Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-06-26, n. 201803930

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-06-26, n. 201803930
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803930
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2018

N. 03930/2018REG.PROV.COLL.

N. 04025/2017 REG.RIC.

N. 04065/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4025 del 2017, proposto da
Serim S.r.l., con sede in Polignano a Mare, in persona dell’amministratore unico pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avv. F P, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio Placidi S.r.l., per mandato in calce all’appello;

contro

E F, C F, R F, L B, V B, V I B, rappresentati e difesi dall’avv. A M, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, per mandato in calce all’atto di costituzione nel giudizio d’appello;

nei confronti

Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. A C, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Montefiore n. 22, presso l’avv. Francesca Romana Feleppa, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;



sul ricorso numero di registro generale 4065 del 2017, proposto da
Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. A C, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Montefiore n. 22, presso l’avv. Francesca Romana Feleppa, per mandato a margine dell’appello;

contro

E F, C F, R F, L B, V B, V I B, rappresentati e difesi dall’avv. A M, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, per mandato in calce all’atto di costituzione nel giudizio d’appello;

nei confronti

Serim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita nel giudizio relativo all’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione 1^, n. 178 del 23 febbraio 2017, resa tra le parti, con cui, in accoglimento parziale del ricorso in primo grado n.r. 972/2013, è stato annullato il decreto dirigenziale n. 23/RG-n.16848 di prot. del 5 luglio 2013, recante espropriazione di suolo per esecuzione di opere di urbanizzazione (strada di P.R.G.), con rigetto della domanda di risarcimento del danno


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E F, C F, R F, L B, V B e V I B e del Comune di Polignano a Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. L S e uditi l’avv. F P per la società Serim S.r.l., l’avv. A M per E F, C F, R F, L B, V B e V I B Panizzolo, M e l’avv. A C per il Comune di Polignano a Mare;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) I signori E F, C F, R F, L B, V B, V I B, sono comproprietari in Polignano a Mare di suoli distinti in catasto a fg. 16, particelle 564, 593 e 558b, in zona urbanistica di zona B4*, di cui con decreto del Dirigente dell’Ufficio tecnico - V Settore lavori pubblici n. 23/R.G./16848 del 5 luglio 2013 è stata disposta l’espropriazione (per mq. 726 per la particella 564, mq. 25 per la particella 593 e mq. 42 per la particella 558b) ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per la realizzazione “… di strada di PRG, completa di marciapiede lato nord e impianto di pubblica illuminazione, nonché la realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria ovvero le reti di fognatura nera e pluviale, la rete idrica, le reti di distribuzione di energia elettrica e telecomunicazioni ”, affidata in virtù di convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa in data 3 febbraio 2011 alla società Serim S.r.l., con sede in Polignano a Mare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi a un progetto edilizio assentito con permesso di costruire n. 12 del 3 febbraio 2011.

1.1) Con il ricorso in primo grado n.r. 972/2013, gli interessati hanno impugnato il decreto di esproprio e gli atti presupposti (determinazione dirigenziale n.79/375 del 23 aprile 2013 di approvazione del piano particellare di esproprio, note n. 13161 e n. 13163 di prot del 27 maggio 2013, di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, determinazione dirigenziale n.115/472 del 28 giugno 2013 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, deliberazione di Giunta Municipale n.14 del 28 gennaio 2011, di approvazione dello schema della predetta convenzione urbanistica, e stessa la convenzione), proponendo domanda cumulativa di risarcimento del danno.

1.2) A sostegno del ricorso sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:

1) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 9 d.P.R. n. 380/2001. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19 del d.P.R. 327/2001. Incompetenza. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente e erronea istruttoria, travisamento. Illegittimità diretta e derivata .

