Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-08-08, n. 201304169
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N. 04169/2013REG.PROV.COLL.
N. 03773/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mele Engineering Prof. Ing.M M e Associati (gia Mele Engineering M M e Silvio Mciocchi Ingegneri Associati), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di capogruppo mandataria dell’a.t.i. tra Mele Engineering e Pigreco s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti G A I e F E, e con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via dei Due Macelli n. 66;
contro
Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R P, con domicilio eletto presso Giampaolo Dickmann in Roma, via Timavo n.12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione I ter, n. 3476 del 17 aprile 2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e contestuale appello incidentale della Regione Lazio;
Viste la memoria difensiva e la produzione documentale depositate dalla parte appellante (rispettivamente in data 20 ottobre 2012 e 22 maggio 2012);
Visto l 'art. 114, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Giancarlo Luttazi;
Uditi per le parti gli avvocati Inzaghi, Elefante e Prozzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato nella G.U. del 30 agosto 1997, n. 202, e spedito in G.U.C.E. in data 23 agosto 1997, la Regione Lazio (attuale appellata) indiceva una gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento tra l’area Pontina e l’A2 (Cisterna-Valmontone).
1.1. La gara veniva aggiudicata in data 10 febbraio 1998 al Raggruppamento temporaneo Mele Engineering (capogruppo) – Pigreco s.r.l. (mandante) attuale appellante (in prosieguo, per brevità, Mele Engineering).
1.2. Successivamente l’incarico era esteso anche alla progettazione preliminare ed alla redazione di una serie di studi aggiuntivi propedeutici alla progettazione (cfr. nota prot. n. 2778/32 del 5 agosto 1998).
1.3. Per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali inerenti la progettazione preliminare, la Mele Engineering attivava procedura arbitrale.
Un primo lodo era emesso il 7 ottobre 2005 e, riconosciuta la validità ed efficacia del contratto, condannava l’Amministrazione al pagamento della somma di € 5.662.161,21 per le competenze “dovute e maturate per il progetto preliminare e per lo Studio di impatto ambientale”.
La Regione, dopo la notifica dell’atto di precetto e l’inizio della procedura esecutiva, provvedeva al pagamento.
1.4. Non ricevendo comunicazione formale da parte dell’Amministrazione onde procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, ed anzi apprendendo che la Regione aveva affidato tali attività alla società ARCEA, Mele Engineering, con atto notificato il 31 luglio 2007, adiva nuovamente gli arbitri per far accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della Regione ed ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Questo secondo arbitrato si concludeva con lodo deliberato e sottoscritto in Roma il 23 luglio 2009, il quale riconosceva l’inadempimento e condannava la Regione a pagare: € 11.244.385,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del lucro cessante;€ 130.300,90, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno emergente;€ 200.000,00 per spese di lite;€ 720.000,00 per spese di funzionamento del Collegio arbitrale, CTU e Segreteria.
In data 19 novembre 2009 il Raggruppamento notificava alla Regione il lodo munito di formula esecutiva e, trascorsi 120 giorni, l’atto di precetto, cui hanno fatto seguito due autonome procedure esecutive.
1.5. Risultate queste ultime infruttuose, Mele Engineering attivava dinanzi al Tar del Lazio – Sede di Roma - il ricorso n. 4269 del 2011, per l’ottemperanza al citato lodo del 23 luglio 2009.
1.6. La resistente Amministrazione regionale ha esibito, con la costituzione in giudizio, anche la propria determinazione dirigenziale n. A5702 del 7 giugno 2011, con la quale (traendo argomento dal fatto che i due lodi arbitrali di cui sopra sarebbero stati pronunciati in difetto di contratto ed in assenza di clausola compromissoria nonché, tra l’altro, dal fatto che la ricorrente Mele Engineering non era in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis per partecipare alla gara, aveva reso dichiarazioni non veritiere e non aveva mai redatto la progettazione definitiva ed esecutiva), ha annullato tutti gli atti della gara (inclusa l’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente) ed autorizzato autonoma azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario per l’accertamento dell’inesistenza dei due lodi arbitrali ed il recupero delle somme corrisposte per effetto del primo lodo del 2005;tale provvedimento è stato impugnato dalla Mele Engineering con ricorso proposto al T.a.r. per il Lazio che lo ha accolto con sentenza n. 2683 del 2012 oggetto di successivo appello da parte della Regione Lazio definito, da questo collegio in senso favorevole a quest’ultima alla medesima data del 14 maggio 2013 in cui è stato deciso il presente appello n. 3773/2012.
