Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-19, n. 202200336
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2022
N. 00336/2022REG.PROV.COLL.
N. 06799/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6799 del 2010, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Corte dei Conti, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore , nonché dal Ministero dell’economia e finanze e dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, pure per legge domiciliata presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
- la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M, M S e Stefano Astorri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato M M in Roma, viale della Letteratura, n. 30;
- Snac (Sindacato Nazionale Autori e Compositori), Anem (Associazione Nazionale Editori Musicali), Uns (Unione Nazionali Scrittori), Aidac (Associazione Italiana Dialogisti Adattatori Cinetelevisivi), Art (Associazione Registi della Fiction Televisiva), Sns (Sindacato Nazionale Scrittori), Fem (Federazione Autori Musicali), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché i signori Simona Fasulo, Maria Flavia Tolnay, Giulio Peretta, Emidio Greco, Eleonora Di Fortunato, Mario Paolinelli, Fabio Massimo Cantini, Maria Giuliana Nava, Antonio Coggio, Claudio Mattone, Alessandro Occhipinti, Ennio Morricone, G C P e M C, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma (Sezione I), n. 5291 del 27 maggio 2009, resa inter partes , concernente il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha disposto l’assoggettamento della S.I.A.E. al controllo della Corte dei Conti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il consigliere G S e, uditi per le parti, gli avvocati Domenico Luca Scordino, Stefano Astorri e M S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 3490 del 2006, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) aveva chiesto l’annullamento del D.P.C.M. del 9 febbraio 2006, con cui è stata dichiarata sottoposta al controllo gestionale della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 21 marzo 1958 n. 259.
2. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto la mancata comunicazione dell’avviso di avvio procedimentale e l’insussistenza dei presupposti per la sua sottoposizione al controllo della Corte dei Conti, non beneficiando di alcuna contribuzione pubblica, oltre che la contraddittorietà con precedenti valutazioni e la violazione del giudicato formatosi su precedenti sentenze del Tribunale di Roma e della Corte di cassazione a Sezioni Unite.
3. Intervenivano ad adiuvandum lo S.N.A.C. (Sindacato Nazionale Autori e Compositori), l’A.N.E.M. (Associazione Nazionale Editori Musicali), l’U.N.S. (Unione Nazionali Scrittori), l’A.I.D.A.C. (Associazione Italiana Dialogisti Adattatori Cinetelevisivi), l’A.R.T. (Associazione Registi della Fiction Televisiva), lo S.N.S. (Sindacato Nazionale Scrittori) e la F.E.M. (Federazione Autori Musicali) mentre intervenivano ad opponendum i signori G C P e M C.
4. Costituitesi la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte dei Conti resistendo, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
- sussiste la denunciata violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 “ concernente l’obbligo della P.a. di dare previa comunicazione agli interessati dell’avvio dei procedimenti che li riguardino ”;
- non sussistono i presupposti per la sottoposizione a controllo della Corte dei Conti, in quanto essa viene fatta discendere, come esposto nell’impugnato decreto, non dalla contribuzione in favore dell’Ente bensì dall’attività di riscossione da essa svolta quando invece “ Trattasi, a ben vedere, di incombenze che, come si è già rilevato, presentano aspetti di indubbia delicatezza ed importanza, che però non danno luogo all’erogazione di “contributi” (e ancor meno entrate tributarie) nel senso tecnico richiesto dall’art. 2 della legge n. 259/58, ma, piuttosto, di corrispettivi ovvero “provvigioni” (per usare la dicitura della recente legge 18 agosto 2000 n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore), vale a dire forme di controprestazione di specifici compiti svolti ”;
- inoltre “ le entrate della ricorrente si risolvono nei proventi dell’attività di impresa di servizi svolta dalla medesima ”.
