Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-10-12, n. 201007411

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-10-12, n. 201007411
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201007411
Data del deposito : 12 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05569/2005 REG.RIC.

N. 07411/2010 REG.SEN.

N. 05569/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5569 del 2005, proposto da:
L A e M G nella qualità di legali rappresentanti della società Tlm Torneria Lorenzini Snc, rappresentati e difesi dagli avv. C D, F M, con domicilio eletto presso l’avv. F M in Roma, via Arezzo, 54;

contro

Comune di Vezzano Ligure, rappresentato e difeso dagli avv. F R, Romolo Reboa, con domicilio eletto presso l’avv.Romolo Reboa in Roma, via Flaminia 213;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01101/2004, resa tra le parti, concernente CHIUSURA ACCESSI A CAPANNONE E RISARCIMENTO DANNO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Comune di Vezzano Ligure;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2010 il cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati Defilippi e Trivelli, per delega dell'Avv. Reboa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con distinti ricorsi , i sigg. L A e M G, legali rappresentanti della società TLM titolare di contratto di locazione di una porzione di immobile sito in via provinciale Forcola nel Comune di Vezzano Ligure ed adibito ad attività di torneria, adivano il Tar Liguria per sentir annullare l’ordinanza contingibile ed urgente n. 65 R.O. del 19.06.2001 con cui il Sindaco ordinava la chiusura di tutti gli accessi comunicanti con lo spazio di tunnel sovrappasso dell’oleodotto militare Valmolinello Valmagra e chiedevano il risarcimento del danno subito per effetto del provvedimento.

Il Tar , riuniti i ricorsi, li respingeva , riconoscendo nella specie sussistente la minaccia alla pubblica incolumità connessa al funzionamento dell’oleodotto attestata dal Comando dei Vigili del Fuoco, ovviabile anche a distanza di tempo, in caso di perdurante pericolo, attraverso il provvedimento d’urgenza.

Hanno proposto appello gli interessati, assumendo che il tunnel era stato edificato nel rispetto delle norme sulla sicurezza e previa concessione edilizia , che la situazione di pericolo latente era stata evidenziata dall’Aeronautica Militare al Comune di Vezzano Ligure già nel 1984 e che il Comune aveva esperito idonee indagini tecniche concedendo alla Società locatrice tutte le necessarie autorizzazioni, che dal 1984 l’oleodotto non aveva mai costituito ragione di pericolo, sicchè la sentenza si dimostrava erronea per non aver attribuito rilevanza giuridica al grave ritardo con il quale era stato adottata l’ordinanza, che per i suoi connotati di contingenza ed urgenza non poteva essere impiegata per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti. Censuravano la decisione per insufficiente ed erronea motivazione sia in relazione alla valutazione del pericolo, sia per il ritardo di circa venti anni dell’ordinanza rispetto all’insorgenza del pericolo paventato, il che escluderebbe la necessità e l’urgenza di fronteggiare il presunto pericolo.

Inoltre, la nota dei Vigili del Fuoco in data 25.5.2001 attesterebbe che le misure di protezione adottate dagli appellanti per rilevare la presenza di vapori di gas sarebbero idonee a superare ogni rischio.

Il provvedimento , stabilendo la chiusura di tutti gli accessi allo stabile utilizzato dalla TLM, lederebbe , per l’impossibilità di svolgere l’attività produttiva, l’art. 41 ed i principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione.

Gli appellanti hanno chiesto ,pertanto , in riforma della sentenza impugnata , l’annullamento dell’ordinanza n. 65/01, la disposizione di provvedimenti volti a consentire la ripresa dell’attività da parte della società TLM, la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti nella misura di lire 273.000.000 o nella diversa misura da accertare in sede tecnica.

Si è costituito con controricorso il Comune appellato, riepilogando la complessa vicenda interessante il tunnel e sottolineando ,oltre alla prevalenza dell’interesse pubblico alla prevenzione di rischi per la pubblica incolumità rispetto a quello privato, i limitati effetti dell’ordinanza, riguardante la chiusura degli accessi dell’immobile al tunnel, ovviabile attraverso la creazione di diversi accessi .Ha chiesto pertanto la reiezione del gravame.

All’udienza del 2 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Risulta dalla documentazione in atti che i locali condotti dagli appellanti , titolari della TLM svolgente attività di torneria, posti al piano terra di un più ampio capannone, hanno accesso da un tunnel di sovrappasso di un oleodotto militare.

