Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-07, n. 202201644

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-07, n. 202201644
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201644
Data del deposito : 7 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2022

N. 01644/2022REG.PROV.COLL.

N. 01659/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2020, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,



contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la -OMISSIS-, Sezione 2^, n. -OMISSIS- del 4 novembre 2019, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. -OMISSIS-, proposto per l’ottemperanza della sentenza del medesimo T.a.r. n. -OMISSIS- del 24 maggio 2017, recante annullamento del decreto dirigenziale ministeriale n. -OMISSIS- del 29 settembre 2010 di diniego dei benefici economici di cui all’art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 (vittime del dovere).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l’appellante, l’avvocato Pier Paolo De Vizio in sostituzione dell’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero della difesa, con appello notificato il 4 febbraio 2020 e depositato il successivo 21 febbraio, ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la -OMISSIS-, Sezione 2^, n. -OMISSIS- del 4 novembre 2019, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. -OMISSIS-, proposto per l’ottemperanza della sentenza del medesimo T.a.r. n. -OMISSIS- del 24 maggio 2017, recante annullamento del decreto dirigenziale ministeriale n. -OMISSIS- del 29 settembre 2010 di diniego dei benefici economici di cui all’art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266/2005.

2. In particolare, con tale da ultimo richiamata pronuncia n.-OMISSIS-/2017, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso con cui al ricorrente era stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative, ai fini della concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati in relazione alle seguenti infermità :“ Insufficienza renale cronica stadio II-III da malattia di Berger, tiroidite autoimmune con ipotiroidismo in trattamento sostitutivo con rilievo di neoplasia microscopica renale di tipo papillare; soggetto iperteso ”. Con tale sentenza il T.a.r. aveva ritenuto fondata la censura con la quale si era denunciato che il parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio (C.V.C.S.) del 23 luglio 2019, sulla base del quale il diniego era stato formulato, non era assistito da adeguata motivazione, tant’è vero che il ricorso veniva accolto con espressa salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Il Ministero della difesa, all’esito dell’acquisizione del parere n. -OMISSIS-, emesso dal C.V.C.S. in data 26 marzo 2013, confermativo dei precedenti pareri, adottava il decreto n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2013, con cui veniva nuovamente rigettata l’istanza di concessione dei benefici previsti in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, avanzata dal signor -OMISSIS-. Avverso tale provvedimento, questi proponeva un nuovo ricorso, questa volta per ottemperanza, denunciando la nullità della nuova determinazione reiettiva, che veniva accolto dal T.a.r. con la su richiamata sentenza n. -OMISSIS- del 4 novembre 2019 con la conseguente nomina del commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.

3. A sostegno del gravame il Ministero della difesa ha dedotto quanto segue:

I) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. , in quanto il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto l’istanza di sospensione del giudizio proposta in primo grado ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la pendenza dinanzi al T.a.r. -OMISSIS- del ricorso n. -OMISSIS- avente ad oggetto il mancato riconoscimento da parte dell’amministrazione della dipendenza da causa di servizio delle stesse patologie sofferte dalla controparte che vengono in rilievo nel presente giudizio;

II) Vizio di motivazione in ordine alla rilevanza di fatti sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza n. -OMISSIS-/2017 del T.A.R. -OMISSIS- , in quanto nel corso del giudizio promosso dinanzi al

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi