Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2015-03-30, n. 201501001
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Numero 01001/2015 e data 30/03/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 19 marzo 2015
NUMERO AFFARE 00414/2015
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante “
Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
”.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 27 febbraio 2015, pervenuta alla segreteria della Sezione il 12 marzo 2015, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C B.
Premesso.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in data 12 marzo 2015, ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento in epigrafe, volto a disciplinare “ le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ”.
In proposito, il Dicastero proponente ha riferito che il citato schema di regolamento è volto a novellare la disciplina relativa al sistema di accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria recata dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 105 del 30 giugno 2014 - con conseguente abrogazione della previgente normativa - il quale, a partire dall’a.a. 2013/2014, ha previsto una procedura di ammissione alle precitate scuole basata su una graduatoria nazionale, stilata a seguito del superamento di una prova selettiva unica a livello nazionale.
Inoltre, il medesimo Ministero ha chiarito che detto schema è stato predisposto - dopo aver consultato “ le associazioni dei medici specializzandi ” - al fine di superare alcune criticità emerse “ a seguito dello svolgimento, per la prima volta nel 2014, di tale procedura centralizzata ”.
Infine, il citato Dicastero ha precisato che le modifiche introdotte tramite lo schema di regolamento sono volte: al contenimento dei tempi di espletamento del concorso;al “ miglioramento della procedura di selezione ” degli aspiranti specializzandi;all’attribuzione alla parte generale della prova di una maggiore caratterizzazione pratico-applicativa nonché allo “ scorrimento più agevole delle graduatorie, consentendo la successiva immatricolazione dei candidati in tempo utile per l’inizio delle attività didattiche ”.
Quanto al contenuto dello schema di regolamento, l’Amministrazione ha riferito che lo stesso si compone di 7 articoli, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:
- articolo 1 (“ Oggetto e definizioni ”) che definisce l’oggetto dell’intervento normativo e riporta le definizioni utilizzate all’interno dello schema di regolamento;
- articolo 2 (“ Ammissione alla scuola ”) che disciplina l’ammissione alle scuole di specializzazione - cui possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia - individuando i contenuti del bando di concorso, i tempi per lo svolgimento delle prove, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché quelle per la scelta della sede;
- articolo 3 (“ Prova d’esame ”) che stabilisce le modalità di svolgimento della prova d’esame, unica a livello nazionale, specificando che l’organizzazione delle prove a livello locale compete alle Università presenti sul territorio mentre al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca compete il coordinamento generale sull’organizzazione di dette prove;
- articolo 4 (“ Commissione nazionale ”) che disciplina la composizione e le funzioni della Commissione nazionale, preposta alla validazione dei quesiti e all’approvazione della graduatoria unica nazionale;
- articolo 5 (“ Valutazione dei titoli di studio e graduatoria ”) che disciplina i criteri che dovranno essere applicati dalla Commissione nazionale di cui all’art. 4 nella valutazione dei titoli di studio e del curriculum dei partecipanti;
- articolo 6 (“ Abrogazioni ”) che prevede l’abrogazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 105 del 2014 a decorrere dall’entrata in vigore dello schema di regolamento de quo ;
- articolo 7 (“ Disposizioni transitorie e finali ”) che dispone l’applicazione del presente schema di regolamento ai concorsi banditi in data successiva a quella della sua entrata in vigore.
Lo schema di regolamento in esame risulta, infine, corredato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.).
Considerato:
Lo schema di regolamento in esame - come in precedenza esposto - è volto a disciplinare “ le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ”, precedentemente regolate dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 105 del 30 giugno 2014, con conseguente abrogazione del regolamento da ultimo citato.
In particolare, le principali modifiche recate dallo schema di regolamento in esame concernono:
- l’art. 2, comma 1, tramite il quale il termine finale per la pubblicazione del bando del 28 febbraio di ciascun anno viene sostituito con quello del 30 aprile. Detto comma prevede, inoltre, che il bando relativo alla procedura selettiva in esame specifichi le “ istruzioni applicative ” in merito alle modalità di somministrazione e correzione delle prove d’esame da svolgere in via telematica presso le sedi decentrate. Nel medesimo comma è prevista la riduzione da 6 a 3 del numero di tipologie di scuola di specializzazione alle quali il candidato può concorrere, di cui fino ad un massimo di due tipologie nell’ambito della stessa area;
- l’art. 2, comma 3, il quale prevede che gli importi derivanti dai contributi di iscrizione versati dai candidati per la partecipazione al concorso possano essere utilizzati dal Ministero per coprire i costi derivanti dall’organizzazione della procedura concorsuale;
- l’art. 3, comma 1, tramite il quale si prevede che i settanta quesiti della parte generale, concernenti argomenti caratterizzanti il corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, debbano riguardare esclusivamente “ la formazione clinica del percorso di laurea ”. Il medesimo comma introduce anche la possibilità che il bando preveda “ la fissazione di un punteggio minimo ” per il superamento dell’intera prova d’esame - ivi compresa la parte della prova dedicata a valutare le competenze di tipo specialistico - superando così la precedente previsione che consentiva di stabilire un punteggio minimo solo per i settanta quesiti della parte generale della prova;
- l’art. 3, commi 2 e 3, il quale prevede che l’organizzazione delle prove a livello locale competa alle Università presenti sul territorio, che il rimborso dovuto agli Atenei per le spese sostenute sia effettuato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in rapporto al numero di candidati assegnati al singolo Ateneo per lo svolgimento della prova d’esame e che il coordinamento generale sull’organizzazione delle prove d’esame in sede locale spetti al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- l’art. 4, comma 1, tramite il quale si prevede che la Commissione nazionale sia composta da “ almeno 5 ” professori universitari per ciascuna area;
- l’art. 5, comma 1, lettera b), punto b.1), il quale tra i criteri di valutazione del curriculum dei partecipanti, sostituisce quello della media aritmetica complessiva degli esami sostenuti con quello della media ponderata degli stessi, basata sul rapporto fra votazione e crediti formativi universitari (CFU).