Con nota del 25 maggio 2001, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di La Spezia comunicava al Sindaco del Comune di Vezzano Ligure che il valore di rischio legato alla presenza dell’oleodotto era compatibile con lo svolgimento delle attività all’interno del fabbricato in presenza di impianti di protezione attiva nella zona del tunnel, purchè, “al fine di escludere la presenza di possibili cause incidentali esterne all’oleodotto, lo spazio di tunnel sovrappasso dell’oleodotto venga considerato area di rispetto e pertanto interdetto a qualsiasi uso, con interdizione al transito veicolare e con divieto di deposito di materiali o sosta veicoli, nonché eliminando tutte le eventuali comunicazioni ed accessi con attività poste a piano terra”.

Sulla base di tale nota, il Sindaco di Vezzano Ligure emanava ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 l’ordinanza n. 65 del 19 giugno 2001, ordinando a tutte le ditte poste al piano terra del fabbricato, tra cui la TLM, la chiusura immediata di tutti gli accessi comunicanti con lo spazio di tunnel di sovrappasso dell’oleodotto, da considerarsi area di rispetto interdetta.

Deve valutarsi la fondatezza dell’appello avverso la sentenza del Tar Liguria incentrato sulla erronea valutazione da parte del Tar della sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento contingibile ed urgente in riferimento alla sussistenza del pericolo ed al ritardo con cui l’ordinanza sarebbe stata adottata avuto riguardo alla realizzazione del tunnel.

L’appello è infondato.

Quanto alla sussistenza del pericolo, il Collegio non può che osservare che il pericolo rilevato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco su cui si basa l’ordinanza impugnata non attiene alle modalità di realizzazione del tunnel o del capannone e non riguarda lo svolgimento nei locali condotti dagli appellanti dell’attività produttiva, bensì l’uso, ai fini dell’accesso a tali locali, del tunnel di sovrappasso dell’oleodotto . Non assume rilievo, pertanto, la circostanza pacifica che il tunnel ed il capannone fossero stati edificati in presenza delle necessarie autorizzazioni da parte del Comune, ma quella che l’accesso ai locali avvenisse esclusivamente dal tunnel di cui i Vigili del Fuoco richiedono, come condizione di compatibilità del rischio, che debba essere garantita l’inaccessibilità per motivi di sicurezza ed incolumità.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto l’ordinanza conforme ai piani principi per cui “presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile del Sindaco sia la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica” (Cons. St. Sez. V, 28.9.2009, n.5807). Nella specie, la sussistenza del pericolo è attestata dalla nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che correla la compatibilità del rischio dello svolgimento di attività produttive all’interno dei locali all’assoluta inaccessibilità e chiusura di ogni accesso dal tunnel.

Quanto al tempo trascorso dal momento in cui era stato conosciuto il pericolo latente provocato dalla presenza dell’oleodotto, deve affermarsi, in aderenza ad un consolidato indirizzo (Cons. St. Sez. V, n.5807/2009 cit;
28.3.2008, n. 1322;
7.9.2007, n. 4718;
Sez. VI, 7.10.2008, n. 4812;
), che l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di pericolo che non sia possibile fronteggiare con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento. La circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo non rende illegittimo l’esercizio di tale potere, in quanto il trascorrere del tempo non priva l’autorità preposta al potere-dovere di intervenire al fine di prevenire il danno alla incolumità pubblica, che anzi può risultare aggravato dal trascorrere del tempo. Il presupposto necessario per l’adozione dell’ordinanza consiste nell’attualità del pericolo al momento in cui intervenga il provvedimento, non rilevando il tempo trascorso dalla sua insorgenza .

Nella specie, peraltro, il pericolo già da tempo noto è stato considerato fronteggiabile attraverso la garanzia dell’inaccessibilità del tunnel e della chiusura di ogni accesso solo con la citata nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha reso urgente l’intervento a tutela dell’incolumità pubblica attraverso la misura adottata.

Anche la supposta violazione delle norme costituzionali a garanzia della attività economica e del buon andamento dell’amministrazione non sussiste ove si consideri che, come correttamente rilevato dal Comune, il provvedimento non inibisce definitivamente l’attività imprenditoriale consentendo l’adozione di interventi tecnici (come l’apertura di diversi accessi) idonei a garantire la sua ripresa compatibilmente con le superiori esigenze di tutela dell’incolumità cui è preordinato il provvedimento impugnato.

La conferma della sentenza di primo grado in ordine alla legittimità dell’ordinanza sindacale comporta, conseguentemente, anche il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

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