1.7. Il giudizio di ottemperanza è stato sospeso dal T.a.r. con ordinanza collegiale n. 6733 del 28 luglio 2011, ai sensi degli artt. 79 del codice del processo amministrativo e 295 del codice di procedura civile, in attesa della definizione della questione, di natura pregiudiziale, rimessa dalla Regione al giudice ordinario in attuazione della citata determinazione dirigenziale n. A5702 del 7 giugno 2011.
1.8. L’ordinanza n. 6733 del 2011 è stata impugnata da Mele Engineering dinanzi a questa Sezione V, la quale, con ordinanza n. 131 del 16 gennaio 2012, ha accolto il gravame e per l’effetto ha rimesso la causa al T.a.r. per l’ulteriore corso del processo.
2. Il giudizio di ottemperanza è stato definito dall’impugnata sentenza – T.a.r. per il Lazio, n. 3476 del 17 aprile 2012 - la quale, per la parte che qui interessa:
a) ha parzialmente accolto il ricorso di Mele Engineering per l'ottemperanza al lodo arbitrale del 23.7.09.
b) ha disposto che alla Mele Engineering vadano riconosciute e corrisposte le seguenti somme attribuite dal lodo del 2009:
I) €11.244.385, 97 a titolo di lucro cessante ed €130.900,90 per danno emergente, con gli accessori indicati nel lodo;
II) spese di difesa, nella misura di due terzi dell’intero (€300.000,00) e dunque nella misura di € 200.000,00;
c) ha respinto il residuo capo di domanda risarcitoria;
d) ritenendo possibile - pur se non prevedibile - un conflitto di giudicati relativamente all’azione civile intentata dalla Regione Lazio, ha disposto, a carico del Raggruppamento, cauzione, a garanzia della restituzione, mediante fideiussione bancaria di importo pari alla somma da corrispondere (cauzione cui peraltro – secondo il Tar – alla pubblica udienza di discussione del 3 aprile 2012 la Mele Engineering, tramite il proprio procuratore, si era manifestata disponibile);
e) ha ordinato alla resistente Amministrazione regionale di dare esecuzione al lodo suddetto erogando a Mele Engineering le somme in motivazione specificate;
f) ha compensato tra le parti le spese di giudizio.
3. La Mele Engineering ha impugnato i capi sfavorevoli della sentenza con ricorso notificato il 21 e 23 maggio 2012 e depositato il successivo 22 maggio.
Queste le censure d’appello:
a) la decisione impugnata è ingiusta, contraddittoria ed elusiva della citata ordinanza di questa Sezione V n. 131/2012, laddove subordina l'ordine di pagamento imposto alla Regione alla previa cauzione fideiussoria di cui si contesta la possibilità giuridica e in subordine l’entità;si deduce che la difesa della Mele Engineering, come risulta dal verbale della udienza pubblica del 3 aprile 2012, non ha mai accettato di prestare cauzione;
b) illegittimamente il T.a.r. ha posto a carico della Mele Engineering il pagamento delle spese sostenute per il funzionamento del collegio arbitrale nella misura di due terzi dell’intero;
c) illegittimamente il Tar ha rigettato la richiesta di pagamento di ulteriori € 25.000 a titolo di maggiorazione per spese generali e di rimborso dell’imposta di registro;
d) illegittimamente il Tar ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento;
e) illegittimità ed ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
4. La Regione Lazio si è costituita in giudizio articolando ricorso incidentale (notificato il 21 giugno 2012 e depositato il successivo 22 giugno).
