Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-12-29, n. 202008491
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2020
N. 08491/2020REG.PROV.COLL.
N. 03631/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3631 del 2020, proposto da D G, rappresentata e difesa dall’Avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi, n. 7/2;
contro
L N, G S, rappresentati e difesi dall’Avvocato C M, dall’Avvocato G S e dall’Avvocato L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato C A M in Genova, via Palestro, n. 2/3;
C G, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ordine degli Avvocati di Savona - Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Battista Troccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 214 del 17 aprile 2020 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, resa tra le parti, concernente l’annullamento, anche inaudita altera parte ex art. 56, comma 1., c.p.a., dell’atto di designazione dell’Avvocato D G quale segretario coadiuvante del commissario straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Savona.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Savona e di L N e di G S;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il Consigliere M N, mentre nessuno è comparso per le parti, che non hanno chiesto di discutere la causa oralmente da remoto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente contenzioso prende le mosse dal reclamo presentato dagli odierni appellati, gli avvocati C G, L N e G S, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense – CNF (di qui in avanti, per brevità, solo CNF), in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona per il quadriennio 2019/2022.
1.1. Con la sentenza n. 8 del 2020, il CNF ha accolto in parte la domanda, dichiarando la decadenza di alcuni consiglieri neoeletti, tra cui l’odierna appellante, l’avvocato D G, per violazione del divieto di cui all’art. 3 della legge n. 113 del 2017, secondo cui « i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi », e prevedendo il subentro dei primi tra i non eletti.
1.2. Contro la pronuncia, tanto gli odierni appellati quanto l’appellante, tra gli altri, hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione.
1.3. Nella seduta del 10 febbraio 2020 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona, i primi candidati non eletti sono stati proclamati consiglieri, ma nella stessa occasione la maggioranza dei membri dell’organo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.
1.4. Di conseguenza, con decreto del 10 marzo 2020, il Ministro della giustizia ha sciolto il Consiglio, nominando un commissario straordinario con l’incarico di convocare l’assemblea per le nuove elezioni entro centoventi giorni, come previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n. 247 del 2012.
1.5. Con proprio provvedimento del 17 marzo 2020, il Commissario ha designato l’attuale appellante quale segretario.
2. Contro tale atto sono insorti avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria C G, L N e G S, chiedendone l’annullamento e domandando la concessione di tutela cautelare, anche in sede monocratica e inaudita altera parte .
2.1. Con il decreto n. 82 del 2020, il Presidente della II Sezione del Tribunale ha sospeso la nomina censurata, fissando per la trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 16 aprile 2020.
2.2. In seguito, si è costituita D G, svolgendo una serie di eccezioni preliminari (difetto di legittimazione e interesse ad agire dei ricorrenti; difetto di giurisdizione; inammissibilità della domanda, ove intesa quale azione di ottemperanza; nullità del ricorso) e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnativa e dell’istanza cautelare, in quanto il limite dei due mandati riguarderebbe unicamente le cariche elettive e non sarebbe applicabile al diverso incarico di segretario del commissario straordinario.
2.3. Si è costituito anche l’Ordine degli Avvocati di Savona, chiedendo la revoca del decreto cautelare e invocando, quale sopravvenienza, l’emergenza sanitaria da Covid-19.
2.4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con la sentenza n. 214 del 17 aprile 2020, ha accolto il ricorso di C G, L N e G S e ha annullato la nomina di D G.
2.5. Il primo giudice ha osservato che il commissario straordinario, nell’esercitare la facoltà, concessagli dall’art. 33, comma 4, della legge n. 247 del 2012, di scegliere il segretario, è tenuto a rispettare – oltre al requisito di natura “soggettiva” dell’iscrizione all’albo della persona designata – anche i principi d’imparzialità e buon andamento, da declinarsi, nel caso di specie, tenendo conto dei compiti in cui questi dovrà coadiuvarlo e, cioè, l’organizzazione delle nuove elezioni e l’esercizio delle funzioni che nell’ordinario spettano al Consiglio.
2.6. È in questa prospettiva che occorrerebbe affrontare la questione ermeneutica che viene in rilievo in questo giudizio, ovvero se, a svolgere il ruolo di segretario, possa essere nominato un avvocato che, avendo svolto le funzioni di consigliere per due mandati consecutivi (circostanza di fatto pacifica tra le parti), ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 113 del 2017 non potrebbe più ricoprire tale carica prima che sia trascorso un numero di anni uguale agli anni in cui ha