Gli atti della procedura ablatoria e quelli presupposti riguardano suoli assoggettati a vincolo espropriativo, introdotto con lo strumento urbanistico comunale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 815 del 21 giugno 2005, ormai decaduto e non reiterato, con conseguente carenza di presupposto essenziale e effetti invalidanti conseguenti, e non essendo nemmeno intervenuta approvazione dell’opera pubblica in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 327/2001.

Né può condividersi l’assunto del Comune di Polignano a Mare secondo il quale, nel caso di specie, il vincolo avrebbe natura conformativa e non già espropriativa, e che quindi non sarebbe assoggettato a decadenza, perché nel caso di specie la strada a realizzarsi non può annoverarsi tra le reti infrastrutturali, di c.d. grande viabilità, rivestendo caratteristiche di viabilità di zona.

Diversamente non si potrebbe giustificarne l’affidamento diretto della realizzazione alla società Serim S.r.l. e con oneri a carico di quest’ultima, secondo quanto evidenziato nella determinazione dirigenziale n.115/472 del 28 giugno 2013 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.

2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 327/2001. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 32, 1° comma, lett. g), d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Violazione della normativa di settore in tema di realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, travisamento. Illegittimità diretta e derivata .

In relazione al tipo di intervento edilizio, assentito mediante permesso di costruire e non previsto da piano attuativo, non poteva consentirsi la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri urbanizzativi, con affidamento diretto a privato in violazione della disciplina relativa agli appalti di lavori pubblici.

3) Violazione dell’art. 53, d. lgs. n. 267/2000. Violazione della normativa di settore in tema di determinazione dell'indennità di esproprio (d.P.R. n.327/2001, nonché leggi regionali n.3/2005 e n.3/2007) e di copertura finanziaria degli atti amministrativi (derivante dalle norme di contabilità pubblica e dall’art. 81, 4° comma, della Costituzione). Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, travisamento, contraddittorietà. Illegittimità diretta e derivata .

Non sussiste la copertura finanziaria posto che nella determinazione dirigenziale n.115/472 del 28 giugno 2013 si dà atto che l’approvazione del progetto esecutivo non comporta impegno di spesa, essendo gli oneri finanziari a carico di Serim S.r.l. “… che effettuerà il versamento della somma di € 30.530,50 a favore del Comune di Polignano a Mare da liquidare alle ditte espropriate come da determina dirigenziale n.79/LL PP. del 23.04.2013 e l’eventuale differenza in dare e/o avere che potrà essere determinata dalla commissione esproprio nella ipotesi di non accettazione dell’indennità dovrà essere versata ad integrazione dalla ditta SERIM s.r.l. ”.

In altri termini l’amministrazione comunale “… avrebbe dovuto già disporre della provvista finanziaria necessaria a far fronte alla spesa prevista per le espropriazioni, salva la possibilità -ove ne ricorressero i presupposti di legge-di invocare dal costruttore privato la rifusione dei relativi costi ”.

Peraltro i criteri seguiti per la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, come enunciati nel decreto dirigenziale di esproprio, sono incongrui e inadeguati, in quanto è stato individuato un valore unitario pari a soli € 35,00 a metro quadro, laddove con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 1° agosto 2012 il valore di mercato delle aree fabbricabili da destinare a residenza, attività produttive e terziarie, adeguato in base alle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 2007, era stato individuato in € 643,20 al metro quadro.

1.3) Costituitisi in giudizio, il Comune di Polignano a Mare e la società Serim S.r.l. hanno dedotto, a loro volta, l’infondatezza del ricorso:

- in funzione della natura del vincolo di P.R.G., conformativo e non già espropriativo;

- stante l’inapplicabilità dell’art. 32 comma 1 lettera g) del d.lgs. n. 163/2006 -trattandosi di importo di gran lunga inferiore alla soglia comunitaria- nonché in ragione dell’espressa esclusione dell’applicabilità del codice degli appalti come disposta dall’art. 45 comma 1 del d.l. 201/2011, che ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001;

- perché la copertura da parte della Serim S.r.l. degli oneri relativi alle indennità di esproprio è stata garantita comunque con polizza fideiussoria.

