Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-11-05, n. 201405479
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 05479/2014REG.PROV.COLL.
N. 09289/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9289 del 2003, proposto da:
RI AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Pal Farkas, Renato Recca e Simona Parlangeli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Renato Caruso, in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 436;
contro
l’A.S.P. CI di OG (già Opera Pia dei Poveri Vergognosi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini ed Elena Miniero, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via A. Bertoloni, n. 44;
nei confronti di
M.D. Invest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Carlo Fanzini, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna – OG, Sezione II, n. 957/2003, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione di un appezzamento di terreno con bando d'asta.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASP CI di OG, già Opera Pia dei Poveri Vergognosi, e della M.D. Invest s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la propria ordinanza 11 febbraio 2014, n. 643;
Visto il ricorso in riassunzione proposto dal signor AT RI;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Renato Caruso, su delega dell'avvocato Pal Farkas, Carlo Celani, su delega dell'avvocato Giovanni De Vergottini, e Gabriele Pafundi, su delega dell'avvocato Gian Carlo Fanzini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor AT RI ha proposto ricorso al T.A.R. Emilia Romagna, OG, per l’annullamento della deliberazione n. 19 del 10.3.2003 dell’Opera Pia dei Poveri Vergognosi, di aggiudicazione definitiva di un appezzamento di terreno facente parte del Fondo Marca, sito nel Comune di Castel San Pietro, in favore della M.D. Invest s.r.l., nonché della nota prot. n. 1725 del 10.4.2003, con la quale è stata comunicata al ricorrente l’avvenuta aggiudicazione, del verbale d’asta, prot. n. 1153 del 6.3.2003, limitatamente alla parte in cui il predetto immobile veniva aggiudicato provvisoriamente a detta società e degli atti connessi, in particolare del contratto di compravendita stipulato in data 5.5.2003. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti a seguito dell’esibizione della deliberazione n. 19 del 2003 e di deduzioni ex adverso formulate.
2.- Con sentenza n. 957/2003 del 10 luglio 2003 detto T.A.R. ha respinto il ricorso sia perché tardivamente proposto, non essendo stato tempestivamente impugnato il verbale di pubblico incanto, e sia perché infondato, non sussistendo profili di violazione sostanziale e la dedotta irragionevole dilatazione del tempo a disposizione degli offerenti.
3.- Il suddetto sig. RI ha proposto appello per l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo l’erroneità (per violazione dell’art. 21 della l. n. 1034 del 1971, nonché per eccesso di potere per falso presupposto in fatto ed in diritto ed illogicità manifesta) della ritenuta tardività del ricorso introduttivo del giudizio, nonché [per violazione dell’art. 73, lettera a), e dell’art. 74 del r. d. n. 827 del 1924] della ritenuta infondatezza del gravame. Ha quindi chiesto che sia accertata e dichiarata l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della M.D. Invest s.r.l. e che sia dichiarato l’appellante aggiudicatario della procedura di cui trattasi al prezzo dell’offerta n. 48 di cui all’asta del 6.3.2003; inoltre che siano annullati i provvedimenti impugnati e che l’Opera Pia sia condannata a porre in essere ogni e più opportuno atto diretto ad assegnare l’immobile oggetto della predetta procedura all’appellante, alle condizioni di cui all’offerta n. 48 suddetta. In subordine ha chiesto che, nell’ipotesi in cui non sia possibile disporre detta aggiudicazione, l’Opera Pia dei Poveri Bisognosi sia condannata al risarcimento dei danni subiti dall’appellante, nella misura da quantificare in corso di causa o in via equitativa ex art. 1226 del c.c..
4.- Con atto depositato il 20.10.2003 si è costituita in giudizio l’Opera Pia dei Poveri Vergognosi ed Aziende Riunite, che ha chiesto la reiezione dell’appello.
5.- Con memoria depositata il 21.10.2003 detta Opera Pia ha dedotto l’infondatezza dell’appello ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, per carenza di legittimazione attiva del sig. RI (che ha partecipato all’asta per persona da nominare, senza mai dichiarare chi fosse il terzo acquirente), per acquiescenza al metodo di gara e per carenza di interesse (avendo proposto l’offerta n. 48, quando erano già state accese e si erano spente più di 10 candele); inoltre ha eccepito che il ricorso per motivi aggiunti in primo grado non sarebbe stato ritualmente proposto, perché risulterebbe notificato in data 18.6.2003 all’Opera Pia e non al suo legale costituito avv. Roberto Miniero.
