Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-24, n. 201205073

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-24, n. 201205073
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205073
Data del deposito : 24 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09894/2011 REG.RIC.

N. 05073/2012REG.PROV.COLL.

N. 09894/2011 REG.RIC.

N. 10509/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.a.n. 9894/2011, proposto dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust , in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

- la Società Ryanair Ltd. , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti C V, M C e G M, con domicilio eletto presso lo Studio legale Macchi Di Cellere Gangemi, in Roma, via Giuseppe Cuboni, 12;



sul ricorso r.g.a.n. 10509/2011, proposto dalla:
- Società Ryanair Ltd., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti G M, C V e M C, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi, in Roma, via Giuseppe Cuboni, 12;

contro

- l’Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

sia quanto al ricorso n. 9894/2011 che quanto al ricorso n. 10509/2011 :

della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione I, n. 6916/2011, resa tra le parti e concernente una sanzione amministrativa pecuniaria per pubblicità ingannevole .


Visti i due ricorsi in appello ed i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Ryanair Ltd. e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust , nonché dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Tito Varrone e l’avv. Colagrande, per delega dell’avv. C V.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO

A) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’adunanza del 15 maggio 2008, deliberava che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del provvedimento, diffuso dalla società Ryanair Ltd. , costituisse, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e c) , d.lgs. n. 206/2005, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 145/2007 e n. 146/2007, e ne vietava l’ulteriore diffusione.

Per tale violazione, l’Autorità irrogava alla società Ryanair Ltd. una sanzione amministrativa pecuniaria di € 54.100 (cinquantaquattromilacento/00 euro).

Donde il ricorso dell’impresa, proposto contro il provvedimento assunto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, incluso, per quanto possa occorrere, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al punto VI del suddetto provvedimento del 15 maggio 2008, gravame articolato nei seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 19, 20 e 21, d.lgs. n. 206/2005, e dell’art. 3, legge n. 241/1990;
eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e d’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, perplessità dell’azione amministrativa e disparità di trattamento.

Le motivazioni addotte dall’Autorità e la conclusione fatta propria dalla stessa sarebbero viziate da difetti logici.

In particolare, sull’omessa indicazione del prezzo complessivo del servizio offerto, sarebbe stata ignorata la differenza tra costi obbligatori e costi opzionali, essendo i primi quei costi necessari ed inevitabili al fine di acquistare un bene o un servizio, mentre i secondi sarebbero quelli legati alle scelte del consumatore di acquistare beni o servizi aggiuntivi rispetto all’offerta base.

Nella specie, i costi relativi all’uso di metodi di pagamento diversi dalla carta Visa Electronic avrebbero carattere di opzionalità.

In ordine all’idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento economico del consumatore, l’Autorità avrebbe omesso di considerare che la specifica degli ulteriori costi sarebbe stata fornita al passeggero in fase comunque antecedente rispetto al momento in cui lo stesso avesse assunto un qualunque obbligo verso la compagnia.

Dallo slogan “a partire da” il consumatore percepirebbe come l’offerta reclamizzata riguardi il prezzo minimo di acquisto dei biglietti e tale prezzo minimo sarebbe soggetto ad incrementi dipendenti non solo dalla disponibilità dei posti, ma anche, e soprattutto, dai servizi necessari e dalle scelte che il consumatore potrebbe fare in sede di acquisto.

Nel provvedimento non sarebbero indicate le modificazioni da apportare al messaggio pubblicitario al fine di eliminarne la presunta ingannevolezza.

2) Violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990, in combinazione con gli artt. 3, 4 ed 11, legge n. 689/1981;
dell’art. 26, d.lgs. n. 206/2005;
dei princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 97, Cost.);
di proporzionalità e gravità della sanzione;
dell’art. 23, par. 2, regolamento C.e. n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, in combinazione con la comunicazione CE 2006/C/02;
eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, travisamento dei fatti, carenti presupposti, illogicità ed ingiustizia manifeste e disparità di trattamento.

La sanzione applicata non sarebbe congrua rispetto alla contestazione degli addebiti né adeguatamente motivata in rapporto all’aggravante della reiterazione del comportamento, mentre la stessa Autorità avrebbe ammesso che il destinatario del messaggio era messo in condizione di conoscere l’intero costo del biglietto aereo, spese di ‘transazione’ incluse, prima dell’acquisto del medesimo.

Il messaggio pubblicato dalla Ryanair sarebbe giornalmente trasmesso anche da altre compagnie aeree concorrenti, ma non risulterebbe adottato alcun provvedimento a carico degli altri vettori aerei.