Ciò posto, la Sezione rileva che, per quanto concerne la potestà regolamentale esercitata nella fattispecie in esame, essa trova il suo fondamento nell’art. 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il quale dispone che “ con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca) sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;d) all’esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria…”.
Con riferimento, invece, al merito dello schema di regolamento in epigrafe, la Sezione rileva, in via preliminare, di essere già intervenuta nella materia de qua con il parere n. 1682 del 2014, reso nell’Adunanza dell’8 maggio 2014, relativamente allo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 105 del 2014, formulando alcune osservazioni in merito al suo contenuto.
Rileva, inoltre, la Sezione che una parte di dette osservazioni è stata recepita in sede di approvazione definitiva del regolamento da ultimo citato.
In particolare, il parere di questo Consiglio di Stato ha rilevato, in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del n.105 del 2014, che risultava “ poco chiara la scelta di affidare la validazione dei quesiti (predisposti dalla Ministero con l’ausilio di soggetti dotati di comprovata esperienza in materia) a esperti nominati dal Ministro tra i professori di prima fascia e non alla Commissione nazionale di concorso ”, invitando il Dicastero proponente “ a riconsiderare l’opportunità di attribuire…. la validazione dei quesiti d’esame alla Commissione nazionale ” di cui all’art. 4 del decreto stesso.
La predetta osservazione è stata fatta propria dal Ministero proponente che, in sede di approvazione definitiva del d.m. n. 105 del 2014, ha riservato - all’art. 4, comma 1 - la validazione dei quesiti alla Commissione nazionale prevista dal medesimo articolo.
Inoltre, tramite il parere n. 1682 del 2014 questa Sezione ha, altresì, suggerito di “ aggiungere una disposizione che vieti lo scambio di sede tra i candidati ammessi alla specializzazione ”, al fine di “ dare stabilità alla graduatoria finale e di prevenire incertezze applicative nella fase di scorrimento della stessa ”: anche detta osservazione è stata fatta propria dal Ministero proponente che, tramite l’art. 5, comma 2 del regolamento n. 105 del 2014, ha esplicitamente disposto che “ tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione è precluso lo scambio di sede ”.
Le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 del d.m. n. 105 del 2014 sono state riprese anche nello schema di regolamento in epigrafe: la Sezione, pertanto, non ha ulteriori osservazioni da formulare in merito a dette disposizioni, che recepiscono quanto già rilevato dalla Sezione stessa tramite il parere n. 1682 del 2014.
A quanto precede deve, inoltre, aggiungersi che gli ulteriori rilievi contenuti nel parere da ultimo citato sono state recepiti dall’Amministrazione tramite lo schema di regolamento in esame.
Ciò riguarda innanzitutto l’art. 2, comma 1 dello schema di regolamento che prevede che il bando relativo alla procedura selettiva in esame specifichi le “ istruzioni applicative ” in merito alle modalità di somministrazione e correzione delle prove d’esame da svolgere in via telematica presso le sedi decentrate. Detta modifica, infatti, risulta conforme a quanto rilevato nel parere n. 1682 del 2014, il quale ha affermato che “ lo svolgimento delle prove di esame in via telematica presso sedi decentrate richiede specifiche e tassative predisposizioni tecnico-informatiche, volte a garantire affidabilità, trasparenza e uniformità sia nella somministrazione dei quesiti, sia nelle operazioni di correzione. Ne consegue la necessità di istruzioni applicative, da emanarsi a cura dei competenti organi ministeriali e alle quali occorre fare rinvio con apposita disposizione nell’articolato ”.
Analoghe considerazioni valgono, inoltre, per l’ulteriore modifica recata dal medesimo comma 1 dell’art.