Questi i motivi posti a fondamento del gravame incidentale:
a) con il primo mezzo, in via preliminare, viene riproposta l’istanza di sospensione ex art. 295, c.p.c. accolta dal Tar con la citata ordinanza n. 6733 del 28 luglio 2011 ma poi respinta da questa Sezione V con la pure citata ordinanza n. 131 del 16 gennaio 2012;
b) con il secondo (e quinto mezzo), è stata richiesta la riunione del presente giudizio di ottemperanza al giudizio in appello rubricato al nrg. 4934 del 2012 (ed assunto in decisione nella medesima udienza del 14 maggio 2013), avente ad oggetto la sentenza del T.a.r. n. 2683 del 2012 (che aveva cassato la citata determinazione n. A5702 del 7 giugno 2011), nel presupposto che vi sarebbe un rapporto di pregiudizialità fra la trattazione dell’appello avente ad oggetto il provvedimento di autotutela e quello avente ad oggetto l’esecuzione del lodo del 2009;
c) con il terzo mezzo, si lamenta l’omesso esame delle argomentazioni spese dalla Regione secondo cui l'articolo 829 del codice di procedura civile prevede la impugnazione per nullità solo se la convenzione d'arbitrato è invalida e non invece, come nel caso di specie, laddove vi è inesistenza della clausola compromissoria e del contratto;in tal caso caso l’inesistenza non può e non deve essere rilevata con l’impugnazione per nullità ai sensi dell'articolo 829, c.p.c. ma può essere eccepita in qualsiasi momento ed è rilevabile anche d'ufficio;
d) con il quarto mezzo si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 817 del codice di procedura civile per violazione dei parametri costituzionali dati dagli artt. 76 e 24 della Costituzione;il primo giudice ha ravvisato il difetto di rilevanza nella circostanza che " il lodo della cui ottemperanza si discute è rimasto inoppugnato e, per effetto, è da ritenersi equipollente a decisione passata in giudicato;e l’ipotetica eliminazione, con effetto ex tunc, della norma tacciata di incostituzionalità, non potrebbe estendersi ai rapporti già esauriti e non potrebbe vanificare la pronuncia arbitrale sulla quale si è formato il giudicato ”, ma così facendo non ha colto l’essenza della questione imperniata proprio sulla illegittimità costituzionale della previsione del termine;lo stesso è a dire per la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha novellato in parte qua il codice di procedura civile, sollevata sotto il profilo della violazione della delega legislativa in relazione al mancato rispetto del termine di sei mesi per l'emanazione da parte del Governo del decreto delegato, previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 maggio 2005, n. 80;
e) con il quinto mezzo, infine, si contesta che erroneamente il T.a.r., richiamando la citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 131/2012, ha ritenuto che l'annullamento degli atti di gara (ad opera della determinazione della Regione Lazio n. A5702 del 7 giugno 2011), non potrebbe spiegare effetti rispetto al lodo divenuto inoppugnabile: l'annullamento degli atti di gara comporta il sopravvenire di un fatto estintivo delle obbligazioni discendenti dall'aggiudicazione della gara e dal conseguente contratto.
5. Con la memoria depositata il 23 ottobre 2012, la Mele Engineering ha chiesto di cancellare dall’atto di appello incidentale, ai sensi dell’art. 89, secondo comma, c.p.c. un’espressione ritenuta offensiva (pag. 43 dell’appello incidentale : “ la Regione sta facendo tutto quanto possibile per impedire che possa essere portata a compimento una truffa colossale ”);con ulteriore richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, venendo in contestazione una frase offensiva non riguardante l'oggetto della causa.
6. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 14 maggio 2013
DIRITTO
7. Preliminarmente il collegio si pronuncia sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 89 c.p.c. da Mele Engineering.
7.1. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
7.2. L’espressione, riferibile alla Mele Engineering e riportata alla pagina 43 dell’atto di appello incidentale della Regione, è la seguente: “ la Regione sta facendo tutto quanto possibile per impedire che possa essere portata a compimento una truffa colossale ”.
Il termine “truffa”, correlato all’attività della Mele Engineering, evoca fattispecie penalmente rilevanti che non risultano essersi concretate, esso, pertanto, risulta certamente sconveniente in relazione all’ambiente processuale ed alla funzione difensiva, ma non offensivo, potendo in qualche modo farsi rientrare nella foga dialettica processuale e non essendo direttamente rivolto a ledere il valore e il merito della controparte (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2009, n. 14552;18 giugno 2003, n. 9707).
