Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-02-13, n. 201700622

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-02-13, n. 201700622
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700622
Data del deposito : 13 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2017

N. 00622/2017REG.PROV.COLL.

N. 02026/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2011, proposto dalla s.a.s. Ambassador, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Il Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati P F e R B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P F in Roma, via Cola di Rienzo, 180;

nei confronti di

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO -VENEZIA -SEZIONE II, n. 6169 del 2010, resa tra le parti, concernente l’approvazione del piano particolareggiato dell’arenile di Bibione;


Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento e dei Ministeri appellati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 2 febbraio 2017 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti l’avvocato M C per la parte appellante, l’avvocato Gabriele Pafundi, in dichiarata delega dell'avvocato R B, per il Comune di San Michele al Tagliamento e l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti, per i Ministeri appellati;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la deliberazione 4 agosto 2008, il Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento ha approvato, ai sensi dell’art. 50 della l. r. n. 61 del 1985, il piano particolareggiato dell’arenile (PPA) di Bibione, in variante parziale al piano regolatore generale (PRG), dopo averlo adottato in via definitiva con deliberazione 16 giugno 2006, n. 60.

Con ricorso notificato il 5 febbraio 2009, la società Ambassador, titolare di un albergo in piazzale Zenith, posto in prossimità dell’arenile, ha impugnato dinanzi al Tar del Veneto, con svariati motivi, anzitutto l’art. 11 delle norme tecniche di attuazione del PPA, il quale così dispone: «art. 11 - area per spettacoli e manifestazioni. Viene registrata l’area di arenile antistante piazzale Zenith classificato dal P.P.A. vigente come “aree ed edifici di intervento architettonico unitario per attrezzature complesse - area n° 5”. Gli interventi previsti, in parte già in fase di progettazione, riguardano la realizzazione di un complesso attrezzato per spettacoli e manifestazioni e di una piazza. Viene ammessa la realizzazione di una volumetria max pari a mc. 10.500».

Oltre a tale previsione – ritenuta lesiva, perché la struttura di volumetria pari a m³ 10.500, destinata ad edilizia ricettiva, commerciale e direzionale, sarebbe realizzata davanti all’albergo Ambassador, pregiudicandone la veduta del mare – la ricorrente ha contestato avanti al Tar anche la determinazione, introdotta nel piano dal Consiglio comunale, di modificare il perimetro del piano dell’arenile, nuovamente innanzi al suo albergo, facendolo coincidere con la linea demaniale che corre avanti l'esercizio e ricomprendendovi, come "area verde", una superficie, di fatto detenuta dalla ricorrente, la quale fa parte dello scoperto a servizio della sua attività ricettiva, e tuttavia di proprietà del Demanio statale.

Nella resistenza del Comune e dell’Amministrazione statale dei trasporti, il Tar, con la sentenza in epigrafe, ha definito la causa giudicando il ricorso irricevibile per tardività, con spese a carico della ricorrente, motivando come segue:

«La deliberazione consiliare di approvazione 57/08 fu pubblicata all’albo pretorio il seguente 18 agosto 2008, dove rimase affissa per i successivi quindici giorni: il termine per impugnare il piano, dopo le ferie giudiziarie, è dunque iniziato a decorrere dal seguente 16 settembre ed è spirato il 15 novembre 2008, mentre il ricorso è stato consegnato per la notificazione soltanto il successivo 5 febbraio 2009, sicché è palesemente tardivo».

«Diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, il termine non può essere fatto decorrere dal 12 dicembre 2008, giorno in cui essa ricevette dal Comune l’ultima parte della documentazione inerente il piano, richiesta ancora nel precedente mese di agosto: la piena conoscenza di uno strumento urbanistico si perfeziona con la pubblicazione all’albo della deliberazione di approvazione, e con il deposito degli elaborati (normativa, cartografie, tavole di progetto) presso gli uffici dell’Ente (cfr. C.d.S., IV 12 giugno 2009, n. 3730) e non risulta che l’Amministrazione non abbia provveduto anche al secondo incombente entro il 16 settembre 2008, o, comunque prima dei sessanta giorni anteriori al 5 febbraio 2009».

«In ogni caso, è da sottolineare come Ambassador abbia ricevuto buona parte della documentazione richiesta, e segnatamente quella correlabile alle previsioni poi impugnate, prima del 3 dicembre 2008, quando depositò in Comune la richiesta di un’integrazione documentale».

«Pertanto, almeno da questa data essa aveva un’adeguata conoscenza del piano, e disponeva della documentazione necessaria per accertarne, almeno parzialmente, i vizi: ma il termine di sessanta giorni non risulta rispettato neppure con tale decorrenza».