5. Avverso tale pronuncia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte dei Conti, il Ministero dell’economia e finanze e il Ministero per i beni e le attività culturali hanno interposto appello, notificato il 12 luglio 2010 e depositato il 27 luglio 2010, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 5-16), quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale nel ritenere sussistente la denunciata violazione procedimentale sia perché la norma di cui al richiamato art. 7 non si applica, tra l’altro, agli atti generali, quale è l’impugnato decreto, sia perché questo è espressione di un potere vincolato e comunque il contributo che la S.I.A.E. avrebbe potuto offrire sarebbe stato ininfluente così da risultare applicabile il principio di cui all’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, tanto più che il contraddittorio si sarebbe comunque realizzato nel corso degli anni nell’ambito del giudizio svoltosi presso il giudice civile;
II) avrebbe errato il Tribunale anche nel ritenere insussistenti i presupposti per la sottoposizione dell’Ente al controllo della Corte dei Conti attesi i “ contributi ” che sono riscossi a carico dei cittadini con continuità dalla S.I.A.E. in relazione alle varie attività istituzionali dell’ente connesse sia ai diritti d’autore sia ai prelievi percepiti per varie attività e in particolare quella di cui art. 181- bis della legge n. 633/1941 (come nel caso dell’apposizione del bollo a secco sui frontespizi delle opere a stampa);
III) il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il quarto motivo del ricorso di primo grado, col quale veniva dedotta la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del tribunale ordinario, palesandosi quale azione d’ottemperanza invece che impugnatoria.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, la declaratoria d’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso di primo grado.
7. In data 6 agosto 2010 la S.I.A.E. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
8. In data 19 maggio 2020, parte appellata ha depositato documenti ritenuti utili ai fini della decisione e, in particolare, una relazione sulla natura dei contributi ricevuti dalla S.I.A.E., il conto economico e lo Statuto dell’Ente 2018.
9. In data 28 maggio 2020, parte appellata ha depositato memoria insistendo per la reiezione dell’opposto ricorso in appello in considerazione della natura dei contributi percepiti dall’Ente quali provvigioni invece che tributi e per la intervenuta liberalizzazione dell’attività di intermediazione dei diritti.
10. In data 10 giugno 2020, parte appellante ha, a sua volta, depositato memoria formulando istanza di autorizzazione al suo deposito tardivo rispetto al termine di cui all’art. 73 c.p.a..
11. Parte appellata, in data 9 ottobre 2020, ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
12. Con ordinanza n. 8286 del 23 dicembre 2020, il Collegio ha disposto istruttoria al fine di acquisire “ dettagliata e documentata relazione della S.I.A.E. in ordine all’entità dei flussi economici derivanti da tutte le entrate coattive di natura tributaria e paratributaria con riferimento al quinquennio antecedente alla data cui risale il decreto impugnato in prime cure, corredata dalle eventuali osservazioni di parte appellante alla quale il testo della relazione medesima verrà all’uopo tempestivamente inoltrato ”.
13. In data 19 gennaio 2021, la S.I.A.E. ha depositato agli atti del giudizio la richiesta relazione istruttoria e la lettera, di pari data, inviata all’Avvocatura dello Stato per le proprie “ eventuali osservazioni ”.
14. Con la successiva ordinanza n. 6159 del 1° settembre 2021, il Collegio - avendo rilevato “ che la relazione prodotta (alla quale è allegata relazione della Società di revisione Ernst & Young) non contiene esatta indicazione, sebbene richiesta dal Collegio, dell’entità dei flussi finanziari derivanti dalle entrate ivi indicate e segnatamente: - le somme di spettanza di S.I.A.E. in relazione all’attività di Intermediazione del diritto d’autore, svolte ex art. 180 l. n. 633/1941; - le somme percepite da S.I.A.E. in relazione alle attività di cui all’art. 181 comma 2 legge n. 633/1941 e di cui all’art. 7 comma 3 del d.lgs. 419/1999; - il contrassegno (c.d. “bollino”) di cui all’art. 181-bis legge n. 633/1941 - ha quindi disposto “ che siano acquisite e trasmesse tali informazioni integrative a cura di S.I.A.E., che provvederà a tempestivamente inoltrarle a parte appellante ed a depositarle agli atti del giudizio entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ”.
15. In data 28 settembre