Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-13, n. 202001822

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-13, n. 202001822
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001822
Data del deposito : 13 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2020

N. 01822/2020REG.PROV.COLL.

N. 06821/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6821 del 2019, proposto dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati L A e C R, con domicilio digitale come da Pec Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

la Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, n. 836 del 17 giugno 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e della Commissione Tributaria Regionale della Puglia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato L A, per sé e su delega dell’avvocato P P, l’avvocato C R e l’avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il T.a.r. per la Puglia, Sede di Bari, Seconda Sezione, con la sentenza 17 giugno 2019, n. 836, ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli Avvocati di Lecce avverso il decreto n. 48 del 12 novembre 2018, con cui il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha disposto il trasferimento presso la sede centrale di Bari di tutti gli appelli iscritti a ruolo nell’anno 2015 nelle sezioni distaccate di Lecce e di Taranto per i quali non è stata ancora fissata udienza, nonché avverso gli atti ad esso presupposti, tra cui la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 9 del 1° dicembre 2015.

Di talché, l’Ordine degli Avvocati di Lecce ha interposto appello avverso tale sentenza, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione del giudice naturale art. 25 Costituzione. Violazione dei principi della legge n. 247 del 2012. Eccesso di potere.

Il giudice di primo grado, erroneamente, avrebbe ritenuto insussistente la violazione del principio del giudice naturale, in considerazione del fatto che le sedi distaccate non devono considerarsi sedi autonome.

Il potere organizzativo del presidente della CTR non potrebbe comprendere la facoltà di estromettere il giudice legittimamente individuato dall’esercizio dell’attività giurisdizionale, in quanto, una volta intervenuta l’investitura, il soggetto investito acquisterebbe la qualità di giudice naturale, o comunque predeterminato, unico organo competente a conoscere e decidere sulla specifica domanda di giustizia avanzata dal soggetto interessato, mentre l’iniziativa assunta dal Presidente della CTR Puglia sarebbe destinata a sottrarre una moltitudine di soggetti al proprio giudice precostituito.

Il Presidente della CTR avrebbe potuto individuare, in relazione a nuove controversie, un diverso giudice, ma mai avrebbe potuto incidere sui procedimenti giudiziari in corso.

Lo spostamento dei procedimenti in corso dalla sede di Lecce alla sede di Bari, comunque, comporterebbe un concreto e grave pregiudizio in termini di diritto di difesa.

Il decreto 6 giugno 2000 individuerebbe una vera e propria competenza territoriale della sezione staccata di Lecce. Una volta istituita, la Sezione di Lecce opera nell’ambito di Lecce e di Brindisi e, quindi, è destinata a ricevere gli appelli delle sentenze rese dalle CTP di Lecce e di Brindisi e, trattandosi di competenza del giudice di appello, non potrebbe esserci un foro alternativo.

Il decreto presidenziale n. 48 del 2018 non avrebbe tenuto conto delle opzioni e delle opportunità previste dalla legge per mantenere nella sede leccese i ricorsi iscritti nel ruolo del 2015, atteso che più logico ed aderente al principio di proporzionalità sarebbe stato il ricorso all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 545 del 1992, secondo cui, con decreto ministeriale, il numero delle sezioni di ciascuna commissione potrebbe essere adeguato in relazione al flusso medio dei processi.

La normativa in materia evidenzierebbe la volontà di agevolare il cittadino-contribuente nell’esercizio del diritto di difesa, creando proprio le sezioni distaccate delle commissioni regionali, che comportano il minor sacrificio possibile, in termini di costi e tempi, per il privato e per il professionista.

Una domanda di giustizia formulata confidando negli orientamenti giurisprudenziali favorevolmente espressi dalla CTR di Lecce potrebbe ricevere una diversa risposta dalla CTR di Bari, ponendo il difensore nella difficoltà di spiegare al proprio assistito la diversa posizione assunta da un giudice diverso da quello preindividuato, presso cui era stata avanzata la domanda.

Il provvedimento impugnato determinerebbe una limitazione all’espletamento dell’attività forense, per cui si porrebbe in contrasto con i principi che assistono tale professione.

Tri i quasi ottomila appelli iscritti per l’anno 2015 e pendenti presso la sezione staccata di lecce, circa 4.000 sarebbero omologhi, scaturendo dalla nota vicenda degli estimi catastali del Comune di Lecce, di cui l’ufficio leccese è già esperto.

Il decreto presidenziale impugnato non terrebbe in considerazione la necessità di effettuare l’interpello richiesto in maniera esplicita dalla risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 9 del 2015

Il Presidente, inoltre, avrebbe potuto provvedere con assegnazioni d’ufficio.

L’Avvocatura generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del gravame.

La Camera Tributaria di Lecce, quale soggetto rappresentativo ed esponenziale degli interessi degli Avvocati tributaristi della Provincia di lecce, è intervenuta a sostegno delle ragioni dell’appellante, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 6 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.



2. L’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 545 del 1992.

L’art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. n. 545 del 1991, inserito dall’art. 35, comma 1, della legge 28 del 1999, ha stabilito che nei comuni sedi di corte di appello o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, “saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali” nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese.

Le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali sono state istituite con D.M. Ministero delle Finanze 6 giugno 2000.

L’art. 3 del decreto, in particolare, precisa che le sezioni staccate istituite sono riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto, ed operano nell’ambito territoriale e con il numero delle sezioni a fianco di ciascuna indicate.

L’elenco delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, al punto 7, indica che:

“La commissione tributaria regionale della Puglia, con sede in Bari, opera anche nelle sedi di:

Foggia con tre sezioni (nell’ambito territoriale di Foggia);

Lecce con tre sezioni (nell’ambito territoriale di Lecce e Brindisi);

Taranto con due sezioni (nell’ambito territoriale di Taranto)”.

Per quanto maggiormente interessa in questa sede, inoltre, l’art. 2 dello stesso decreto ministeriale, al primo comma, stabilisce che le sezioni staccate non incidono sulla complessiva composizione numerica stabilita, per ciascuno degli organi di giustizia tributaria, dalla tabella A allegata al d.lgs. n. 545 del 1992, e costituiscono, pertanto, mera articolazione interna degli stessi e, al secondo comma, prevede che “alla determinazione dei criteri e delle modalità di funzionamento della sezione provvede, nell’ambito della propria competenza, il presidente della commissione tributaria regionale”.

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