La società Serim S.r.l. ha altresì dedotto l’inammissibilità del ricorso perché gli interessati avevano già impugnato gli atti presupposti con ricorso poi non depositato.

2.) Con sentenza n. 178 del 23 febbraio 2017, il T.A.R. Puglia ha accolto il ricorso, nella parte impugnatoria, rigettando la domanda di risarcimento del danno “ in quanto rimasta del tutto sfornita di prova ”.

2.1) E’ stata anzitutto disattesa l’eccezione pregiudiziale spiegata da Serim S.r.l., osservando che “… oggetto del precedente gravame è un atto diverso, dotato di autonoma efficacia lesiva che non si trasmette al decreto oggetto del presente processo. Peraltro, nessuna consumazione del potere processuale si è verificata in capo agli odierni ricorrenti con la notifica alle parti resistenti del ricorso per l’annullamento del decreto di esproprio n. 27/2012 -successivamente annullato dal Comune ex art. 21 nonies L. n. 241/1990- e mai depositato. Ed infatti, proprio a causa del mancato deposito dello stesso, nessun rapporto processuale si è instaurato tra le parti e il Giudice, verificandosi effetto solo con il deposito dell’atto introduttivo del giudizio ”.

2.2) Nel merito, il giudice amministrativo pugliese ha considerato fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, rilevando che:

- “ Il gravato decreto di esproprio è stato emanato in data 5.7.2013 e cioè a distanza di ben otto anni dall’approvazione del P.R.G. (impositivo del vincolo), avvenuta in data 21.6.2005, in assenza di alcun atto di reiterazione ”;

- “… è in primo luogo sintomatico, quanto alla natura ablatoria del vincolo, che il procedimento si sia, di fatto, concluso con un decreto di esproprio, ex se incompatibile con il diritto di proprietà privata e con la natura meramente conformativa del vincolo. Non si evince, peraltro, dalla lettura degli atti, che gli odierni ricorrenti possano trarre alcuna residua utilità edificatoria dal suolo espropriato… Né risulta che il Comune abbia disposto, in favore degli odierni ricorrenti, misure di c.d. perequazione o compensazione urbanistica ”;

- “… deve rilevarsi che il tracciato viario in questione sfugge alla definizione di opera di grande viabilità, presentando, invece, le caratteristiche di opera viaria di zona. Trattasi, infatti, di una strada che pone in collegamento perpendicolare due tracciati viari (uno già esistente e l’altro ancora da realizzarsi) di consistente scorrimento ma che, per le sue caratteristiche intrinseche (dimensioni non cospicue, natura di mero collegamento tra strade di viabilità veloce, coinvolgimento di poche particelle) non manifesta i caratteri invocati dall’Ente comunale e dalla società che ha realizzato l’intervento, i quali, peraltro, traslano, in modo non condivisibile dal punto di vista logico, le caratteristiche di opera di cospicuo scorrimento delle strade collegate (la v. S. Vito e quella ancora a realizzarsi) alla strada di collegamento, con un’inammissibile attribuzione delle caratteristiche delle prime alla seconda che, invece, come dimostrano le planimetrie in atti, si presenta come strada di modeste dimensioni ”;

- “ D’altro canto, nel senso appena indicato depone anche la circostanza che l’opera sia stata compiuta dalla società senza alcuna previa procedura di evidenza pubblica per la scelta del soggetto realizzatore. Elemento questo, che induce ad escludere la natura di opera di grande viabilità, di per sé (e salve particolari circostanze non emerse nel corso del processo) incompatibile con ipotesi di realizzazione da parte di privati individuati senza previo confronto concorrenziale ”.

