Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-20, n. 201908620
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2019
N. 08620/2019REG.PROV.COLL.
N. 00481/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 481 del 2009, proposto dall’avvocato -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Lo Castro e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Vaccaro in Roma, via Tacito n. 90,
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , e il Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS- resa tra le parti e concernente risarcimento di danni per mancata conferma della nomina a -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019, il Cons. Giancarlo Luttazi e udito l’avvocato dello Stato Salvatore Faraci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto d’appello notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato al Consiglio superiore della magistratura (in seguito anche “C.S.M.”) e al Ministero della giustizia in data 22 dicembre 2008 e depositato in data 21 gennaio 2009 l’avvocato -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-, la quale ha respinto, compensando le spese, il ricorso n. -OMISSIS- proposto dall’appellante per il riconoscimento:
- dell’ingiusto danno sofferto a seguito della delibera del 15 marzo 2000, con la quale l’Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di non confermare per altri cinque anni il ricorrente nella funzione di giudice di pace del -OMISSIS-
- dell’ingiusto danno morale, all’immagine ed esistenziale subito dal ricorrente a causa della suddetta esclusione adottata dall’Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura;
- per la condanna, ex art. 35 del decreto legislativo n. 80/1998, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia in solido fra loro o di “ chi di dovere ”, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La delibera di mancata conferma cui l’appellante ascrive il danno ingiusto recava questa motivazione: “[…] per essere venuti meno in capo all’istante i requisiti di cui all’art. 5, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, tenuto conto dei fatti rilevati e rappresentati e dei giudizi espressi dal -OMISSIS-ed alla luce delle risultanze della nota in data -OMISSIS-ed atteso che dalle deduzioni dell’istante medesimo formulate con nota pervenuta in data 15 dicembre 1999 non si rilevano elementi utili od argomenti apprezzabili per disattendere la citata delibera del Consiglio giudiziario ”.
La delibera si è basata sulla circostanza che - a seguito di notizie apparse sugli organi di informazione locali e relative ad una indagine riguardante-OMISSIS- - il Consiglio -OMISSIS- - acquisita una nota della locale Prefettura nella quale si riferiva che il nominativo dell’attuale appellante era apparso sugli organi di stampa in relazione ad una indagine denominata -OMISSIS-; e che il relativo procedimento penale pendeva davanti alla locale Procura della Repubblica - aveva espresso parere negativo sulla domanda di riconferma nell’incarico.
La delibera è stata impugnata dall’attuale appellante dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il-OMISSIS- recante istanza cautelare che è stata accolta con ordinanza del -OMISSIS-
Con nota del -OMISSIS- il ricorrente ha invitato il C.S.M. a provvedere, in esito all’ordinanza cautelare, alla nomina non confermata.
La nomina è stata disposta, dopo diffide dell’attuale appellante, in data -OMISSIS-con conferma per quattro anni del ricorrente nell’incarico di giudice -OMISSIS- e contestuale revoca della gravata delibera consiliare del -OMISSIS-
A seguito della nomina il -OMISSIS-, ha dichiarato il citato ricorso n. -OMISSIS- improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, data la reintegrazione dell’istante nelle funzioni di -OMISSIS-
L’interessato ha poi svolto le funzioni per un anno, dato il successivo compimento in data 3 novembre 2005 del limite di età; e – precisa l’appello – ha svolto quelle funzioni con un carico di lavoro minimo, poiché nel frattempo gli altri giudici di pace confermati nel medesimo ufficio avevano distribuito tutto il carico di lavoro pendente.
Con atto stragiudiziale del-OMISSIS- al C.S.M. e al Ministero della giustizia e da essi ricevuto in data 19 giugno 2006, l’appellante ha invitato e diffidato il C.S.M. ed il Ministero a provvedere al ristoro dei danni patrimoniali e morali subiti per la mancata riconferma nelle funzioni di giudicante, con avviso che, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’atto di diffida, avrebbe adito le sedi giudiziarie a tutela dei propri diritti.
Trascorsi infruttuosamente i termini l’appellante ha adito il Tribunale amministrativo-OMISSIS- con ricorso n. -OMISSIS- al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti (indicati in un totale di -OMISSIS- euro o nella diversa somma quantificata attraverso consulenza tecnica all’uopo disposta), prospettando gli accadimenti alla base della richiesta risarcitoria e relativi alla mancata conferma e alla successiva tardiva conferma.
La qui appellata sentenza n. -OMISSIS-ha respinto il ricorso, conclusivamente rilevando quanto segue:
“ a prescindere dalla legittimità o meno del diniego di conferma del 15 marzo 2000, non vi è prova della sussistenza dell’elemento costitutivo essenziale della fattispecie risarcitoria in quanto il danno subito dal ricorrente non può senz’altro ritenersi ingiusto atteso che l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha attribuito il bene della vita, vale a dire la conferma nell’incarico di -OMISSIS-una volta acquisiti gli elementi di valutazione per l’accertamento della presenza di tutti i presupposti per l’adozione di un provvedimento satisfattivo, mentre, almeno precedentemente alla definizione del procedimento penale de quo, il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita rimaneva dubbio essendo la conclusione positiva del