Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-06, n. 202402211

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-06, n. 202402211
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402211
Data del deposito : 6 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2024

N. 02211/2024REG.PROV.COLL.

N. 01564/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2023, proposto da -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. S Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane -Ufficio di Salerno n. -OMISSIS- che ha revocato la licenza relativa all’esercizio del magazzino di commercio all’ingrosso di alcole sito in -OMISSIS-da lei gestito.

A supporto del gravame, la parte espone le seguenti circostanze in fatto:

- fino al -OMISSIS- aveva svolto attività di distillazione dei prodotti vinicoli, previo riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali detentore, quale assuntrice dell’AGEA, alcole nell’esclusiva titolarità di quest’ultima direttamente, o per conto dell’Unione Europea, soggetto al pagamento dell’accisa al momento dell’effettiva immissione del prodotto in consumo, in virtù del regime di sospensione stabilito per i depositi fiscali dall’art.1 del d. lgs. n.504 del 1995;

- tra l’altro godeva dell’esenzione totale dall’onere di versamento della cauzione, in applicazione dell’art. 5 del sopra-indicato decreto ed in forza del D.M. del 12 novembre del 1996, adottato ai sensi dell’art.5 comma 3 del d. lgs. 504/1999, dunque in considerazione dell’affidabilità e solvibilità dell’operatore;

- a seguito di accertamenti, l’Ufficio delle Dogane di Salerno, con atto del -OMISSIS-, disponeva la trasformazione della licenza fiscale di esercizio, da stabilimento di produzione, a magazzino di commerciante all’ingrosso, di fatto revocando l’originaria licenza di produzione e creandole una serie di conseguenze dannose a catena;

- tale atto veniva impugnato innanzi al GA nel -OMISSIS-;

- di lì a seguire, senza la licenza di produzione, vi erano stati una serie di provvedimenti che minavano fortemente la solidità dell’azienda, tutti impugnati nelle competenti sedi;

- in pratica l’azienda passava dall’essere un soggetto imprenditoriale riconosciuto dalle Autorità Pubbliche che disciplinano la materia, a soggetto tenuto a prestare fideiussioni, cauzioni e destinatario di imposizioni fiscali non dovute;

- al contrario, prima della trasformazione, godeva di un particolare regime fiscale, essendo anche esonerata dal dover prestare la cauzione, pure ordinariamente prevista per i depositi in regime di sospensione, che avrebbe dovuto essere versata, in ragione della tipologia di attività svolta, nella misura del 2 per cento dell’accisa gravante sulla quantità massima di prodotto, determinata in rapporto alla capacità di stoccaggio del deposito;

- in questa situazione, l’amministrazione avviava un nuovo procedimento, perché, con la nota -OMISSIS-, l’Ufficio delle Dogane di Salerno comunicava l’inizio del procedimento per la revoca della licenza per il commercio all’ingrosso, che era l’esito del provvedimento del -OMISSIS-, per la violazione degli artt.5 e 63 del d. lgs. 504/97 e per osservazioni svolte dai Vigili del Fuoco;

- a distanza di otto mesi dall’avvio, il provvedimento n.-OMISSIS- revocava anche la licenza di magazzino di commercio all’ingrosso;

- negli anni successivi la parte appellante aveva difficoltà addirittura ad essere autorizzata a trasferire il prodotto alcolico, pur avendone la possibilità in diritto, perché l’amministrazione le contestava ingiunzioni fiscali asseritamente illegittime.

Avverso il provvedimento del -OMISSIS- proponeva ricorso al TAR Salerno, che, con la sentenza impugnata, lo ha rigettato.

Nelle more, con la sentenza -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento del -OMISSIS- che aveva disposto la trasformazione da produttore a magazzino di commercio, che, per come asserito dalla parte, rappresenterebbe l’atto presupposto a quello impugnato con il presente gravame.

Tanto premesso, deduce i seguenti motivi d’appello:

I.- EFFETTI DEL GIUDICATO DI CUI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO VII SEZ. N. -OMISSIS-. CADUCAZIONE DELL’ATTO QUI IMPUGNATO

II.- ERROR IN IUDICANDO ET PROCEDENDO . VIOLAZIONE DELL'ART. 2,

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