3.) Con distinti appelli, notificati il 23 maggio 2017 e depositati il 31 maggio 2017 (quanto a quello di Serim S.r.l., che ha assunto il numero di ruolo 4025/2017) e il 2 giugno 2017 (quanto a quello del Comune di Polignano a Mare, che ha assunto il numero di ruolo 4065/2017) la sentenza è stata impugnata, deducendosi:

3.1) Con l’appello n.r. 40765/2017 sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 2 n. 1 e dell’art. 13 della legge n. 1150/1942, Omessa e erronea considerazione dei presupposti. Motivazione erronea e insufficiente

La sentenza è erronea nella parte in cui sostiene che solo alle opere di c.d. grande viabilità corrispondano vincoli di natura conformativa, laddove anche in relazione alle previsioni delle epigrafate disposizioni e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione deve distinguersi tra viabilità di piano regolatore general, corrispondente a scelte programmatorie generali e di fondo, e strade interne al servizio di singole zone.

In effetti il giudice amministrativo pugliese ammette in tal modo un “… inammissibile riesame, alla stregua di valutazioni esclusivamente dimensionali (neppure funzionali), di scelte di merito riservate all’amministrazione in sede di pianificazione urbanistica e, soprattutto, consente di considerare il tessuto viario comunale, unitariamente programmato nel PRG, come a tratti avente natura di vincolo

conformativo ed in parte soggetto a decadenza ”.

Peraltro la strada di P.R.G., a differenza di quanto opinato dal T.A.R., non è una strada interna di lottizzazione, sebbene “… costituisce il principale asse di collegamento tra la via S. Vito e la nuova arteria di piano che unisce il centro abitato allo svincolo della tangenziale ”, ossia tale “… bretella costituisce l’unica strada di collegamento sulla parte nord dell’abitato tra le due direttrici principali del PRG ”.

In altri termini la strada di P.R.G. collega, in effetti, due assi fondamentali di penetrazione, l’uno esistente e unico a collegare il centro cittadino con la statale n. 16 a nord verso il capoluogo, e l’altra a realizzarsi proprio in relazione all’insufficienza del primo asse, e quindi rientra in un reticolo di grande comunicazione.

Fuorviante è poi il rilievo che la strada sia stata realizzata senza procedura di evidenza pubblica, perché in realtà Serim S.r.l., trattandosi di lavori d’importo inferiore alla soglia comunitaria, ne ha comunque affidato la realizzazione, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previo invito a cinque imprese, alla ditta Settanni Angelo &
Co. che aveva presentato il massimo ribasso del 4.50% sull’importo a base di gara (pari a € 144.400.00 oltre a € 14.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 8 del d.lgs. n. 163/2006.

2) Violazione degli artt. 35 e 39 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c.

Si deduce che dopo la pubblicazione della sentenza gravata l’appellante ha appreso che “… l’area ricompresa nella rete viaria del PRG ed espropriata dal Comune di Polignano era già <strada>, per destinazione del padre di famiglia, fin dall’anno 1965 (cfr. atto per notar D N rep. n. 6926 del 20.06.1965);
era stata inserita nella toponomastica comunale con il nome di via Carone Biagio fin dal 1982 (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 31.03.1982) nonché servita da pubblica illuminazione comunale ed utilizzata uti cives
”.

In definitiva, poiché i suoli avevano da decenni destinazione di strada privata (interpoderale) secondo documentazione prodotta in allegato all’appello, si sostiene che “… gli espropriati non potessero (e non possono) vantare nella fattispecie alcun interesse oppositivo meritevole di tutela…in quanto con il decreto impugnato il Comune di Polignano ha di fatto espropriato a, valore di mercato, un'area inedificabile già destinata ed utilizzata a strada ”.

3.2) Con l’appello n.r. 4065/2017 è stato dedotto unico articolato motivo, così rubricato:

Errores in iudicando sui principi che presiedono alla distinzione tra i vincoli espropriativi e conformativi e travisamento dei fatti di causa

Trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel primo motivo dell’appello n.r. 4025/2017.