La Ryanair , comunque, avrebbe indicato tutte le voci di costo, mentre gli importi delle voci di costo opzionali sarebbero state di modesto valore ed essa avrebbe inteso agire con trasparenza, fronteggiando la concorrenza senza porsi in maniera scorretta verso i consumatori, per cui la sanzione sarebbe illegittima.

L’Avvocatura generale dello Stato si costituiva in giudizio per l’Autorità intimata e contestava la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto del ricorso.

L’impresa depositava memoria a sostegno delle proprie ragioni.

B) Le censure dedotte dalla società (ma disattese dai primi giudici), in ordine alla qualificazione della pubblicità in termini di ingannevolezza, erano basate soprattutto sulle seguenti circostanze:

- i costi relativi all’uso di metodi di pagamento diversi dalla carta Visa Electronics avrebbero avuto carattere di opzionalità, per cui l’Autorità avrebbe ignorato la differenza tra costi obbligatori e costi opzionali, essendo i primi quelli necessari ed inevitabili al fine di acquistare un bene o un servizio, mentre i secondi sarebbero dipesi dalle scelte del consumatore di acquistare beni o servizi aggiuntivi rispetto all’offerta base;

- la specifica degli ulteriori costi sarebbe stata fornita al passeggero in una fase comunque antecedente rispetto al momento in cui lo stesso avrebbe assunto un qualunque obbligo verso la compagnia.

C)) Le censure sulla sproporzione della sanzione, invece, ad avviso del T.a.r. apparivano in parte fondate: l’art. 26, comma 7, d.lgs. n. 206/2005, all’epoca vigente, prevedeva che l’Autorità disponesse l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 100.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Nel caso di specie, l’A.g.c.m. aveva considerato la capacità di penetrazione del messaggio, diffuso via internet , strumento utilizzato anche per procedere direttamente all’acquisto o alla prenotazione del biglietto;
il messaggio, inoltre, faceva parte di una più ampia campagna promozionale diffusa anche a mezzo stampa.

L’Autorità aveva pure tenuto in considerazione l’importanza dell’operatore pubblicitario, posto che la Ryanair rappresentava uno dei principali vettori nel settore del trasporto aereo, onde appariva equa l’irrogazione all’impresa di una sanzione pecuniaria base di € 22.000,00 (ventiduemila/00) e, considerate le circostanze aggravanti, una sanzione effettiva di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) in luogo della sanzione di € 54.100,00 (cinquantaquattromilacento/00) irrogata dall’Autorità con il provvedimento impugnato.

In definitiva, il ricorso veniva accolto in parte , nei sensi e nei limiti indicati, a spese ed onorari compensati.

D) Seguivano due appelli, dell’ Antitrust e della Ryanair , quest’ultimo cancellato dal ruolo e poi riproposto.

Con il primo dei due gravami, l’Autorità garante censurava la citata sentenza per vizio di motivazione circa la gravità e la proporzionalità della discussa sanzione (ritenuta immotivatamente eccessiva e ridotta da euro 54.100,00 ad euro 35.000,00, in rapporto ad un costo aggiuntivo di euro 2,50 su euro 10,00 per l’85% dei passeggeri per oltre 40.000 biglietti, con un pregiudizio complessivo di oltre 85.000,00 euro), prescindendo detto giudizio di gravità dagli effetti concretamente valutati a posteriori, per un illecito non di danno ma di mero pericolo.

La Ryanair appellata si costituiva in giudizio per chiederne la riunione ( ex art. 70, c.p.a.) con altro contrapposto ed incardinato dall’impresa medesima (con analoga istanza di riunione contenuta in un atto di nomina di nuovi difensori, dopo la rinuncia al mandato da parte del precedente patrono), mentre veniva accolta un’istanza cautelare (con ordinanza di questa stessa sezione VI n. 327/2012), con rinnovata notificazione dell’appello per ritenuto errore scusabile e ravvisati pregiudizio e fumus circa la ridotta sanzione decisa in prime cure.