Assodato il carattere sconveniente della espressione in esame, deve farsi applicazione del meccanismo riparatore divisato dall’art. 89, co. 2, c.p.c. ed ordinarsi conseguentemente la cancellazione di tale frase.
Non può invece essere accolta la ulteriore domanda di pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno subito, giacché - diversamente da quanto previsto dal più volte menzionato art. 89, secondo comma, c.p.c. - non sono riscontrabili gli indefettibili presupposti della fattispecie risarcitoria, ovvero il carattere offensivo della espressione (per quanto sopra illustrato), nonché la carenza del nesso funzionale che lega l’espressione contestata all’oggetto del giudizio (nella specie viceversa rinvenibile).
8. In ordine logico, e per ricondurre l’esame della complessa vicenda contenziosa al suo nucleo essenziale, conviene principiare dallo scrutinio dei mezzi posti a base del gravame incidentale che, se accolti, paralizzerebbero, in tutto o in parte, l’azione esecutiva proposta dalla Mele Engineering.
9. Il secondo e quinto mezzo, con cui nella sostanza si insiste per la riunione del presente appello con quello rubricato al nrg. 4934 del 2012 stante l’asserita pregiudizialità dell’uno rispetto all’altro, in quanto intimamente connessi possono essere affrontati congiuntamente.
Entrambi i mezzi sono infondati per le seguenti ragioni:
a) non sussistono le condizioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 70 c.p.a., per disporre la riunione (ampiamente discrezionale ed insindacabile) del presente giudizio a quello allibrato al nrg. 4934 del 2012, sia per non appesantire ulteriormente la trattazione di due complessi affari, sia perché le cause sono sottoposte a riti diversi (camerale quello relativo al presente giudizio di ottemperanza, udienza pubblica per il giudizio di merito ordinario, cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6 dicembre 2012, n. 6261);
b) non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità logico giuridica fra l’accertamento della illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela e la decisione della domanda di esecuzione del lodo del 2009, anche perché il T.a.r. non ha mai affermato, in senso asseritamente sfavorevole alla Regione Lazio, che la pronuncia del lodo impedisca l’esercizio del potere di autotutela.
10. Parimenti infondato è il terzo mezzo del gravame incidentale (omessa pronuncia sulla circostanza che i motivi di impugnazione del lodo per invalidità non sono confondibili con la deduzione di inesistenza del lodo medesimo), in quanto il T.a.r. ha motivato adeguatamente richiamando gli argomenti spesi da questo Consiglio nell’ordinanza n. 131 del 2012 che ha espressamente escluso la diversità della disciplina fra cause di invalidità ed inesistenza del lodo.
Si legge, infatti, nella sentenza appellata: “Quanto poi all’eccezione di inesistenza, in difetto di clausola compromissoria, del lodo arbitrale nonché all’ulteriore eccezione connessa al sopravvenuto annullamento (con d.d. del 7.6.2011) di tutti gli atti di gara, la Sezione - (fermo restando che il ricorso nr.7994/2011 azionato, dalla Mele Engineering, avverso detta d.d. è stato accolto da questo Tribunale con sent. n.2683/2012) - non può che rinviare alla delibazione sommaria che di tali questioni è stata effettuata dal Consiglio di Stato nell’Ordinanza nr.131/2012 ”.
11. Miglior sorte non tocca al quarto mezzo. E’ evidente l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma sancita dall’art. 817 c.p.c., sotto il duplice profilo che:
a) tale norma non può trovare applicazione nel presente giudizio;
b) il lodo non è stato impugnato davanti alla Corte d’appello ma pende dinanzi al Tribunale civile di Roma giudizio introdotto dalla Regione Lazio per l’accertamento della sua inesistenza.
La questione è altresì è manifestamente infondata, giacché la fissazione di termini processuali rientra nella più ampia discrezionalità del legislatore, il quale incontra in materia il solo limite - nella specie rispettato - della ragionevolezza, per valutare la quale occorre tener conto non soltanto delle esigenze della parte onerata, ma anche dell'interesse della pubblico sotteso alla sollecita definizione dei processi.