3.3) Costituitisi in giudizio gli appellati, con memorie difensive depositate l’11 luglio 2017 e 14 dicembre 2017 hanno dedotto, a loro volta l’inammissibilità della nuova produzione documentale e l’irrilevanza della destinazione a strada interpoderale, evidenziando diffusamente l’infondatezza dell’appello, e riproponendo, nel solo giudizio di cui all’appello n.r. 4065/2017, il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbiti dal T.A.R.

3.4) Dopo il deposito di memorie di replica, gli appelli, chiamati in trattazione all’udienza pubblica del 14 dicembre 2017, sono stati discussi e decisi.

4.) Il Collegio, in limine, deve disporre la riunione degli appelli, ai sensi dell’art. 96 comma 1 c.p.a., trattandosi di impugnazioni rivolte avverso la stessa sentenza.

Ancora in via preliminare deve dichiararsi inammissibile, secondo l’art. 104 comma 2 c.p.a., la produzione di nuovi documenti, di cui non è dimostrata l’impossibilità di produzione nel primo grado di giudizio, e che comunque il Collegio non ritiene indispensabili ai fini della decisione della causa.

Ne consegue, altresì, l’inammissibilità del secondo motivo dell’appello n.r. 4025/2017, proposto dalla società Serim S.r.l., in quanto fondato sulla predetta produzione documentale.

4.1) Quanto al residuo primo motivo dell’appello n.r. 4025/2017 e al motivo unico dell’appello n.r. 4065/2017 -con esclusione delle censure correlate all’inammissibile produzione documentale-, il Collegio osserva quanto segue.

4.1.1) E’ incontestato tra le parti, e non revocabile in dubbio, che la strada in oggetto sia prevista dal piano regolatore generale comunale e che essa sia destinata a collegare la via San Vito e altra strada a realizzarsi, pure prevista nello strumento urbanistico, con andamento più o meno parallelo alla predetta via San Vito, secondo un disegno programmatico che individua due assi di penetrazione nell’abitato della cittadina pugliese.

4.1.2) Si tratta di viabilità di piano regolatore generale, che non è qualificabile come viabilità interna o di mero servizio di un comparto o di una lottizzazione.

4.1.3) Tale scelta pianificatoria generale rispecchia il contenuto proprio e tipico del P.R.G., come individuato dall’art. 7 comma 2 n. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ne “ la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti ”, mentre pertiene ai piani particolareggiati di esecuzione, e quindi ai piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, l’indicazione delle reti stradali “… di ciascuna zona ”.

4.1.4) Orbene, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l’indicazione delle opere di viabilità contenute nel P.R.G. riconducibili alle previsioni programmatiche di cui all’art. 7 comma 2 n. 1 della legge n. 1150/1942 implica non già un puntuale vincolo espropriativo, assoggettato a decadenza, sebbene un ordinario vincolo d’inedificabilità, salvo che, in via del tutto eccezionale non possa inferirsi che si tratti in realtà di un tipo di viabilità assimilabile a quella interna alle singole zone, e come tale integri un vincolo espropriativo (cfr. Cass. Civile, Sez. I, 12 maggio 2017, n. 11913, 29 novembre 2016, n. 24283, 28 luglio 2010, n. 17677, 4 giugno 2010 n. 13615).

4.1.5) La circostanza che tale vincolo privo di natura espropriativa escluda l’edificabilità non va confusa con altri vincoli conformativi che ammettono la realizzazione di opere a cura di privati, secondo quanto opinato, erroneamente, dal giudice amministrativo pugliese.

4.1.6) Né, data la previsione diretta nel P.R.G. e in relazione alle caratteristiche funzionali di collegamento di due assi viari di penetrazione, possono assumere rilievo, per inferirne al contrario la natura espropriativa, le valutazioni svolte nella sentenza in ordine alle caratteristiche dimensionali, afferenti alla relativa brevità del suo sviluppo lineare o all’interessamento di un numero più o meno ridotto di particelle catastali.

