Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-29, n. 202210527

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-29, n. 202210527
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210527
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 10527/2022REG.PROV.COLL.

N. 05388/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5388 del 2019, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto cautelare della VI sezione del 24/06/2019, n. -OMISSIS-;

Vista altresì l’ordinanza cautelare della VI Sezione del 22/07/2019, n. -OMISSIS-;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 settembre 2022 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Gli appellanti sono tutti titolari di diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 al termine dei corsi di studi compiuti presso le scuole e gli istituti magistrali. Il bando di concorso impugnato richiede il requisito del servizio per almeno due anni scolastici nelle classi di concorso “specifiche”, escludendo così tutti i docenti che, pur in possesso di titolo abilitativo all’insegnamento, ne siano privi. In particolare, alcuni degli appellanti al momento del ricorso in appello erano inseriti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato, altri in seguito all’attivazione di procedure giudiziarie, al momento della proposizione del ricorso in appello risultavano inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) valevoli per le assunzioni a tempo indeterminato. Restano però tutti privi del requisito dei due anni di insegnamento nelle classi di concorso specifiche indicate dal bando. Pertanto hanno impugnato i suddetti provvedimenti nella parte in cui, pretendendo in aggiunta il requisito dei due anni di servizio specifico nella scuola statale, inibiscono loro la partecipazione al concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

2. Con il presente appello gli stessi chiedono l’annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma, che ha respinto il ricorso sulla base dei principi di diritto affermati dal TAR Lazio – Roma, sez. III-bis, nn. 2102, 2104, 2115, 3470 e 3485 del 2019, ai cui passaggi motivazionali è stato fatto integrale rinvio.



DIRITTO

1. Gli appellanti deducono l’illegittimità della clausola escludente, sviluppando plurimi argomenti così sintetizzabili:

Innanzitutto si premurano di precisare l’efficacia abilitante all’insegnamento spiegata dal titolo di studio posseduto. A tal fine, fra le disposizioni di legge e di rango secondario vengono richiamate quelle di cui al D.lgs. n. 297/2004, al D.M. n. 175/1997, il D.P.R. n. 323/1998 (art. 15, comma 7), ed al D.M. n. 62/2011 al D.P.R. 25 marzo 2014 (di recepimento del parere del Consiglio di Stato, sez. II, n. 3813/2013).

Vengono altresì richiamate le decisioni del Cons. St., sez. VI (n. 1933/2015, n. 3628/2015, 3673/2015, 3788/2015, 422/2015 e 5439/2015) antecedenti al revirement dell’Adunanza Plenaria n. 11/2017.

Dallo scenario normativo e pretorio appena sintetizzato si è inferito come il legislatore avrebbe sempre considerato assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria i diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 al termine dei corsi di studi compiuti presso le scuole e gli istituti magistrali.

La bontà di siffatta ricostruzione sarebbe stata confermata, da ultimo, dal legislatore attraverso l’art. 4, comma 1-quinquies del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, che espressamente conferisce valore abilitativo ai diplomi magistrali in questione, nonostante il diverso avviso della Adunanza Plenaria citata.

2- Ciò premesso, gli appellanti:

-lamentano la violazione dei principi costituzionali che governano la materia dei pubblici concorsi (non discriminazione, obbligatorietà, parità d’accesso agli impieghi pubblici, favor partecipationis , meritocrazia, non arbitrarietà, non irragionevolezza e rigorosità delle deroghe al metodo concorsuale) ritraibili dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.:

-evidenziano la contraddittorietà del Ministero, che in altre fattispecie di reclutamento del personale scolastico ha sempre richiesto, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, il possesso di un titolo abilitante all’insegnamento (motivo per cui sono stati attivati nel tempo appositi corsi abilitativi: SISS, TFA, PAS), così negando l’accesso al ruolo a coloro che ne fossero sprovvisti ancorché muniti di un certo titolo di studio e/o portatori di una notevole esperienza lavorativa maturata alle dipendenze del

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