Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-16, n. 202300478

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-16, n. 202300478
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300478
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00478/2023REG.PROV.COLL.

N. 01971/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2017, proposto da
R B, rappresentato e difeso dagli avvocati V C e G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;



contro

Comune di Orbetello, non costituito in giudizio;



nei confronti

Provincia di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1287/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di sanatoria n. 07 del 16 aprile 2002 del Comune di Orbetello, notificato il 29 aprile 2002, con il quale si ordina altresì la demolizione delle opere edilizie oggetto della pratica di condono edilizio n. 1906/94, nonché dei relativi atti presupposti con particolare riguarda al parere non favorevole espresso dall'Amministrazione provinciale di Grosseto – Servizio Forestale sul vincolo idrogeologico con decreto dirigenziale TR/844 del 4 settembre 1997 in ordine alle opere realizzate in assenza di licenza/concessione edilizia in località Tombolo della Giannella -Sottozona B5 del Comune di Orbetello;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2022 il Cons. T M. Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di reiezione del ricorso proposto dal Sig. Bencivenni avverso il diniego di condono opposto dal Comune di Orbetello ad una istanza di sanatoria, presentata ai sensi della L. n. 47 del 1985, per la realizzazione abusiva di alcuni manufatti in località Tombolo della Giannella, nonché avverso il presupposto parere contrario espresso dall’Amministrazione provinciale di Grosseto sul vincolo idrogeologico.

2. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso, ricostruita in base ai documenti e agli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio, nonché da quanto richiamato nella parte in fatto della sentenza oggetto di appello, iniziava con la domanda presentata al Comune di Orbetello dal predetto ricorrente, in data 28.3.1995, diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria relativa alle opere eseguite nel Comune di Giannella, collocate nel foglio 30, particella n. 686, relative a lavori di realizzazione di unità immobiliare ad uso residenziale. Il diniego n. 7 del 16.4.2002 del Comune si fondava sul parere contrario espresso dall’Amministrazione provinciale di Grosseto – Settore sviluppo e tutela del territorio - Ufficio Difesa del Suolo sul vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923, con decreto dirigenziale TR/849 del 4 settembre 1997, che ha ritenuto le costruzioni oggetto dell’istanza realizzate all’interno di un bosco la cui conservazione sarebbe necessaria per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico della zona; con il predetto diniego il Comune ordinava altresì la demolizione delle opere abusive, nonché la messa in ripristino dello stato dei luoghi.

3. Con ricorso al TAR per la Toscana l’odierno appellante deduceva la violazione della L. n. 47/1985 e l’eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria, essendosi la Provincia limitata a recepire acriticamente l’istruttoria effettuata dal Comando provinciale del Corpo Forestale, nonché il contrasto del diniego con gli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune, che inserirebbero l’area in zona edificabile, e con i numerosi pareri favorevoli rilasciati dalla Provincia di Grosseto in relazione ad altri manufatti abusivi presenti nei dintorni. Il ricorrente aggiungeva che, diversamente da quanto sostenuto dalle amministrazioni resistenti, le opere non si trovavano in un bosco, bensì in area brulla su cui era stato lo stesso ricorrente a collocare delle rade piantagioni.

4. Il TAR rigettava il ricorso introduttivo, rilevando la correttezza dell’istruttoria effettuata dalla Provincia sulla compatibilità dell’antropizzazione della zona con il vincolo idrogeologico su di essa gravante e la coerenza del parere contrario con le segnalazioni che la Provincia aveva già inviato alla Regione Toscana in sede di approvazione della variante al piano regolatore, che aveva incluso l’area interessata dagli abusi oggetto del presente giudizio in zona residenziale; nelle segnalazioni predette essa aveva dato atto che il lotto sul quale insistono le opere abusive non era in grado di sopportare un carico edificatorio, in quanto costituente zona boscata a pino marittimo la cui ulteriore compromissione avrebbe potuto provocare danni ingenti di carattere idrogeologico.

Il Giudice di prime cure sottolineava l’irrilevanza del fatto che la Regione Toscana avesse ignorato il parere negativo della Provincia nell’approvazione della variante, in quanto i vincoli idrogeologici tutelerebbero valori sovraordinati rispetto agli interessi tutelati dalla pianificazione urbanistica e non sarebbero derogabili dagli strumenti urbanistici. La sentenza impugnata considerava la censura secondo cui la Provincia avrebbe rilasciato pareri favorevoli per manufatti nelle vicinanze generica e indimostrata e qualificava l’area su cui insistono i manufatti abusivi come bosco, secondo la definizione di cui all’art. 2 della L. n. 227/2007 (in verità il d.lgs. n. 227/2001), a ciò non ostando il diradamento della vegetazione stante la perdurante possibilità di rimboschimento dell’area.

Il TAR reputava, infine, infondato il motivo di ricorso secondo cui il parere negativo della Provincia contrasterebbe con la L. n. 47/1985, a detta del ricorrente orientata a un favor per la conservazione del patrimonio edilizio, in quanto essa consentirebbe solamente la sanatoria di costruzioni abusive per contrasto con strumenti urbanistici, non anche delle opere incompatibili con vincoli di inedificabilità assoluta o relativa aventi diversa natura.

5. Con tre motivi di ricorso appella la sentenza il sig. R B, che ribadisce, come già dedotto in primo grado, l’assoluta coerenza del manufatto oggetto dell’istanza di sanatoria con il vincolo idrogeologico: dalla relazione depositata in primo grado emergerebbero, infatti, studi di carattere geologico, idrologico e idraulico realizzati in tempi molto recenti e con strumenti analitici in grado di garantire un livello di valutazione della sicurezza molto elevato, di gran lunga superiore a quanto disponibile all’epoca del diniego, i quali evidenzierebbero che, ad oggi, l’intervento per il quale viene richiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex L. n. 47/1985 è pienamente fattibile ed allineato alle previsioni vigenti.

6. Si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto, spiegando l’infondatezza del gravame.

7. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2022, nonché istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto; pertanto, alla predetta udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

8. L’appello è infondato e non merita accoglimento.

9. Con il primo motivo di appello, parte appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in quanto i Giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto della documentazione e delle difese prodotte nel corso del giudizio di primo grado, da cui emergeva chiaramente che il nuovo Regolamento urbanistico, come modificato dalla variante di adeguamento al PTC, inserisce l’area in cui insistono i manufatti abusivi tra quelle aventi destinazione di uso residenziale R1, tale da rendere l’intervento fattibile sia sul piano urbanistico, sia su quello idrogeologico in ragione della

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