Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-12, n. 202407539

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-12, n. 202407539
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407539
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 07539/2024REG.PROV.COLL.

N. 01359/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2024, proposto da società Sibilla Ospitalità s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G D R, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (sezione seconda) n. 736/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il con P M e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti.



1. La società Sibilla Ospitalità s.r.l. (di seguito, nella presente decisione anche società appellante o società) ha impugnato la sentenza adottata in forma semplificata n. 736/2023, con la quale il T.a.r. Marche, sez. II, ha respinto il ricorso proposto dalla predetta società per l’annullamento dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 49 del 29 aprile 2023, avente ad oggetto « Approvazione degli elenchi di interventi di cui all’allegato n. 1, articolo 9, commi 4 e 6, dell’ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “Bando Bl .3 .A” - Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori (linea di intervento

BI .

3.a)
» del piano complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.



2. La società appellante premette quanto segue.



2.1. Con ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 30 giugno 2022 è stato approvato il “Bando B1.3.A” - Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro - imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori nell’ambito degli interventi per le aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016.

L’art. 2, comma 3, dell’allegato n. 1 all’ordinanza n. 25/2022, stabiliva due diverse modalità di valutazione dei progetti:

- “ a sportello ”, per i progetti riguardanti la c.d. “linea sviluppo d’impresa”, ai quali veniva assegnato il 60% delle risorse in dotazione;

- “ a graduatoria ”, per i progetti da finanziare con le risorse residuali.



2.2. La società ha presentato, in data 3 ottobre 2022, domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dal predetto Bando, chiedendo un contributo da valutarsi “ a graduatoria ” di € 118.460,77, pari all’80% dell’investimento previsto (€ 148.075,96).



2.3. Con l’ordinanza commissariale n. 49 del 29 aprile 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi finanziati, suddivisi in quattro graduatorie, articolate per Regione (in relazione al sisma del 2016) e una graduatoria unica per la Regione Abruzzo (in relazione al sisma 2009).



2.4. Al progetto presentato dalla società (odierna appellante), valutato “ a graduatoria ”, sono stati assegnati punti 23;
il predetto progetto, pur essendo stato reputato “ ammissibile ”, non è stato finanziato, per carenza di copertura finanziaria.



2.5. Il giudice di primo grado, con sentenza in forma semplificata, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, evidenziando che, da un lato, le modalità di assegnazione delle risorse erano state stabilite già con l’ordinanza commissariale n. 25/2022 (non impugnata dalla ricorrente) e, dall’altro, non era stata fornita dalla società ricorrente la prova di resistenza, in ordine alla possibilità di accedere al finanziamento nel caso di redazione di un’unica graduatoria;
il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.



3. Tanto premesso, l’odierna appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l’ordinanza commissariale n. 49/2023 costituisca un atto meramente attuativo di assegnazione delle risorse in base ai criteri stabiliti con l’ordinanza commissariale n. 25/2022;
a tale riguardo, sostiene che l’ordinanza commissariale n. 25/2022 non conterrebbe la enucleazione dei criteri specifici per l’assegnazione delle risorse finanziarie da assegnare.



3.1. L’odierna appellante contesta la sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha sostenuto che la ricorrente non avesse fornito “ la prova di resistenza circa l’effettiva possibilità di rientrare nel finanziamento qualora fosse stata redatta un’unica graduatoria, essendo numerosi i progetti (anche nelle graduatorie relative alle altre regioni) che, pur avendo totalizzato un punteggio superiore, sono risultati privi di copertura finanziaria ”.

Sostiene l’appellante che, in relazione all’elevato numero delle domande presentate, non sarebbe stato possibile, nei tempi consentiti dalla presentazione del ricorso, fornire la prova di resistenza in merito alla effettiva possibilità di accedere al finanziamento richiesto.

Fa rilevare che, anche se l’appellante non fosse rientrata nei progetti ammessi a finanziamento, con la formazione di un’unica graduatoria, il suo progetto avrebbe potuto avere maggiori possibilità di essere finanziato, nell’ipotesi di rinuncia al contributo da parte delle imprese ammesse o nell’ipotesi di rifinanziamento del bando.

In ogni caso, si sarebbe abbassata la soglia del punteggio minimo necessario per accedere al finanziamento (che per la Regione Marche si è assestato alla soglia di punti 26,42, mentre per la Regione Abruzzo, in relazione al sisma 2009, la soglia sufficiente per accedere ai finanziamenti è di punti 11,20).

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