Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2017-07-24, n. 201701737

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2017-07-24, n. 201701737
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701737
Data del deposito : 24 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="6add3139-23b3-5113-82b0-7de80a863363" href="/decisions/itcsabpj2um31su9rh7">N. 02912/2013</a> AFFARE

Numero 01737/2017 e data 24/07/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 luglio 2017




NUMERO AFFARE

02912/2013

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- avverso la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento anno 2009.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 160727 del 7 giugno 2013 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere A P;


1. Il Ministero della difesa ha riferito, per quel che qui interessa, quanto segue.

Il capitano di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, in servizio permanente effettivo -OMISSIS-, preso in esame in sesta valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per il 2009, fu giudicato idoneo ma non iscritto in quadro perché collocato al -OMISSIS- posto della graduatoria di merito e, quindi, fuori dal numero (27) degli ufficiali da iscrivere nel predetto quadro (aliquota: 256;
punto di merito: -OMISSIS-).

Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, se ne rileva l’inammissibilità per la mancata produzione, da parte del ricorrente, della prova dell’avvenuta notifica del gravame ad almeno un controinteressato. Infatti, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario, deve essere proposto nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
nel detto termine, il ricorso deve essere notificato, nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali, ad almeno uno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione _all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, direttamente ó mediante notificazione o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Orbene, pur essendoci a tergo dell’originale del ricorso la relata ‘di notifica à mezzo posta al controinteressato -OMISSIS-, il relativo avvisò di ricevimento non è mai stato prodotto dal ricorrente. (…).

Quanto al destinatario di rituale notifica e cioè il cennato parigrado -OMISSIS-, nei confronti, del quale il -OMISSIS- nemmeno eccepisce la disparità di trattamento, è appena il caso di osservare che trattasi, comunque, di ufficiale non iscritto nel quadro di avanzamento per il 2009, sicché il ricorso è comunque inammissibile.

2. L’eccezione di inammissibilità formulata dal Ministero della difesa è fondata, non tanto per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, quanto per l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di un effettivo controinteressato. Dalla documentazione versata in atti (decreto del Direttore generale del personale militare datato 8 maggio 2009, articolo 2) emerge che: “Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è formato, per l’anno 2009, il quadro di avanzamento, a scelta, al grado di Capitano di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore in servizio permanente effettivo, iscrivendovi i sottonotati Capitani di fregata”.

L’elenco contiene 26 ufficiali, l’ultimo dei quali era il capitano di fregata -OMISSIS-. Tale ufficiale era il controinteressato al quale doveva essere notificato il ricorso perché, in caso di accoglimento, era il soggetto escluso dalla graduatoria.

L’omessa notificazione a tale soggetto determina l’inammissibilità del ricorso.

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