Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202210870
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2022
N. 10870/2022REG.PROV.COLL.
N. 07336/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7336 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Belisario, n. 7;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero Interno – Dip. Polizia di Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero Interno - Dip P S Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il Cons. S F;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al TAR per la Calabria -OMISSIS-, Agente scelto polizia di Stato (stradale), ha impugnato il provvedimento del 6 febbraio 2019 (Prot. 0011338), con il quale veniva rigettata la sua istanza di trasferimento definitivo presso la provincia di -OMISSIS-, motivata da esigenze assistenziali in favore della sorella disabile, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 104/1992.
A fondamento dell’impugnazione il -OMISSIS- deduceva difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione di legge e vizio della motivazione, con particolare riguardo ai profili relativi alla sussistenza per la persona bisognevole di assistenza di ulteriori possibilità di ausilio nell’ambito familiare.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per contrastare il ricorso, ma l’adito tribunale con ordinanza n. -OMISSIS-, in accoglimento dell’istanza di tutela cautelare, disponeva il riesame della domanda dell’interessato, evidenziando sia la circostanza dell’intervenuta esclusione, a seguito della novella di cui alla legge nr. 183 del 2010, della previsione dei requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza offerta dal familiare disponibile, sia il fatto che il trasferimento di cui all'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 presuppone, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, che sussista la disponibilità, nella dotazione di organico della sede di destinazione, di una collocazione compatibile con lo stato del richiedente e che l'assegnazione possa avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (richiamando Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/2019, n. 1113).
Con provvedimento del 4 settembre 2019 l’Amministrazione, all’esito del disposto riesame, reiterava il rigetto dell’istanza avanzata dal ricorrente; seguiva la proposizione da parte del -OMISSIS- di motivi aggiunti, con i quali lamentava la violazione dell’art. 10 bis della l. 241 del 90, atteso che nel preavviso di diniego non sarebbe stato rappresentato un elemento della motivazione del rigetto definitivo, cioè l’adeguatezza delle dotazioni organiche delle sedi richieste dal ricorrente, e replicando per il resto le doglianze sollevate con il ricorso introduttivo.
L’Amministrazione insisteva per il rigetto anche dei motivi aggiunti, mentre la difesa del ricorrente produceva da ultimo una “Tabella trasferimenti personale ruolo assistenti e agenti, con decorrenza 11 dicembre 2019”, dimostrativa dell’avvenuto trasferimento presso la Questura di -OMISSIS- di quattro agenti, evidentemente sulla base di “spazi” disponibili nell’organico delle sedi di servizio dallo stesso richieste.
Il TAR con la sentenza segnata in epigrafe dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale, avente a oggetto un provvedimento superato da quello successivamente emanato dall’Amministrazione, e respingeva quello per motivi aggiunti, ravvisando l’adeguatezza della motivazione del nuovo rigetto della domanda di trasferimento proposta dal ricorrente. In particolare il nuovo rigetto veniva giudicato adeguatamente fondato sui seguenti aspetti: -deficit di organico che si registrava presso il reparto di attuale assegnazione del dipendente (tale da richiedere con il piano di distribuzione nazionale del personale per il biennio 2019-2020 un incremento della dotazione organica di ben 3 unità); -adeguatezza dell’organico presso il commissariato di P.S. di -OMISSIS-; -insussistenza della necessità di potenziare l’organico del distaccamento di Polizia stradale di -OMISSIS-; -apprezzamento effettuato dall’amministrazione procedente della circostanza fattuale costituita dalla “presenza di altri parenti od affini” dei quali non era stata dimostrata la effettiva impossibilità o una seria difficoltà nel prestare assistenza al congiunto bisognoso,