Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2012-09-12, n. 201203633

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2012-09-12, n. 201203633
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203633
Data del deposito : 12 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06321/2012 REG.RIC.

N. 03633/2012 REG.PROV.CAU.

N. 06321/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6321 del 2012, proposto da:


G M, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;


contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice del Concorso Per Dirigenti Scolastici Operante c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

nei confronti di

Gerardo Magro;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia, Sezione II n. 00511/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Rascazzo.;


Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, che le contestazioni sollevate dalla parte odierna appellante non si prestano ad una prognosi di esito favorevole, risultando, prima facie condivisibili le articolate considerazioni al riguardo espresse dal giudice di prime cure;

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