Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-16, n. 202204936
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 04936/2022REG.PROV.COLL.
N. 04712/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4712 del 2018, proposto da P R, rappresentato e difeso dall'avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Istituto Tecnico Economico Cesare Battisti di Fano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00890/2017, resa tra le parti, concernente verbale collegio docenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 10 giugno 2022 il Cons. Marco Lipari e udito l’avvocato Matteo Blandi per delega orale dell'Avv. Daniela Dorsi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante contro la mancata approvazione da parte del Collegio dei Docenti della proposta di nuova adozione di un testo di letteratura italiana per l’a.s. 2017/2018.
2. Nello specifico, il Tar, dopo aver preliminarmente accertato in capo al singolo docente la sussistenza della legittimazione a ricorrere per la tutela del diritto alla libertà di insegnamento, ha rigettato nel merito il ricorso sull’assunto che la riconvocazione del Collegio fosse pienamente legittima, se non doverosa, in quanto fondata su un vizio procedurale, non contestato, della precedente deliberazione.
3. La parte appellante con un unico articolato motivo di ricorso, rubricato “ Violazione di legge e disparità di trattamento ”, insiste sull’illegittimità della delibera adottata dal dirigente scolastico, criticando le motivazioni rese dalla sentenza di prime cure.
4. L’interessato esclude, innanzitutto, la configurabilità di una propria acquiescenza, richiamando l’esplicita contestazione, formalizzata a verbale, resa prima che avesse luogo la nuova votazione in occasione della riconvocazione del Collegio.
5. Nel merito, la difesa appellante censura le argomentazioni del Tar, evidenziando la necessità di distinguere tra quorum strutturale e quorum funzionale, soprattutto in relazione all’incidenza che su tali nozioni può esercitare l’astensione al voto.
6. L’appellante rappresenta la sussistenza del quorum strutturale al momento della prima votazione, ed eccepisce che al netto delle astensioni tra i “votanti” si registrava, a suo dire, una maggioranza di voti favorevoli all’adozione del testo (nello specifico: 10 favorevoli, 7 contrari, 27 astenuti). Una votazione non suscettibile, a detta dell’interessato, di essere superata dal singolo dirigente scolastico mediante una riconvocazione del Collegio.
7. Le Amministrazioni appellate, pur regolarmente intimate, non si sono costituite nel presente grado di giudizio.
In vista dell’udienza di trattazione, la parte appellante non ha compiuto ulteriore attività difensiva.
8. L’appello è infondato.
Il Tar ha correttamente ritenuto legittima la riconvocazione del collegio, valorizzando il vizio procedurale della prima deliberazione per la mancata corrispondenza tra docenti presenti e somma dei voti espressi riscontrata a verbale (nello specifico 44 voti per 48 docenti).
Non giova all’appellante il richiamo al generale principio riguardante l’irrilevanza delle astensioni ai fini del computo della maggioranza.
9. Nel caso di specie, infatti, l’oggettivo errore riscontrato in ordine alla corretta formazione del collegio e al numero dei presenti ha costituito il presupposto sufficiente per riconvocare l’organo e ripetere la votazione.
Sull’ulteriore assunto, poi, dell’esigua differenza tra voti favorevoli e contrari, pari a 3, il giudice ha ritenuto integrata quella “necessità” che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Istituto consente al dirigente scolastico di convocare il Collegio.
Pertanto, la delibera impugnata risulta immune dai vizi dedotti dall’appellante.
10. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.