Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2011-11-09, n. 201104899
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N. 04899/2011 REG.PROV.CAU.
N. 08457/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8457 del 2011, proposto da:
P D S, rappresentato e difeso dagli avv. M L e P S R, con domicilio eletto presso P S R in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
Università degli Studi "Roma Tre", in persona del Rettore p.t., Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 03754/2011, resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ - MCP
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi "Roma Tre" e del Ministero dell'iIstruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il Cons. R G e uditi per le parti gli avvocati Stella Ricther e Luciani e l'avvocato dello Stato Stijano;
Considerato che sulla questione controversa la Sezione è già intervenuta con ordinanza cautelare n. 4720 del 26 ottobre 2011;
Ritenuto, pertanto, che -sollevata con separata ordinanza questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, l. 30 dicembre 2010, n. 240- va concessa la invocata misura cautelare “interinale”, fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza 20 dicembre 1999, 2);
Ritenuto che in tale fase un giusto contemperamento tra gli interessi in gioco possa essere realizzato imponendo all’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, tenendo conto del quadro normativo esistente anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 25 legge n. 240 del 2010, e, in particolare, dei criteri fissati dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133 del 2008.