6.- Con memoria depositata il 31.10.2003 si è costituita in giudizio la M.D. Invest s.r.l., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività (con riferimento alla aggiudicazione in chiusura di verbale dell’esperimento dell’asta del 6.3.2002) ed acquiescenza (avendo il suo univoco comportamento durante lo svolgimento dell’asta dimostrato la condivisione del criterio adottato dal seggio di gara) e ne ha dedotto l’infondatezza, concludendo per la reiezione;
7.- Con memoria depositata il 12.12.2013 l’appellante ha contestato la fondatezza delle eccezioni formulate dalle controparti ed ha ribadito le sue tesi e richieste.
8.- Con atto depositato il 16.12.2013 il responsabile dell’Ufficio legale dell’A.S.P. Opera Pia dei Poveri Vergognosi - costituita in giudizio con il solo patrocinio dell’avv. Roberto Maniero - ha comunicato che questi è deceduto in data 20.8.2008.
9.- Con ordinanza 11 febbraio 2014 n. 643 la Sezione ha dichiarato l'interruzione del processo.
10.- Con atto notificato il 21/25.2.2014 e depositato l’11.3.2014 il signor RI ha riassunto il giudizio, ribadendo le conclusioni già rassegnate.
11.- Con memoria depositata il 17.3.2014 la M.D. Invest s.r.l. si è costituita in giudizio, ribadendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività ed acquiescenza, nonché l’infondatezza dell’appello.
12.- Con memoria depositata il 18.4.2014 si è costituita in giudizio la ASP CI di OG (derivante dall’unificazione dell’ASP Poveri Bisognosi e dell’ASP Giovanni XXIII), che ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività e per carenza di interesse, nonché ne ha dedotto l’infondatezza, concludendo per la reiezione dell’appello.
13.- Con memoria depositata il 21.5.2014 il signor RI ha ribadito la fondatezza dell’appello e ha contestato la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire, per acquiescenza e per carenza di interesse; inoltre ha dedotto la ritualità della notifica dei motivi aggiunti in primo grado e la irritualità dell’eccezione al riguardo, formulata solo nel corso del giudizio di secondo grado.
14.- In data 22.5.2014 la M.D. Invest s.r.l. ha depositato note d’udienza.
15.- Con memoria depositata il 22.5.2014 la ASP CI di OG ha ribadito l’eccezione di intempestività del ricorso e la sua infondatezza, evidenziando la carenza di interesse al gravame e chiedendone la reiezione.
16.- Con memoria depositata il 29.5.2014 la ASP CI di OG ha replicato alle avverse argomentazioni.
17.- Alla pubblica udienza del 24.6.2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
18.- Innanzi tutto la Sezione deve valutare la fondatezza del primo motivo d’appello, con il quale è stata dedotta l’incondivisibilità dell’assunto del primo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio era stato tardivamente proposto (in quanto sussisteva l’obbligo del signor RI di impugnare immediatamente il verbale del pubblico incanto, perché esso era da considerare immediatamente lesivo per quanto atteneva ai vizi di espletamento della gara e perché la partecipazione dell’interessato integrava gli estremi della piena conoscenza).
Secondo l’appellante nel caso di specie il provvedimento di aggiudicazione oggetto di impugnazione era non meramente confermativo di una aggiudicazione provvisoria (la cui impugnazione è peraltro meramente facoltativa), ma autonomo e solo dalla sua piena conoscenza decorreva il termine di impugnazione e la possibilità di farne valere i dedotti vizi, con irrilevanza della avvenuta partecipazione alla gara dell’interessato. Il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale non decorreva quindi dalla data di redazione del verbale di aggiudicazione provvisoria del 6.3.2003, ma dal momento della piena conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione definitiva, avvenuta solo a seguito della ricezione della raccomandata dell’Opera Pia prot. n. 1725 del 10.4.2003, avvenuta in data 11.4.2003.
Comunque, anche se il termine per l’impugnazione decorresse dalla conoscenza del verbale d’asta di aggiudicazione provvisoria del 6.3.2003, essa sarebbe avvenuta solo a seguito della sua ricezione, come da missiva spedita dall’Opera Pia in data 14.3.2003.
18.1.- Osserva in proposito la Sezione che il bando d’asta di cui trattasi prevedeva, tra l’altro, che l’aggiudicazione non sarebbe stata “ impegnativa per l’Amministrazione se non dopo le approvazioni di legge ”.
Con verbale d’asta per la vendita del fondo di