4.1.7) Proprio la funzione di collegamento di due assi stradali di penetrazione, infatti, ne qualifica la rilevanza, valendo a operare uno smistamento tra le correnti di traffico in entrata e in uscita dall’abitato.

4.2) In relazione ai rilievi che precedono, che sorreggono la fondatezza dei due appelli, sono specularmente destituite di fondamento giuridico le censure dedotte con il primo motivo del ricorso in primo grado.

4.3) Il Collegio deve darsi carico, in relazione alla riproposizione, dei residui motivi del ricorso dichiarati assorbiti dal giudice amministrativo pugliese.

4.3.1) Quanto alla deduzione dell’illegittimo affidamento diretto dell’esecuzione dell’opera alla società Serim S.r.l., e in disparte la dubbia ammissibilità della censura siccome intesa a far valere, senza corrispondente posizione legittimante e interesse, la violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006, deve rammentarsi che:

- nel caso di specie, in base alla convenzione urbanistica stipulata in data 3 febbraio 2011, la realizzazione delle oo.uu. comprendeva “ viabilità e relativo marciapiede, rete idrica, impianto di trattamento acque di prima pioggia, rete fognante, pubblica illuminazione, rete fogna pluviale, impianto di sollevamento fogna nera, rete elettrica, condotta premente fogna nera, rete telecomunicazioni ”;

- l’art. 32 comma 1 lettera g) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 assoggetta(va) “. .i lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso ” a procedura di gara bandita dall’Amministrazione comunale solo per i contratti “… di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28 ” (e quindi € 5.278.000, poi ridotto a € 5.000.000 dal Regolamento (UE) della Commissione 30 novembre 2011, n. 1251, e quindi fissato in € 5.186.000 , a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 dal Regolamento (UE) della Commissione 13 dicembre 2013 n. 1336);

- per i contratti sotto soglia comunitaria, l’art. 122 comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 dichiara(va) applicabile la procedura prevista dall’art. 57 comma 6 (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) con invito rivolto ad almeno cinque soggetti;

- l’art. 45 comma 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto Salva-Italia ) ha aggiunto all’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 bis, a tenore del quale: “ Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”;

- l’art. 36 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. articolo 25 comma 1 lettera d) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto correttivo), sostanzialmente recependo le previgenti disposizioni stabilisce ora che: “ Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”.

4.3.2) Orbene, per un verso può revocarsi in dubbio che, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, possano trovare applicazione, nel caso di specie, le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006, e quindi le procedure, sia pure semplificate, innanzi illustrate, posto che trattasi comunque di opere di urbanizzazione costituenti, quanto alla realizzazione della strada suddetta, diretta attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, poste a carico del titolare del permesso di costruire.

4.3.3) Sotto altro e distinto profilo, in ogni caso, e se anche si ritenesse applicabile l’art. 122 comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, è incontestato che la società Serim S.r.l. abbia affidato la realizzazione dell’opera, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previo invito a cinque imprese, ai sensi dell’art. 57 comma 6.

4.4) Sono infondate, da ultimo, anche le censure dedotte con il terzo motivo del ricorso in primo grado.

Anche a prescindere dal più radicale orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la mancata determinazione dell'indennità non riverbera effetti invalidanti né sul provvedimento di approvazione del progetto esecutivo né decreto di esproprio (Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4006), nella determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo è stato dato atto, come riconosciuto dagli stessi interessati, della misura delle somme occorrenti ai fini del pagamento dell’indennità provvisoria di esproprio, delle quali l’Amministrazione comunale risponde in proprio a prescindere dall’accollo interno alla società Serim S.r.l, laddove ogni altra questione relativa alla misura dell’indennità deve essere posta nella competente sede giurisdizionale ordinaria.

5.) In conclusione, in accoglimento degli appelli, come riuniti, e in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado.

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