Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-01-21, n. 201900214

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-01-21, n. 201900214
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900214
Data del deposito : 21 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2019

N. 10359/2018 REG.RIC.

N. 00214/2019 REG.PROV.CAU.

N. 10359/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10359 del 2018, proposto da


F S, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Miur - Dipartimento per il Sistema Educativo Istruzione e Formazione - Direz. Gen. per il personale Docente Scolastico, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Reginale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Valle D'Aosta non costituiti in giudizio;

nei confronti

Anna Maria Belle' non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05856/2018, resa tra le parti, concernente procedura concorsuale semplificata FIT per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado - requisiti di ammissione - esclusione dei docenti che non hanno conseguito l'abilitazione TFA -mcp;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige e di Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati Gabriella D’Avanzo dell'Avvocatura Generale dello Stato;


- rilevato che, analogamente ai precedenti resi a partite dall’esito della camera di consiglio del 20 settembre 2018, il Collegio ritiene, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, che le esigenze cautelari degli appellanti possano ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante la definizione nel merito, che dovrà essere la più sollecita possibile, della presente controversia innanzi al primo giudice, ai sensi dell’art. 55, comma 10, all’esito della decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione sollevata con la citata ordinanza n. 5134 del 2018;

- considerato che, analogamente ai precedenti, sussistono giusti motivi tali da giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.

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