Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-08-14, n. 201503936
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Testo completo
N. 03936/2015REG.PROV.COLL.
N. 05593/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
SENTENZA PARZIALE E CONTESTUALE ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE
sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2014, proposto da:
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Regione Sardegna Ufficio Rappresentanza in Roma, Via Lucullo 24;
contro
Comune di Portoscuso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Nomentana, 316;
nei confronti di
Saromar Gestioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gallus, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13; Giulio Pistis;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00090/2014, resa tra le parti, concernente proroga concessione demaniale marittima;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Portoscuso e di Saromar Gestioni s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Camba, Franceschi e Gallus.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sardegna, successivamente integrato da due atti per motivi aggiunti, il Comune di Portoscuso ha chiesto l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- con il ricorso introduttivo, della deliberazione della Giunta regionale n. 25/16 del 26 maggio 2009, in materia di rinnovo delle concessioni demaniali marittime scadute o in scadenza al 31 dicembre 2009;
- con i primi motivi aggiunti, della determinazione n. 568 del 23 marzo 2011 del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, avente per oggetto la proroga della concessione demaniale marittima in favore della società Saromar Gestioni s.r.l. della gestione del porto turistico di Portoscuso;
- con i secondi motivi aggiunti: a ) della deliberazione n. 24622 del 4 luglio 2002 del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, avente per oggetto la proroga della concessione demaniale marittima in favore della società Saromar Gestioni s.r.l. della gestione del porto turistico di Portoscuso fino al 31 dicembre 2015; b ) della deliberazione della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011, concernente l’atto di indirizzo in materia di gestione delle concessioni nei porti di interesse regionale.
2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r per la Sardegna ha:
- accolto il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annullato, nella parte di interesse del ricorrente, la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 25/16 del 26 maggio 2009 che prevedeva il rinnovo delle concessioni al 31 dicembre 2011;
- dichiarato inammissibili i primi motivi aggiunti per omessa impugnazione dell’atto presupposto (cioè la deliberazione della Giunta regionale n. 25/42 del 1° luglio 2010) e, quindi, dichiarato inammissibile l’impugnazione della determinazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio n. 568/D del 23 marzo 2011, con la quale i termini di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata alla MA Gestioni s.r.l. sono stati prorogati al 31 dicembre 2012;
- accolto i secondi motivi aggiunti e, per l’effetto, annullato la determinazione n. 24622 del 4 luglio 2012 del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, avente per oggetto la proroga della predetta concessione fino al 31 dicembre 2015, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011, nella parte di interesse del ricorrente.
3. La sentenza del T.a.r. per la Sardegna è stata appellata dalla Regione Sardegna che ne ha chiesto la riforma formulando, in sintesi, le seguenti censure.
3.1. Il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto che la disciplina della proroga legale di cui all’art. 13 bis del decreto legge 29 dicembre 2012, n. 216 (convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) e all’art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) si applichi solo alle concessioni con finalità turistico-ricreative, senza tener conto delle modifiche legislative successive che ne hanno modificato, ampliandolo, l’ambito applicativo facendovi rientrare, oltre a quelle con finalità turistico-ricreative, anche tutte le quelle “destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto”;
3.2. Trattandosi di proroga ex lege , non di rinnovo, non doveva farsi luogo allo svolgimento di una procedura comparativa e di evidenza pubblica nel caso della sussistenza di una pluralità di istanze volte ad ottenere la concessione del bene, senza che in senso contrario potesse assumere rilievo l’intervenuto modifica dell’art. 37 del codice della navigazione.
4. Per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. ha proposto appello incidentale anche la società Saromar Gestioni s.r.l., controinteressata nel giudizio di primo grado, la quale, oltre a formulare motivi analoghi a quelli fatti valere con l’appello principale dalla Regione Sardegna, ha anche riproposto, con un ulteriore motivo di gravame, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse del Comune di Portoscuso.
Secondo l’appellante incidentale MA, infatti, il Comune di Portoscuso, non potendo gestire, in forza della normativa in materia di concessione di beni e servizi, direttamente il bene demaniale con la propria struttura, non avrebbe un interesse immediato ed attuale ad ottenere l’annullamento della proroga disposta dalla Regione a favore di MA.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Portoscuso, chiedendo il rigetto degli appelli, principale e incidentale.
6. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Occorre in via pregiudiziale esaminare il motivo con il quale l’appellante incidentale MA eccepisce il difetto di interesse del Comune di Portoscuso alla proposizione del ricorso introduttivo.
8. L’eccezione è infondata.
L’interesse del Comune di Portoscuso all’annullamento degli atti impugnati deriva dal fatto che il Comune medesimo ha presentato, in data 29 luglio 2002, una richiesta di concessione dell’area