E) L’impresa proponeva, dunque, un proprio appello avverso la medesima sentenza, per violazione degli artt. 19, 20, 21 e 26, d.lgs. n. 206/2005, degli artt. 3, 4 ed 11, legge n. 689/1981, dell’art. 97, Cost., e dell’art. 23, par. 2, regolamento C.e. n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, in rapporto alla comunicazione C.e. 2006/C/02, nonché eccesso di potere per carenti presupposti, travisamento dei fatti, vizio di motivazione e d’istruttoria (circa la ritenuta proporzionalità della sanzione - accresciuta del 58% dall’Antitrust e del 59% dal T.a.r. - in rapporto alla ravvisata gravità del comportamento della Ryanair ed alle riscontrate circostanze aggravanti), contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, perplessità e disparità di trattamento, equivocandosi tra costi obbligatori (o inevitabili) e facoltativi (o opzionali, come quelli connessi all’uso di determinati metodi di pagamento e non conteggiabili nel prezzo pubblicizzato), in relazione ad una carta di credito ( Visa Electronics ) di ampia diffusione, fatta oggetto di preventiva informativa circa i costi aggiuntivi evitabili (in una fase ancora non vincolante per il consumatore);
il tutto, con conclusiva e reiterata domanda di sospensione del giudizio (già proposta in primo grado) e rinvio (obbligatorio, per un giudice nazionale di ultima istanza) alla Corte di Giustizia U.e. ( ex art. 177, trattato di Roma;
art. 234, trattato di Schengen ;
art. 267, trattato f.U.e.) per una corretta interpretazione comunitaria degli artt. 19, 20 e 21, codice del consumo (anteriore al d.lgs. n. 146/2007, in vigore dal 21 settembre 2007, ma applicabile anche retroattivamente, per la sua praticamente perfetta consonanza con la direttiva U.e. 29/2005, con esso recepita nell’ordinamento italiano), alla luce della direttiva U.e. 29/2005 (in tema di sleali pratiche commerciali).

All’esito della pubblica udienza di discussione le due vertenze passavano in decisione, dopo il deposito di una memoria riassuntiva da parte della Ryanair nel giudizio concernente l’appello dell’ Antitrust .

DIRITTO

I due appelli possono essere riuniti, decisi e respinti con la medesima sentenza, per la loro palese connessione oggettiva e soggettiva.

Essi risultano infondati, con conferma delle statuizioni dei primi giudici (che condivisibilmente non hanno ritenuto necessario sospendere il giudizio per chiedere la pronuncia della Corte di Giustizia U.e., trattandosi di normativa agevolmente interpretabile ed applicabile direttamente dalla giurisdizione italiana, alla luce proprio della normativa comunitaria invocata).

I) Secondo un criterio logico-giuridico, nella specie appare preferibile iniziare dall’esame dell’appello dell’impresa , in rapporto al quale si osserva che il messaggio descritto al punto secondo del provvedimento era rappresentato dalla home page del sito istituzionale della compagnia aerea Ryanair , oggetto di rilevazione in date 23 e 24 aprile 2007.

Nella sezione centrale era riportata una promozione denominata “10 giorni di svendita totale!” e, nel medesimo contesto, venivano illustrate le caratteristiche e le condizioni della promozione nei seguenti termini: “A partire da € 10 solo andata, tasse incluse. Prenotabile dal 20.04.07 al 30.04.07”.

In alcuni riquadri erano poste le seguenti specificazioni: “5 milioni di posti. Su tutte le nostre rotte. Da maggio ad ottobre”. Nella parte inferiore della pagina, era riportato un elenco di collegamenti interessati dall’offerta e relativi ad alcune città italiane nonché a destinazioni europee. Accanto all’indicazione di ciascuna rotta era indicato l’ammontare del prezzo di “solo andata a partire da € 10,00”.

L’amministrazione procedente - dato atto che dalla lettura della lista dei passeggeri, prodotta in allegato alle memorie difensive, emergeva come il vettore avesse effettivamente venduto un congruo numero di posti, pari circa a 40.000 unità e variamente distribuiti sulle diverse tratte, sicché il messaggio non appariva ingannevole relativamente all’effettiva disponibilità dell’offerta, e rilevato che, d’altra parte, le affermazioni utilizzate (“a partire da”), unite alla particolare convenienza dell’offerta, risultavano idonee a rendere edotto il destinatario del messaggio del carattere eccezionale del prezzo indicato, contemplante esclusivamente un prezzo di partenza, soggetto a limiti di disponibilità - aveva formulato diverse considerazioni, in rapporto al profilo della completezza delle informazioni fornite sulle diverse voci di costo, componenti il prezzo finale del biglietto, ed alle modalità adottate dall’operatore pubblicitario per veicolare le stesse.

Infatti, dalle risultanze istruttorie e dagli elementi forniti dallo stesso vettore aereo, emergeva che all’ammontare di 10 euro, enfatizzato nella reclame principale del messaggio, andava aggiunta un’altra voce, relativa al costo per prenotazione con carta di credito, da corrispondere per ciascuna tratta prenotata e per ciascun passeggero, per cui l’effettivo prezzo versato dal consumatore avrebbe potuto risultare sensibilmente diverso da quello prospettato in pubblicità.