«È infine anche da escludere che Ambassador S.a.s. sia da considerare “persona direttamente contemplata” nel piano approvato, cui, a norma del previgente art. 2 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, doveva essere notificato o comunicato l’atto stesso, facendo decorrere il termine d’impugnazione solo da quel momento: il piano, nella parte d’interesse, potrà determinare conseguenze di fatto pregiudizievoli, ma non modifica situazioni giuridiche riferibili alla società ricorrente».

2. Con l’appello in esame, la società Ambassador, premesso di avere domandato al Comune (il giorno dopo l’avvenuta pubblicazione della delibera all’albo pretorio, vale a dire il 12 agosto 2008) la copia di tutti gli elaborati del piano, osserva in primo luogo che l’affermazione svolta in sentenza (secondo la quale la DCC “fu pubblicata all’albo pretorio il seguente 18 agosto 2008, dove rimase affissa per i successivi quindici giorni (sicché) il termine per impugnare il piano, dopo le ferie giudiziarie, (era) dunque iniziato a decorrere dal seguente 16 settembre ed è spirato il 15 novembre 2008, mentre il ricorso è stato consegnato per la notificazione soltanto il successivo 5 febbraio 2009”), essendo riferita a un piano urbanistico composto da un grande numero di elaborati, relazioni, normativa di attuazione e cartografie, e da un gran numero di pareri rilasciati da tutti gli enti coinvolti, potrebbe essere corretta solo se all’albo pretorio fosse stato pubblicato l’intero contenuto del PPA e cioè tutte le tavole, tutte le relazioni, tutte le cartografie e tutti pareri, le osservazioni e le attività istruttorie svolte tra l’adozione del piano (con la DCC n. 108 del 21 ottobre 2004) e l’approvazione dello stesso (DCC n. 57 del 4 agosto 2008).

Invece, all’albo pretorio è stata affissa solo la deliberazione consiliare di approvazione n. 57 del 2008, come si ricava dalla "relazione di pubblicazione impressa nell’ultima facciata della delibera, ove “si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio l’11 agosto 2008 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi –n. 1333 reg. pubbl. ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000”.

Ad avviso dell’appellante, la pubblicazione della sola delibera non fa decorrere il termine per l’impugnazione, poiché da quella pubblicazione non è derivata ad alcuno, e quindi nemmeno ad Ambassador, la benché minima conoscenza dei contenuti concreti del PPA con riferimento all’area di interesse, dato che quei contenuti concreti potevano essere desunti solo dalle tavole progettuali, dalle norme, dalle relazioni e dall’esame delle osservazioni dell’Ufficio accolte, relativamente all’assoggettamento a verde di un’area, a est di piazzale Zenith, posta a confine con quella della società Ambassador, fino ad allora destinata a servizio del prospiciente hotel come giardino sistemato a prato alberato, e all’ampliamento del perimetro di piano verso nord.

Per l’appellante, qualsiasi credibile impugnazione contro la previsione, di cui al citato art. 11 delle NTA - relativamente all’ammissibilità della realizzazione, sull’area di arenile antistante piazzale Zenith, di una volumetria massima di 10.500 mc, e avverso la disposizione grafico –progettuale sul perimetro di piano - presupponeva la conoscenza completa degli elaborati, modificati e poi integrati, nella versione conforme a quanto adottato, controdedotto e approvato.

Posto che la pubblicazione della deliberazione all’albo pretorio è coeva al deposito degli elaborati (normativa, cartografie e tavole di progetto) presso gli uffici dell’Ente, e che non era possibile trovare la documentazione di variante all’albo pretorio, la società ricorrente si è subito attivata presso gli uffici per avere la documentazione anzidetta (normativa, cartografie e tavole di progetto).

Senonché il Comune non ha consegnato prontamente gli elaborati, ma, dapprima, ha dato alla società, su CD –ROM, qualche giorno prima del 3 dicembre 2008, una parte di essi.

Il 3 dicembre 2008 Ambassador ha presentato una istanza diretta all’acquisizione di documentazione ulteriore (relazione illustrativa e zonizzazione, a quanto consta: v. nota Ambassador 3 dicembre 2008, in atti).

Gli elaborati mancanti le sono stati consegnati il 12 dicembre successivo (anche se, con nota prot. 44552 del 18 dicembre 2008, il Comune ha dichiarato che la documentazione consegnata “non è conforme alla documentazione adottata, adottata definitivamente e controdedotta, approvata con le delibere C. C. n. 108/2004, n. 60/2006 e n. 57/2008”).

In ragione di detta difformità, l’Ufficio ha informato la società che tutta la documentazione corrispondente all’approvato era a disposizione;
sicché non è corretta la statuizione di cui al p.

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