Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2009-10-15, n. 200906337

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2009-10-15, n. 200906337
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200906337
Data del deposito : 15 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04157/2006 REG.RIC.

N. 06337/2009 REG.DEC.

N. 04157/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4157 del 2006, proposto da:
T B, rappresentato e difeso dagli avv. P N, R S, con domicilio eletto presso P N in Roma, via Agri 1;

contro

Provincia di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. A P, G C, E C, con domicilio eletto presso A P in Roma, viale Angelico N.103;

nei confronti di

T Alberto;

per la riforma

della sentenza del Tar Veneto - Venezia :sezione Ii n. 229/2006, resa tra le parti, concernente PROCEDURA SELETTIVA PER SPECIALISTI DI VIGILANZA - RIS. DANNO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2009 il dott. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 22 dicembre 2005, Tomasella Bruno chiedeva l’annullamento della graduatoria finale di merito della procedura selettiva per progressione verticale per titoli per il reclutamento di n. 8 specialisti di vigilanza – categoria D – posizione economica D1 , indetta con provvedimento 12 giugno 2001 n 32249 di prot. del Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo delle Risorse umane della Provincia di Venezia, approvata con determinazione 25 settembre 2001 n. 299 del Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane, nella parte in cui attribuisce al ricorrente punti 38,030 collocandolo al quattrodicesimo posto della citata graduatoria anziché assegnargli 51 punti collocandolo all’ottavo posto della graduatoria. Veniva anche avanzata domanda di risarcimento danni.

La prima doglianza attiene al mancato riconoscimento da parte della Provincia del punteggio spettante per il servizio prestato presso gli enti di provenienza come il Comune di Torino ed il Comune di San Donà di Piave in qualità di vigile urbano per una durata di 26 anni e 10 mesi, validi ai fini dell’attribuzione di 1,5 punti per anno e 0,125 punti per mese con un massimo di 40 punti.

Sicché il Tommasella reclama l’attribuzione di 40 punti .

Sostiene che la mancata attribuzione del punteggio viola l’art. 23 del contratto decentrato integrativo, che parla di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione e non nell’Amministrazione Provinciale di Venezia;
nonché dell’art. 6 comma 5 del d.p.r. 13 maggio 1987 n. 268, vigente all’epoca dei fatti, secondo cui il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata.

In ultimo sostiene che la mancata attribuzione di tale punteggio contrasta anche con l’art. 28 del CCNL comparto enti locali, e con l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che da un lato riconoscono al lavoratore trasferito …integralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenienza” e dall’altro confermano che, in caso di passaggio diretto di dipendenti dall’una ad altra amministrazione , il rapporto di lavoro continua senza interruzioni.

Si lamenta altresì il contrasto delle valutazioni della Commissione con i criteri di valutazione contenuti nel bando.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del punteggio per l’attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato il 21 giugno 1978 dalla Scuola per infermieri generici del Comitato provinciale di Torino della Croce Rossa italiana in contrasto con l’art. 35 comma 1 del vigente regolamento dei concorsi della Provincia di Venezia che prevede la valutazione delle abilitazioni professionali attinenti al posto messo a concorso.

Rileva che il riconoscimento di tale abilitazione avrebbe comportato l’attribuzione di un punto e, quindi, complessivamente di punti 51 con collocazione del ricorrente all’ottavo posto in posizione utile per la nomina.

Avanza il ricorrente anche domanda al risarcimento danni collegati al ritardo nell’acquisizione della categoria superiore quantificati nelle differenze retributive fra la posizione giuridico-economica rivestita e quella che avrebbe conseguito ove non vi fosse stata l’erronea valutazione dei suoi titoli in sede di procedura selettiva.

Con la sentenza impugnata ( n. 229 del 2006) il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso con motivazione sintetica che ritiene immuni da vizi di logicità i criteri per la valutazione dei servizi che hanno privilegiato i servizi svolti alle dipendenze dell’amministrazione provinciale.

Con l’appello in esame il Tommasella sottolinea di aver censurato l’azione amministrativa per vizi di violazione di legge e di regolamento o di precise disposizioni di contratto collettivo.

Critica la sentenza per aver ritenuto immune da vizi la valutazione tesa a privilegiare i servizi svolti presso la Provincia di Venezia.

In sostanza la Commissione avrebbe favorito i dipendenti della Provincia di Venezia rispetto a quelli provenienti da altre amministrazioni in violazione del canone costituzionale del buon andamento amministrativo.

Resiste la Provincia di Venezia.

All’udienza del 16 giugno 2009 la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

L’appello non è fondato.

Le doglianze del ricorrente ineriscono alla mancata valutazione di servizi diversi da quelli per i quali era stata indetta la procedura selettiva , ossia servizi resi come vigile urbano nei Comuni di Torino e San Donà di Piave mentre la procedura selettiva indetta è per la copertura di posti di specialista della vigilanza nella Polizia Provinciale .

Le mansioni di vigile urbano, ovviamente, per la loro natura e sostanza, non sono necessariamente ed automaticamente assimilabili alle mansioni svolte nella Polizia Provinciale, sicché può concordarsi con la tesi dell’amministrazione secondo la quale è questione rimessa alla propria discrezionalità nell’impostare il bando - e della commissione, nel fissare i criteri di valutazione dei titoli di servizio - quanto e come tenerne conto, ad es. qualificando gli stessi come altri servizi in profili attinenti prestati per la p.a. piuttosto che nei titoli di servizio aventi diritto all’assegnazione massima di punteggio ( i 40 punti reclamati dal ricorrente ).