II) Così ricostruite le circostanze di fatto rilevanti nel giudizio, ritiene la sezione che l’appello dell’impresa sia infondato e vada respinto.

In proposito, per l’amministrazione procedente occorreva tener presente come, in specifico riferimento al trasporto aereo, l’indicazione della tariffa dovesse includere ogni onere economico gravante sul consumatore e d’importo determinabile in precedenza, o presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e/o sonora, tutte le componenti concorrenti al computo del prezzo, al fine di rendere chiara e compiuta l’informazione fornita al consumatore.

Più in particolare, quando l’operatore pubblicitario utilizza una scomposizione in tariffa base e supplementi da sommarsi alla prima, dev’essere in ogni caso garantita ai potenziali destinatari del messaggio la possibilità di percepire in maniera precisa e sufficientemente pronta il prezzo finale, per cui occorre che l’esborso complessivo scaturisca con sufficiente chiarezza da un’addizione di componenti contestualmente precisate e con equivalente grado di espressività.

Quanto alla prenotazione con carta di credito, l’A.g.c.m. aveva posto in rilievo che le modalità, adottate per veicolare tali informazioni, non erano idonee a soddisfare l’evidenziata esigenza di garantire ai consumatori un’informazione trasparente circa il costo complessivo finale dei voli aerei, atteso che, di fronte ad un prezzo per tratta di carattere onnicomprensivo, anche delle tasse, pari a 10 euro, enfatizzato nel contesto principale del messaggio, veniva osservato che tale ulteriore voce di costo, aggiuntiva rispetto all’ammontare enfatizzato, appariva evidenziata in una maschera visibile in una fase ormai già avanzata della procedura di acquisto del biglietto ed essa era relativa non ad un servizio opzionale, ma all’uso degli strumenti di pagamento utilizzati dalla maggioranza dei consumatori, rappresentando per tale motivo un costo non evitabile.

III) Ritiene al riguardo la sezione che le valutazioni della Autorità non siano affette dai vizi dedotti dall’impresa.

L’Autorità aveva ritenuto che la mancata specificazione del costo concernente la carta di credito, peraltro, da corrispondere non per singola “transazione”, ma per ogni tratta e per ogni passeggero, inducesse in errore il consumatore proprio nella fase di prenotazione, recante contestualmente la possibilità di procedere all’acquisto anche del volo di ritorno.

L’art. 20, d.lgs. n. 206/2005, all’epoca vigente, definiva pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, fosse idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche cui fosse rivolta o che essa raggiungesse e che, a causa del suo carattere ingannevole, potesse pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, fosse idonea a ledere un concorrente.

Il provvedimento impugnato aveva esaustivamente, ed attraverso un percorso argomentativo non manifestamente illogico, posto in evidenza le ragioni per le quali il messaggio fosse da considerare pubblicità ingannevole, in quanto idoneo ad indurre in errore il consumatore ed a pregiudicare potenzialmente il suo comportamento economico.

Nella specie, la commissione dovuta per il pagamento con carta di credito diversa da Visa Electronics non costituiva un costo opzionale, ma era stato correttamente considerato come un costo obbligatorio.

Il concetto di costo opzionale postula che il consumatore abbia l’opportunità di scegliere tra varie opzioni, almeno una delle quali non comportante un supplemento di prezzo, e che, quindi, il consumatore abbia anche la facoltà di scegliere l’opzione non determinante l’applicazione del costo aggiuntivo.

Tale è l’ipotesi che si avrebbe, ad esempio, ove per l’effettuazione di un acquisto sia consentita l’utilizzazione di più strumenti di pagamento, uno o alcuni dei quali non comportanti l’applicazione della commissione: l’ipotesi ricorrerebbe quando un pagamento possa essere effettuato con danaro in contante, carta di credito o assegno bancario e, in ipotesi, la scelta di pagare “in contante” non determini l’applicazione della commissione.

In altri termini, il concetto di costo opzionale sottintende la presenza di uno spazio libero di volontà nell’esercizio del quale il consumatore può, senza condizionamenti, optare per l’uso di un determinato strumento di pagamento, evitando l’applicazione della commissione, ovvero di altro strumento di pagamento, accettando l’applicazione della commissione.

Nella fattispecie in esame, invece, lo strumento di pagamento utilizzabile era uno ed uno solo, ovvero la carta di credito, e per i consumatori privi della carta Visa Electronics la commissione costituiva un costo evidentemente obbligatorio, non avendo gli stessi alcuna possibilità di evitare la sua applicazione.

