ripescaggio”, appaiono corrette, in ragione della natura degli atti cui fanno fronte;
e ciò anche alla luce delle considerazioni di cui a Corte Cost. 11 febbraio 2011, n. 49;

Rilevato, quanto al periculum in mora , che nel dovuto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello generale alla sicurezza e garanzia del regolare ulteriore svolgimento dei campionati ormai già in corso allo stato permane prevalente, anche per la sua ora accentuata caratterizzazione;

Considerato infine che comunque continuano a restare immanenti all’autonomia decisionale degli organi dell’ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità circa la congrua definizione degli assetti organizzativi dei campionati (cfr. Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49);

Considerato pertanto che appaiono sussistere i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, per la concessione dell’invocata misura cautelare monocratica ex art. 56 Cod. proc. amm.;


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