Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-31, n. 202200668
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00668/2022REG.PROV.COLL.
N. 07251/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7251 del 2015, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
il signor E S, rappresentato e difeso dagli avvocati C A ed E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma (Sezione I bis ), n. 524 del 14 gennaio 2015, resa inter partes , concernente la restituzione di somme corrisposte a titolo di premio di congedamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor E S;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti, l’avvocato E S e l’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è rappresentato dall’Atto Dispositivo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo del 5 ottobre 2012, con cui veniva disposta la restituzione di somme precedentemente corrisposte al signor E S, ufficiale dei Carabinieri in ferma prefissata.
2. Avverso tale atto, questi aveva proposto il ricorso n. 1356/2013, innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, chiedendone l’annullamento perché la pretesa sarebbe prescritta, in ogni caso priva di fondamento per la sussistenza del diritto al premio, e comunque perché la somma sarebbe stata erroneamente computata.
3. Costituitosi il Ministero della difesa, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione I bis ), dopo aver accolto la domanda cautelare (ordinanza n. 4057/2013 del 17 ottobre 2013) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell’Amministrazione al recupero dell’indebito secondo il termine quinquennale;
- ha condannato il Ministero al rimborso delle spese di lite (€ 2.000,00).
4. In particolare, il T.a.r. ha evidenziato che “ a differenza di quanto accade per gli ufficiali di complemento di prima nomina, il servizio prestato non è riconducibile all’adempimento degli obblighi di leva ma, come detto, volontario e assimilabile ad un vero e proprio rapporto di lavoro ” cosicché il premio di congedamento ex art. 38 della legge n. 574/1980 sarebbe qualificabile come indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro; ne consegue che, a parere del T.a.r., troverebbe applicazione il regime della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto appello, notificato il 10 luglio 2015 e depositato il 20 agosto 2015, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 5-7), l’erroneità della sentenza non avendo il T.a.r. considerato che il diritto alla ripetizione di emolumenti indebitamente corrisposti è sottoposto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in accoglimento dell’appello, l’annullamento dell’impugnata sentenza.
7. In data 2 settembre 2015, il signor E S si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni anche al fine di eccepire l’inammissibilità di questioni nuove introdotte solo in sede d’appello, l’inapplicabilità al caso di specie della norma di cui all’art.1796 d.lgs. n. 66/2010, l’insussistenza di alcuna azione di recupero nonché al fine di tempestivamente riproporre i motivi di primo grado non esaminati, evidenziando che:
- vi sarebbe una differenza ontologica tra Ufficiale in ferma prefissata e Ufficiali di complemento in quanto solo per i primi il rapporto è ab initio di natura volontaria;
- il computo della somma sarebbe affetto da incertezza ed erroneità.
8. Con ordinanza cautelare n. 3381 del 30 luglio 2015, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata con la seguente motivazione: “ Ritenuto che il gravame appare assistito da fumus in relazione alla prescrizione del credito rilevata in primo grado dalla sentenza impugnata. Considerato tuttavia che i motivi assorbiti qui riproposti da parte appellata inducono, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, all’accoglimento della domanda cautelare, ai soli fini della fissazione del giudizio di merito in tempi brevi ”.
9. Nel corso del presente giudizio, parte appellata ha formulato istanza di deferimento all’Adunanza plenaria, per la quale ha insistito anche in prossimità dell’udienza di merito, unitamente alle altre questioni pure sollevate e sopra sintetizzate.
10. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica del 7 dicembre 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.
11. L’appello principale, proposto dal Ministero è fondato, ma, per le ragioni che si diranno, la sentenza di primo grado è meritevole di conferma con diversa motivazione.
11.1 La questione sollevata, per inficiare la statuizione recata dall’impugnata sentenza, con la quale il T.a.r. ha dichiarato la prescrizione del credito restitutorio avanzato dal Ministero, va risolta in senso adesivo alle prospettazioni dell’appellante dovendosi distinguere tra il credito per la prestazione lavorativa, per il quale si applica il termine di prescrizione quinquennale, ed il credito che spetta all’Amministrazione per conseguire il rimborso delle somme a tale titolo indebitamente corrisposte, per il quale si applica il termine decennale. Per il primo aspetto, va infatti rilevato che effettivamente il premio di congedamento