Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-04, n. 202310493

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-04, n. 202310493
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310493
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2023

N. 10493/2023REG.PROV.COLL.

N. 07979/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7979 del 2020, proposto dalla signora C N, rappresentata e difesa dall’avvocato V D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M B e G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V C M in Roma, via dei Pontefici, n. 3;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, 27 dicembre 2019 n. 2043, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie con documenti depositati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 19 ottobre 2023 il Cons. S T e uditi, per le parti, gli avvocati V D e Nico Panio, quest’ultimo in sostituzione degli avvocati A M B e G L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, 27 dicembre 2019 n. 2043, con la quale il TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 2090/2013), proposto dalla signora C N, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento, n. 108 prot. 106858 dell’11 luglio 2013, di diniego della domanda di condono edilizio presentata dalla predetta in data 2 dicembre 2004, ai sensi del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326.

2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché di quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- riferisce l’appellante che, con istanza del 2 dicembre 2004, ella ebbe a presentare al Comune di Taranto una domanda di condono edilizio (prot. n. 1442), ai sensi della l.r. Puglia 23 dicembre 2003, n. 28 e della l. 326/2003, avente ad oggetto alcuni manufatti realizzati senza titolo nella proprietà (costituita da una costruzione principale realizzata a seguito della concessione edilizia n. 26 del 5 febbraio 1992 composta di due livelli fuori terra su una superficie complessiva coperta di circa 200,00 mq) insistente nel Comune di Taranto, località S. Vito e consistenti in: a) una unità immobiliare ad uso residenziale, di mq. 50,70, con una veranda pertinenziale di mq. 9,90; b) un locale-deposito di mq. 33,40; c) un ripostiglio di mq. 4,50; d) un ulteriore vano di mq. 21;

- in data 5 febbraio 2007 il Comune ha emanato il preavviso di rigetto (nota n. 1812), al quale l’interessata ha proposto osservazioni in data 14 marzo 2007, a cui seguiva il provvedimento di diniego di condono edilizio adottato con ordinanza dirigenziale n. 18 (prot. n. 106858) dell’11 luglio 2013;

- detto provvedimento era impugnato dalla signora C N dinanzi al TAR per la Puglia giacché ritenuto illegittimo per: a) violazione di legge per non avere il Comune di Taranto acquisito alcun parere paesaggistico, come invece sarebbe stato necessario, atteso che, per effetto della normativa regionale in materia di condono edilizio, nella Regione Puglia sono suscettibili di sanatoria tutte le tipologie di abuso edilizio, ad eccezione di quelle realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi della normativa sulla tutela dei beni culturali. Più in particolare, la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili o aree soggetti a vincoli ad inedificabilità relativa, come nel caso di specie, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, conseguentemente la mancata acquisizione del detto parere rende illegittimo il diniego di condono adottato; b) la motivazione del provvedimento di diniego si manifesta, all’evidenza, irragionevole e contraddittoria con le premesse giuridiche indicate nell’atto;

- il TAR per la Puglia, con la sentenza n. 2043/2019, ha respinto il ricorso proposto dalla signora Natale rilevando la infondatezza dei motivi dedotti, in quanto: a) con riferimento al provvedimento di diniego di condono edilizio “ risulta accertato dal Comune di Taranto (e non contestato da parte ricorrente) che trattasi di opere edilizie realizzate (senza titolo abilitativo) in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ed idrogeologico e che l’abuso sostanziale, come specificato a pagina 1 del predetto provvedimento di diniego, è stato realizzato dopo l’imposizione del vincolo ”; b) consegue a quanto appena segnalato che, “ per effetto dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, lettera d), della Legge 24 novembre 2003, n. 326 ”, la domanda di condono non poteva essere nella specie accolta.

3. – Propone quindi appello, nei confronti della suddetta sentenza di primo grado, la signora C N, che ne sostiene la erroneità per due complessi motivi di appello (che sostanzialmente ricalcano le censure già dedotte in primo grado e non condivise dal TAR per la Puglia), che possono sintetizzarsi come segue:

I) Eccesso di potere per omessa o carente motivazione del provvedimento impugnato. L’ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto n. 108, prot. n. 106858, dell’11 luglio 2013 è illegittima – ed erroneamente il giudice di primo grado non lo ha considerato – perché in detto provvedimento, al punto 2, è stato affermato che la realizzazione del fabbricato oggetto della richiesta di condono sarebbe in contrasto con l'art. 22 delle N.T.A. all'interno della perimetrazione dei territori costruiti e rientrante nell'ambito D del vigente P.U.T.T./P della Regione Puglia, oltre ad essere sottoposto a vincolo paesaggistico, ambientale ed idrogeologico, senza tuttavia dimostrare puntualmente “ la natura del vincolo, se urbanistico o paesaggistico (o entrambi) né la decorrenza dello stesso, manca di conseguenza ogni riferimento utile per valutare se effettivamente l'abuso fosse stato realizzato prima o dopo l'apposizione del vincolo ” (così, testualmente, a pag. 5 dell’atto di appello). Peraltro, posto che il vincolo di cui sopra è stato approvato dal Consiglio comunale di Taranto in data 29 novembre 2002, sarebbe spettato al predetto comune il compito di accertare, prima di denegare la sanatoria edilizia richiesta, se le opere da condonarsi fossero state eseguite prima o dopo l'imposizione del vincolo;

II) Violazione di legge. Nelle premesse del provvedimento di diniego di condono edilizio non compare alcuna indicazione circa la norma istitutiva del vincolo paesaggistico. Inoltre il giudice di primo grado non ha considerato che la legge regionale della Puglia in materia di condono edilizio contiene ambiti più ampi di

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