In sostanza, nella controversia, il consumatore che non fosse già in possesso della carta Visa Electronics non avrebbe avuto alcuna facoltà di scegliere una modalità di pagamento tale da evitare l’applicazione della commissione, quindi, costituente un costo obbligatorio e non opzionale.

Inoltre, la presenza in un sito internet di informazioni ulteriori rispetto a quelle fruibili “in prima battuta” non poteva assumere rilievo ai fini in discorso, in quanto le stesse avrebbero potuto essere recepite solo quando il contatto con il consumatore si fosse verificato con il contestuale prodursi del c.d. effetto-aggancio .

Pertanto, la diffusione di altre informazioni nel sito, omesse sulla home page , non avrebbe potuto sanare il pregiudizio derivante dall’omissione informativa, in quanto l’effetto promozionale si sarebbe già prodotto.

IV) L’Autorità aveva ritenuto, inoltre, che l’affermazione “a partire da”, insieme alla particolare convenienza dell’offerta, risultasse idonea a rendere edotto il destinatario del messaggio del carattere eccezionale del costo, rappresentante esclusivamente un prezzo di partenza, soggetto a limiti di disponibilità: l’offerta era soggetta a limiti di disponibilità, ma nei limiti di tale disponibilità avrebbero dovuto essere indicate nel prezzo complessivo tutte le voci di costo, senza la possibilità di alcun onere aggiuntivo, salvo che lo stesso non fosse adeguatamente evidenziato.

In relazione poi alle determinazioni dell’Autorità, la Ryanair - per non incorrere ulteriormente nella violazione delle norme in esame - avrebbe dovuto pubblicizzare un prezzo del biglietto comprensivo di eventuali commissioni relative all’uso delle carte di credito ovvero specificare con sufficiente chiarezza che, in aggiunta al prezzo del biglietto indicato, i consumatori avrebbero dovuto pagare un costo aggiuntivo non utilizzando una determinata carta di credito.

Dunque, non appariva illogico ritenere che il messaggio pubblicitario diffuso dalla Ryanair fosse idoneo ad alterare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, dato che il carattere ingannevole ed omissivo dello stesso riguardava caratteristiche essenziali delle condizioni dell’offerta promozionale, atte ad influenzare le scelte del consumatore medio.

V) Risulta, altresì, infondato l’appello proposto dall’Autorità contro la statuizione con cui il T.a.r. ha ridotto il quantum della sanzione irrogata dall’Autorità stessa.

Per quanto riguarda la durata, il messaggio faceva parte di una campagna avviata nell’aprile del 2007, per cui la sua diffusione aveva dato luogo ad una violazione per un periodo breve , pari ad un mese, onde l’Autorità procedente aveva ritenuto d’irrogare alla Ryanair Ltd. una sanzione pecuniaria pari ad € 34.100,00 (trentaquattromilacento) e, in considerazione della sussistenza di circostanze aggravanti, essendo stato l’operatore pubblicitario destinatario di numerosi altri provvedimenti sanzionatori per ingannevolezza, aveva irrogato una misura pecuniaria pari ad € 54.100 (cinquantaquattromilacento).

Nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie la cui cognizione sia devoluta alla giurisdizione amministrativa, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti, il giudice amministrativo esercita una giurisdizione estesa al merito , ai sensi dell’art. 134, lett. c) , c.p.a. (v. d.lgs. n. 104/2010;
d.lgs. n. 58/2011;
d.lgs. n. 195/2011), onde la possibilità di valutazioni del giudice amministrativo pure sulla quantificazione delle misure sanzionatorie .

Quanto alla valutazione della gravità della violazione, come ha correttamente evidenziato la sentenza appellata, l’Autorità non ha compiutamente considerato che l’importo della voce di costo opzionale, sebbene incidente in consistente misura percentuale sul prezzo complessivo, in ragione dell’esiguità della base di riferimento, era oggettivamente modesto , in rapporto anche ad una breve durata della violazione, onde la sanzione pecuniaria irrogata risultava visibilmente eccessiva , in quanto pari ad oltre un terzo del massimo edittale, donde le riduzioni apportate dal Tribunale amministrativo territoriale e pienamente condivise da questo collegio.

VI) Conclusivamente, i due appelli riuniti vanno respinti , con conferma dell’impugnata sentenza, a spese ed onorari del giudizio di secondo grado integralmente compensati per giusti motivi fra le parti costituitevi, tenuto anche conto del loro reciproco comportamento processuale e della natura della vertenza.

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