Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202307077

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202307077
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307077
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 07077/2023REG.PROV.COLL.

N. 07959/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7959 del 2022, proposto da
S d P S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, V F, S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S D C in Roma, via Aureliana n. 63;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02525/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Cancrini, Fortunato e Di Cunzolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S d P s.p.a., concessionaria della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, contro il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), subentrato all’ANAS in qualità di ente concedente, per l’annullamento della nota prot. n. 10382 del 27 novembre 2021, di risposta alla diffida inviata dalla società in data 17 novembre 2021, volta ad ottenere una “ ricognizione dei crediti vantati dalla … Società al fine di facilitare l’attuazione delle necessarie misure di compensazione ”.

1.1. Il tribunale - dato atto della pendenza e delle vicende del procedimento per l’aggiornamento e la revisione del Piano economico finanziario (PEF), nonché dei giudizi tra le parti attinenti il medesimo procedimento - ha accolto l’eccezione preliminare del Ministero di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ha ritenuto infatti che il contenuto della nota impugnata – nella quale il Ministero resistente aveva ribadito che “ la ricognizione dei rapporti economici, e il soddisfacimento delle esigenze, può avvenire esclusivamente secondo le modalità previste per legge, attraverso la predisposizione di un Piano economico finanziario reso efficace a seguito della valutazione del Cipess e dell’emanazione di un Decreto interministeriale, registrato dalla Corte dei Conti ”; e aveva confermato “ la disponibilità ad un confronto sulle questioni evidenziate da codesta società, anche mediante apposito tavolo esteso con la partecipazione delle Amministrazioni concertanti ” – costituisse “ nulla più che una ricognizione, affatto inedita, di un procedimento ancora in corso, come tale inidonea a sostanziare una lesione concreta e attuale della sfera giuridica della società ricorrente ” (secondo quanto si legge in sentenza).

1.2. Le spese processuali sono state compensate per giusti motivi.

2. S d P ha avanzato appello con un motivo concernente la dichiarazione di inammissibilità, e con la riproposizione del secondo motivo del ricorso, che l’appellante ha sostenuto non essere stato “considerato” in sentenza.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito per resistere all’appello.

2.1. All’udienza dell’8 giugno 2023 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memoria del Ministero e di replica della società appellante.

3. In punto di fatto va premesso che:

- S d P ha avviato il procedimento di aggiornamento e revisione del PEF e, a seguito della ritenuta inerzia del Ministero, ha proposto un giudizio contro il silenzio, definito con sentenza di questa Sezione n. 5022 del 17.7.2019;

- con tale sentenza, emessa nei giudizi riuniti nn. 5330/2018 e 2282/19 R.G., si è statuito “ l’obbligo di provvedere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto specificato in motivazione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il 30 ottobre 2019 ”, vale a dire “ un provvedimento espresso che compiutamente concluda il procedimento di aggiornamento/revisione del P.E.F. ”;

- a seguito delle difficoltà sorte in ordine all’ottemperanza è stato nominato un commissario ad acta (ordinanza, sez. V, 24 aprile 2020, n. 2413), la cui attività si è dovuta rapportare alla nomina ex

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