Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-04-24, n. 201302287

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-04-24, n. 201302287
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302287
Data del deposito : 24 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04504/2012 REG.RIC.

N. 02287/2013REG.PROV.COLL.

N. 04504/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4504 del 2012, proposto da:
MOSCARELLI GRAZIELLA, rappresentata e difesa dagli avv. P C e G D S, con domicilio eletto presso P C in Roma, via del Pozzetto, n. 122;

contro

PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Presidente della giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Roma, via di Villa Patrizi, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA, Sez. I, n. 953 del 25 novembre 2011, resa tra le parti, concernente accertamento diritto a percepire il trattamento di liquidazione di cui al decreto provvisorio del Capo dello Stato 4/4/1947, n. 207;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati G D S e Antonio Volanti, su delega dell'avv. A G;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1. La sig. G M (dipendente dell’amministrazione provinciale di Frosinone dal 15 dicembre 1978, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, al 31 maggio 1985) ha ottenuto dal Tribunale di Frosinone, sezione lavoro e previdenza, un decreto (n. 714/05) in data 3 novembre 2005 con cui è stato ingiunto alla Provincia di Frosinone il pagamento in suo favore della somma di €. 14.569,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso a titolo di trattamento di liquidazione di cui al D.P.C.S. 4 aprile 1947, n. 207 (esteso al personale civile non di ruolo degli enti locali dal D. Lgs. 5 febbraio 1948, n. 61 e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 1986 nella parte in cui dispone che la predetta indennità non è dovuta in caso di passaggio in ruolo del dipendente).

La Provincia di Frosinone, oltre ad introdurre ritualmente e tempestivamente il giudizio di opposizione, ha proposto anche regolamento preventivo di giurisdizione, in accoglimento del quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18050 del 4 agosto 2010, hanno dichiarato sussistere nella controversia de qua la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, con la sentenza n. 953 del 25 novembre 2011, nella resistenza dell’intimata amministrazione provinciale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso con il quale la predetta sig. G M ha riassunto la originaria domanda, lo ha dichiarato inammissibile per decadenza ex art. 45, comma 17, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (trasfuso nell’art. 69, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per la mancata tempestiva proposizione della relativa domanda entro il 15 settembre 2000.

3. L’interessata ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’illegittimità e l’ingiustizia alla stregua di cinque articolati motivi di gravame, con cui ha dedotto “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 c.p.a. e dei principi ad esso sottesi in materia di traslatio judici” (primo motivo);
“Violazione e/o falsa applicazione art. 69 co. 7 D. Lgs. 165/01 – Violazione e falsa applicazione art. 111 Cost. – Manifesta ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza della sentenza gravata (secondo motivo);
“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 c.p.a. e dei principi ad esso sottesi della traslatio judici – altro profilo” (terzo motivo);
“Irragionevolezza e manifesta ingiustizia della gravata sentenza per omesso riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto alla liquidazione del trattamento previsto nel D.C.P.S. n. 207 del 4.4.1947 esteso al personale civile non di ruolo degli enti locali con D. Lgs.

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