12. Rimane da esaminare il primo mezzo del gravame incidentale mediante il quale la Regione ha riproposto l’istanza di sospensione del giudizio stante il rapporto di pregiudizialità logico giuridica corrente fra l’accertamento della esisitenza dei lodi e l ’actio iudicati scaturente dalla intervenuta irrevocabilità dei medesimi che ha originato il presente giudizio.
12.1. L’istanza è fondata e deve essere accolta sia pure in base a considerazioni non del tutto coincidenti con quelle della rdinanza del T.a.r. n. 6733 del 2011.
12.2. Giova esplicitare in fatto alcune circostanze dianzi solo accennate:
a) la determinazione dirigenziale n. A5702 del 7 giugno 2011 (traendo argomento dal fatto che i due lodi arbitrali di cui sopra sarebbero stati pronunciati in difetto di contratto ed in assenza di clausola compromissoria nonché, tra l’altro, dal fatto che la ricorrente Mele Engineering non era in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis per partecipare alla gara, aveva reso dichiarazioni non veritiere e non aveva mai redatto la progettazione definitiva ed esecutiva), ha annullato tutti gli atti della gara (inclusa l’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente) ed autorizzato autonoma azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario per l’accertamento dell’inesistenza dei due lodi arbitrali ed il recupero delle somme corrisposte per effetto del primo lodo del 2005;
b) tale provvedimento è stato impugnato dalla Mele Engineering con ricorso proposto al T.a.r. per il Lazio che lo ha accolto con sentenza n. 2683 del 2012 oggetto di successivo appello da parte della Regione Lazio – allibrato al nrg. 4934 del 2012 - definito, alla odierna udienza pubblica del 14 maggio 2013, da questo collegio che ha deciso (per quanto di interesse), di respingere la domanda di nullità e dichiarare irricevibile la domanda di annullamento proposte avverso il provedimento di autotutela;
c) l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 295, c.p.c., accolta dal Tar con la citata ordinanza n. 6733 del 28 luglio 2011, è stata respinta da questa Sezione V – nel decisivo presupposto che, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina sancita dall’art. 624 c.p.c., non sarebbero ravvisabili i gravi motivi in presenza dei quali la norma consente la sospensione su istanza di parte del processo di esecuzione (cfr. pagine 6 e 7, dell’ordinanza n. 131 del 2012);
12.3. Così ricostruiti gli elementi di fatto salienti ai fini della risoluzione della presente controversia, il collegio ritiene opportuno sintetizzare il quadro delle norme e dei principi che governano l’istituto della sospensione del processo amministrativo (specie di quello esecutivo) avuto particolare riguardo, ai sensi dell’art. 79, co. 1 e 3, c.p.a., alla natura del provvedimento che si pronuncia sulla sospensione ed all’efficacia preclusiva della decisione resa in sede di appello da parte del Consiglio di Stato.
In particolare sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. oltre alla più volte citata ordinanza di questa sezione n. 131 del 2012, Sez. V, ordinanza 12 giugno 2013, n. 3240;Cass., sez. lav., 22 novembre 2011, n. 24621;Cass. civ., sez. un., n. 5361 del 1996), cui il Collegio rinvia a mente dell’art. 88, co.2, lett. d), c.p.a.:
a) l’ampiezza del rinvio operato dall’art. 79, co.1, c.p.a. alla sospensione del processo come disciplinata dal c.p.c. comporta l’applicabilità, nel processo amministrativo, dell’intera gamma delle disposizioni che governano la materia, dunque non solo dell’art. 295 cit. (espressamente richiamato dall’art. 79, co. 3, cit.), ma anche dell’art. 624 c.p.c. (ovvero dell’art. 337 c.p.c.) e di ogni altra disposizione compatibile in forza del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a., posto che non si ravvisano ostacoli logico giuridici a tale estensione;
b) una volta stabilito che il processo amministrativo ha importato l’intera disciplina della sospensione del processo civile, non costituisce sintomo di particolare limitazione applicativa, il co. 3, primo periodo, dell’art. 79, nella parte in cui prevede l’impugnabilità dei soli provvedimenti che dispongono la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;tale clausola, invero, si limita a ribadire quanto si ritrae dalla interpretazione sistematica del richiamo generale effettuato dal co. 1 del medesimo articolo 79 cit., ovvero che, analogamente a quanto stabilito dall’art. 42 c.p.c., solo i provvedimenti che dispongono la sospensione sono eccezionalmente impugnabili (attesa la loro natura non decisoria), non quelli che la ricusano ovvero che la revocano;
