Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-11-14, n. 201907820
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Pubblicato il 14/11/2019
N. 07820/2019REG.PROV.COLL.
N. 01966/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2009, proposto dal signor R P, rappresentato e difeso dall’avvocato S P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A T in Roma, via Filippo Corridoni, n.19;
contro
il Comune di Cepagatti, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D V in Roma, viale Angelico, n. 103;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 98/2008, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli articoli 35, comma 1, 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti l’avvocato S P e l’avvocato Giuseppe Pecorilla, su delega dell’avvocato G C;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor R P ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, sezione prima, numero 98 del 9 febbraio 2008, con cui è stato rigettato il ricorso di primo grado n. 588 del 1999, che il predetto soggetto aveva veicolato contro il provvedimento del Comune di Cepagatti n. 8030 del 29 maggio 1999 di diniego di concessione edilizia in sanatoria con riferimento a una tettoia per deposito attrezzi e macchine esterna a un fabbricato adibito ad attività artigianale e commerciale (officina e locale di vendita di pezzi di ricambio), già precedentemente condonato. Il collegio di primo grado ha altresì condannato l’interessato al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale, delle spese di lite, liquidate in euro 2000.
2. Il Comune di Cepagatti si è costituito in giudizio e ha eccepito in via pregiudiziale l’irricevibilità dell’appello per tardività. In particolare, l’amministrazione ha rappresentato e documentato di aver notificato la sentenza di primo grado il 22 febbraio 2008 (notifica perfezionatasi in tale data per il destinatario, avvocato difensore e domiciliatario in primo grado), mentre l’appello è stato notificato il 9 marzo 2009.
In subordine, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello siccome infondato.
Per la parte privata, si è costituito, con atto depositato il 5 dicembre 2012, un nuovo difensore in sostituzione del precedente.
3. All’udienza pubblica del 12 novembre 2019, il difensore della parte appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello.
Alla medesima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Pregiudizialmente, il Collegio osserva che la procura conferita a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore, depositato il 5 dicembre 2012, non menzione espressamente il potere di rinunciare all’impugnazione. Al riguardo giova precisare che la formula ivi contenuta (« con le più ampie facoltà di legge, dando fin d’ora per rato e valido il suo operato ») non è sufficiente a legittimare un potere così esteso tale da ricomprendere anche l’emanazione di un atto contrario a quello d’impugnazione.
Quanto dichiarato dal difensore dell’appellante invera, al più, un consistente indizio del venire meno dell’interesse a ricorrere.
5. Ciò posto, si rileva che comunque l’appello è irricevibile per tardività.
Al riguardo si osserva risulta dagli atti che la sentenza di primo grado sia stata notificata il 22 febbraio 2008 a mani di una segretaria di studio di uno dei due avvocati difensori – nonché domiciliatario – in primo grado dell’odierno appellante, mentre l’appello è stato notificato il 9 marzo 2009, ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, previsto ratione temporis dall’articolo 36, comma 1, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (attualmente riproposto dall’articolo 92, comma 1, del codice del processo amministrativo), con conseguente tardività dell’impugnazione.
6. La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.