Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-11-10, n. 202301435

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-11-10, n. 202301435
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301435
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01116/2023 AFFARE

Numero 01435/2023 e data 10/11/2023 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2023




NUMERO AFFARE

01116/2023

OGGETTO:

Ministero dell’interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.


Schema di decreto del Ministro dell'interno concernente: "Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per I 'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

LA SEZIONE

Vista la relazione ministeriale, pervenuta con nota prot. n. 0015061 in data 25 settembre 2023, con cui il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;


Premesso:

Perviene alla Sezione, a mezzo relazione ministeriale vistata dal Sottosegretario competente per delega, lo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente: "Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per I 'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

Alla relazione ministeriale sono allegate: a) relazione tecnica;
b) analisi tecnico-normativa;
c) dichiarazione di esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) firmata dal Ministro;
d) verbale di concertazione attestante l’intervenuta informativa sindacale.

A sostegno della richiesta di esenzione dell’AIR, il Ministro dell’interno ha sottolineato tanto il ridotto impatto dell’intervento in relazione al numero esiguo di destinatari, quanto l’assenza sia di costi aggiuntivi che di ricadute sulle dinamiche concorrenziali del mercato.

Lo schema decreto è stato sottoposto a preventiva informativa sindacale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, cui è seguita la procedura di concertazione, della quale è stato redatto e allegato il verbale dell’incontro conclusivo tenutosi il 29 novembre 2022.

Lo schema, composto da 29 articoli, è suddiviso in quattro capi: il primo disciplina l’accesso al ruolo dei piloti di aeromobile (articoli 1 – 9);
il secondo l’accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile (articoli 10 – 18);
il terzo l’accesso al ruolo dei soccorritori (articoli 19 – 26);
il quarto stabilisce disposizioni transitorie e comuni (articoli 27 – 29).

Considerato:

La Sezione evidenzia preliminarmente che lo schema di regolamento si pone nei limiti stabiliti dalla norma primaria, costituita dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252”;
in particolare l’articolo 32, disciplina “Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo di specialisti di aeromobile”, l’articolo 33 “Accesso al ruolo degli elisoccorritori”.

Si dà anche atto che l’Amministrazione nello schema (articolo 2, comma 2;
articolo 11, comma 2) recepisce la richiesta recentemente espressa dalla Sezione, sempre in materia di composizione di commissioni esaminatrici ambito Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di stabilire per i membri supplenti il possesso dei medesimi requisiti dei componenti effettivi (Sez. cons. atti normativi, parere n.00006/2022 in data 7.1.2022;
parere n. 441/2023 in data 10.3.2023).

La Sezione, comunque, ritiene di esprimere le osservazioni che seguono.

In primo luogo, evidenzia che il provvedimento odierno perviene a molti anni dalla emanazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, norma primaria;
al riguardo, la relazione non fornisce elementi in ordine a tali tempi ed alle procedure adottate nelle more per alimentare la specialità.

Secondariamente, l’esenzione dall’A.I.R. merita una dichiarazione maggiormente motivata, soprattutto in relazione al conseguente impatto dell’intervento normativo, atteso che il bacino di destinatari, stimato dall’Amministrazione "in poche migliaia di unità”, appare invece ad avviso della Sezione piuttosto rilevante, sia quantitativamente (trattandosi appunto di un contingente numeroso) che qualitativamente (avuto riguardo alle spiccate competenze specialistiche del settore).

Inoltre, il provvedimento contiene non pochi riferimenti all’Aeronautica militare;
basterà citare l’articolo 5 (comma 2: “Le commissioni possono avvalersi di centri di selezione dell’Aeronautica militare o di altri enti competenti nonché di personale esperto dell’Aeronautica militare”;
comma 3: “L’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di volo è effettuato presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare”;
comma 4: “Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell’Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 195- bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”) e l’articolo 14 (commi 2, 3, e 4). Tuttavia, né il testo del regolamento, né le relazioni di accompagnamento riportano intese raggiunte con l’Amministrazione della difesa;
il solo richiamo alla direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell’Aeronautica militare citata nel preambolo non appare sufficiente per poter presumere un conseguito accordo con quella Amministrazione. Pertanto, in relazione alla natura spiccatamente specialistica della materia disciplinata dai citati articoli, si ritiene necessario acquisire almeno una formale intesa con quella Amministrazione.

L’articolo 3, comma 1, lettera c), secondo periodo, disciplinante i requisiti di partecipazione alle selezioni per il ruolo piloti, stabilisce che “le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell’articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell’articolo 583 del medesimo regolamento governativo”. Al riguardo, la Sezione osserva che l’emanando decreto ministeriale deve essere adottato in data anteriore al primo bando. Stessa osservazione vale per l’articolo 12, comma 1, lettera c), secondo periodo, in materia di requisiti di partecipazione alle selezioni per il ruolo degli specialisti.

Il Ministero trasmette anche il verbale di concertazione sindacale da cui non emerge quale sia stata l’effettiva dialettica intercorsa sullo schema di provvedimento tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali;
né la relazione evidenzia quale siano state le successive valutazioni dell’Amministrazione in esito a tale concertazione.

Infine, si riportano alcune osservazioni di tecnica redazionale.

Nel preambolo, i riferimenti normativi devono seguire l’ordine cronologico.

La norma primaria, costituita dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e frequentemente richiamata nel testo del provvedimento, alcune volte è citata in forma contratta (cfr. articolo 1, comma 2;
articolo 3, comma 3;
articolo 10, comma 2;
articolo 12, comma 2;
articolo 12, comma 3);
è più corretto riportarla sempre in forma estesa.

L’osservazione in materia di completezza del riferimento normativo riguarda anche il “decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010” citato all’articolo 3, comma 1, lettera c).

Articolo 4, comma 3: cancellare la parola “considerata,”;
sostituire le parole “preso in considerazione” con le parole “computato soltanto”;
dopo la parola “alto”, sostituire la virgola con il punto fermo;
cassare le parole “considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato”;
nel periodo la radice “consider-” è ripetuta tre volte.

Articolo 7, comma 6: sostituire la parola “detrazioni” con la parola “detrazione”.

Articolo 8, comma 9: sostituire la parola “detrazioni” con la parola “detrazione”.

Articolo 13, comma 3: cancellare la parola “considerata,”;
sostituire le parole “preso in considerazione” con le parole “computato soltanto”;
dopo la parola “quello” cassare la virgola;
dopo la parola “alto”, sostituire la virgola con il punto fermo;
cassare le parole “considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato”.

Articolo 15, comma 5: sostituire le parole “a due volte i” con le parole “il doppio dei”.

Articolo 16, comma 6: sostituire la parola “detrazioni” con la parola “detrazione”.

Articolo 17, comma 9: sostituire la parola “detrazioni” con la parola “detrazione”.

Articolo 24, comma 4: sostituire le parole “a due volte i” con le parole “il doppio dei”.

Articolo 25, comma 9: sostituire la parola “detrazioni” con la parola “detrazione”.

La Sezione, in conclusione, ritiene che lo schema del decreto ministeriale sia aderente alla norma primaria e ne rispetti i principi ed i criteri, pur con le suddette osservazioni.

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