c) la forma di ordinanza del provvedimento che dispone la sospensione ovvero della pronuncia che decide l’appello (arg. ex art. 33, co. 1, lett. a) e b), c.p.a. in considerazione della natura non propriamente decisoria e definitiva della pronuncia resa sulla sospensione), cospira nel senso della impossibilità che si formi sul punto il giudicato formale ma, al contempo, implica effetti preclusivi in assenza di sopravvenienze, intervenute le quali, è possibile sia la revoca dell’originario provvedimento di sospensione (anche se ciò accada dopo la pronucia del giudice supremo in sede di regolamento di competenza ovvero del Consiglio di Stato ex art. 79, co. 3, c.p.a.), sia la valida emanazione di un nuovo provvedimento di sospensione (come erificatosi nella specie);
d) la richiesta di sospensione formulata nel corso di un giudizio di esecuzione di un provvedimento giustiziale (quale è il lodo del 23 luglio 2009 della cui ottemperanza qui si discute), è ascrivibile alla istanza di sospensione della esecuzione per gravi motivi ai sensi dell’art. 624, co. 1, c.p.c. secondo cui: “ Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza ”.
12.4. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie il Collegio osserva che:
a) i gravi motivi richiesti dall’art. 624 c.p.c., derivano con evidenza dal rilevante ammontare degli importi in contestazione;
b) l’opzione di sospendere il giudizio in attesa dell’esito del pregiudiziale diverso processo civile attivato dalla Regione appare altresì percorribile, nella presente fattispecie, perché ai sensi dell’art. 134 c.p.a., il giudice dell’ottemperanza è investito, in materia di esecuzione, del più pregnante potere di cognizione e statuizione dato dalla giurisdizione estesa al merito;ed in questo più ampio contesto cognitorio-decisionale appare comunque preferibile, per una più esaustiva pronuncia conclusiva del giudizio di esecuzione, attendere l’esito della pregiudiziale controversia civile in corso;
c) l’ordinanza n. 131/2012, non sortisce effetti preclusivi nei confronti del giudice chiamato a definire la controversia nel merito valutando la causa nella sua interezza;
d) dopo l’incidente processuale di cui alle citate ordinanze del Tar n. 6733/2011 e di questa Sezione V n. 131/2012 - è intervenuto un fatto nuovo avente rilievo sia sull’intera controversia sia sulla specifica questione della sospensione del processo per pendenza di un pregiudiziale processo civile;il fatto nuovo consiste nella stabilità assunta dalla determinazione regionale n. A5702/2011, all’esito della reiezione delle plurime domande rivolte nei suoi confronti, con la conseguente vigenza dell’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Mele Engineering nonchè dell’autorizzazione all’esercizio dell’autonoma azione dinanzi al giudice ordinario per l’accertamento dell’inesistenza dei due lodi arbitrali ed il recupero delle somme corrisposte per effetto del primo lodo (del 2005);
e) ne consegue un quadro giuridico-fattuale che differisce da quello preso a base dall’ordinanza n. 131/2012 di diniego di sospensione del giudizio e che induce ora il Collegio a disporre la sospensione del processo a suo tempo negata.
Per ragioni di economia processuale, e in conformità alla norma enucleabile dal combinato disposto degli artt. 33, co.1, lett. a), e 36, co. 1, c.p.a., il collegio procede alla sospensione del processo direttamente con la presente sentenza non definitiva omettendo di pronunciare separata ordinanza.
13. In conclusione, il collegio, non definitivamente pronunciando sul presente ricorso, deve accogliere in parte l’istanza formulata dalla Mele Engineering ai sensi dell'articolo 89, secondo comma, c.p.c., accogliere in parte il ricorso incidentale della Regione Lazio e conseguentemente sospendere il presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 624 c.p.c. sino alla conclusione del giudizio civile promosso dalla Regione Lazio per l’accertamento dell’inesistenza dei due lodi arbitrali indicati in motivazione e il recupero delle somme corrisposte.
14. Spese al definitivo.