Le mansioni da svolgere presso la polizia provinciale , che si occupa prevalentemente di diritto ambientale, implicano particolari conoscenze ( in materia di ambiente, caccia, pesca ecc. ) e particolari attitudini che non sono necessariamente dimostrate da qualsiasi altro servizio di vigilanza, solo perché svolto alle dipendenze di un’altra pubblica amministrazione, sia pure nello stesso ambito della polizia locale.

Quanto alle norme legislative , regolamentari e contrattuali che si assumono violate, richiamate nella parte in fatto della presente decisione, va rilevato che attengono al riconoscimento della continuità dei servizi prestati a favore della pubblica amministrazione, anche ai fini previdenziali e di calcolo dell’anzianità di servizio, senza che tuttavia le esigenze di conservazione dei diritti e dell’anzianità che si pongono in occasione dei trasferimenti e dei passaggi dei dipendenti da una ad altra amministrazione possano rilevare ai fini del riconoscimento delle specifiche esigenze di servizio richieste in una procedura selettiva per la selezione verticale volta ad accertare il possesso di capacità lavorative specifiche e di una speciale idoneità allo svolgimento di alcune peculiari funzioni.

L’attività del vigile urbano implica la conoscenza delle norme del codice della strada ed impegna in materia di edilizia ed urbanistica, solo occasionalmente mettendo a contatto con le specifiche e sempre più specialistiche tematiche del diritto ambientale.

In conclusione, la pretesa di vedere riconosciuto il servizio prestato come vigile come se fosse il medesimo servizio prestato oggetto della procedura concorsuale, è, pertanto, priva di fondamento e risulta immune da vizi logici l’operato della p.a. che ha privilegiato l’aver reso le prestazioni specifiche rese nell’attività oggetto del concorso.

Quanto poi alla violazione dell’art. 35 , comma 1 , del regolamento dei concorsi della Provincia di Venezia per la mancata valutazione dell’abilitazione conseguita per l’esercizio dell’arte infermieristica generica anche a voler ritenere che si tratti di abilitazione professionale direttamente attinente alle funzioni del posto messo a concorso, potendo darsi rilevanza alla circostanza per cui fra i compiti istituzionali v’è quello del pronto soccorso in caso di calamità essa non sposta l’esito del concorso, riguardando l’attribuzione di un solo punto per cui rispetto ad essa non residua alcun concreto interesse a ricorrere, una volta acclarata l’infondatezza della prima doglianza.

Ciò che occorre considerare nella valutazione discrezionale dell’ attinenza dell’abilitazione professionale al posto da ricoprire è l’esistenza anche di un segmento di funzioni o attività esercitate dal corpo di Polizia Provinciale che pur attualmente incentrate su quelle ambientali comprendono anche funzioni di soccorso alla popolazione nelle quali rileva anche la qualificazione infermieristica.

Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale del Veneto n. 40 del 1988 – che va letto nel quadro delle modifiche via via introdotte da successive leggi, le funzioni di polizia locale sono così definite : “I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle a essi delegate.”

Ai sensi dell’art. 4 della stessa legge che sempre deve essere letto nel quadro delle modifiche successivamente intervenute, “Il personale addetto ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti territoriali di cui all'art. 3, comma 1, ha il compito di:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;

- vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione di competenza della polizia locale, urbana e rurale;

- svolgere i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale;

- espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti d'istituto;

- vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

- prestare servizi d'ordine, vigilanza e scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

- svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliari di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5, legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

- prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni;

- svolgere ogni altra funzione allo stesso demandata nei limiti di legge dai regolamenti locali.

2. Il personale di cui al 1° comma 1° adempie, inoltre, ai compiti di polizia amministrativa previsti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.”

Una norma centrale per lo sviluppo delle funzioni di polizia locale in ambito provinciale è quella dell’art. 161 del d.lgs. n. 112 del 1998 che disciplina i conferimenti di funzioni di polizia amministrativa alle regioni e agli enti locali prevedendo che :

“ Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'articolo 160.”

In sostanza la polizia provinciale assolve le funzioni di polizia amministrativa in tutte le materie conferite dal d.lgs. n. 112 del 1998 , che sono di carattere prevalentemente ambientale, arricchite poi dall’adozione del codice dell’ambiente.

Sul piano delle concretezze, le funzioni della polizia provinciale sono ora incentrate prevalentemente in materia ambientale , sicché la polizia provinciale espleta servizio di vigilanza in particolare sull'attività venatoria, sull'attività di pesca, sul controllo sull'inquinamento ambientale delle acque, dell'aria e del suolo, sull'esercizio di impianti di recupero e trattamento di rifiuti, abbandono di rifiuti e discariche abusive.

Inoltre espleta controlli nelle strade provinciali sul rispetto del Codice della Strada.

In ogni caso collabora negli interventi di protezione civile in occasione di disastri, emergenze ed incidenti rilevanti, soccorso alla popolazione e attività di prevenzione e di contenimento dei danni o dei pericoli.

Pertanto l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’abilitazione del ricorrente, ma ciò in assenza della fondatezza del precedente motivo – come rilevato dal giudice di primo grado - non sposta l’esito del ricorso non essendovi attuale e concreto interesse a ricorrere per l’ottenimento di un solo punto, essendo il ricorrente al quattordicesimo posto.

Ne consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria.

In sostanza la sentenza di primo grado può essere confermata.

L’assoluta peculiarità del caso impone la compensazione delle spese del giudizio.

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